Con il Messaggio n. 2354 del 14 luglio 2026, l’INPS ha riepilogato il quadro normativo che disciplina gli obblighi di alimentazione del Casellario Centrale delle Pensioni, con particolare attenzione ai termini di trasmissione dei dati a carico degli Enti erogatori di trattamenti pensionistici.
Il documento non introduce nuovi adempimenti, ma richiama in modo sistematico le scadenze annuali e trimestrali già vigenti, sollecitandone il puntuale rispetto da parte dei soggetti obbligati.
Va infatti ricordato che i dati del Casellario sono utilizzati dall’INPS anche per la verifica dei requisiti reddituali ai fini dell’accesso e del mantenimento di prestazioni collegate al reddito, comprese le maggiorazioni sociali e la quattordicesima mensilità
1) Cos’è il Casellario pensioni – I soggetti obbligati
Il Casellario Centrale delle Pensioni è stato istituito presso l’INPS dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1388, con la finalità di raccogliere, conservare e gestire i dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, dei regimi sostitutivi o esonerativi, dei regimi per liberi professionisti, di qualsiasi altro regime previdenziale obbligatorio e delle forme di previdenza integrativa e complementare.
L’ambito applicativo è stato successivamente ampliato dall’art. 3 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352 (conv. L. 4 agosto 1978, n. 467), che ha esteso gli obblighi di raccolta anche ai titolari di trattamenti assistenziali, di pensioni di guerra (L. 313/1968) e di rendite INAIL per invalidità permanente o a favore dei superstiti. L’art. 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (conv. L. 22 marzo 1995, n. 85) ha invece disciplinato in modo specifico gli obblighi e i termini di trasmissione al Casellario da parte degli Enti erogatori. A questo impianto si affianca l’art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in materia di armonizzazione e semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, che ha confermato i termini di trasmissione annuale introducendo regole specifiche per la gestione dei dati dei titolari di più trattamenti pensionistici, funzionali al corretto calcolo dei conguagli fiscali.
Rientrano quindi nel perimetro degli obblighi non solo l’INPS per le proprie gestioni, ma anche
- le Casse professionali privatizzate,
- l’INAIL per le rendite infortunistiche,
- gli enti che erogano trattamenti assistenziali o pensioni di guerra
- i fondi di previdenza complementare,
ciascuno tenuto a trasmettere al Casellario i dati relativi ai trattamenti da esso erogati, nei termini e con le modalità descritte nei paragrafi seguenti.
2) Canale di trasmissione e inadempimenti
Il messaggio non modifica l’impianto normativo esistente, ma ne ribadisce due aspetti operativi centrali.
Il primo riguarda il canale di trasmissione: i dati devono essere inviati esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione “Modulo Gestore”, disponibile nel servizio “Il Casellario delle pensioni” sul sito www.inps.it, con accesso tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS). Non sono quindi ammesse modalità alternative di comunicazione.
Il secondo aspetto riguarda le conseguenze dell’inadempimento: la mancata o tardiva trasmissione dei dati costituisce, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 41/1995, omissione di atti d’ufficio da parte del legale rappresentante dell’Ente, oltre a comportare il rischio concreto di certificazioni fiscali errate e conguagli inesatti a carico dei titolari di più trattamenti pensionistici.
L’INPS ha inoltre annunciato l’avvio di incontri dedicati con i rappresentanti degli Enti erogatori, finalizzati a fornire chiarimenti operativi sulle modalità di adempimento e a promuovere l’uniforme rispetto degli obblighi di legge. à.
Per una panoramica completa e approfondita vedi l’eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026.
Ti potrebbero interessare anche :
3) Istruzioni e scadenze da rispettare
Gli Enti erogatori devono rispettare due distinti flussi di comunicazione, annuale e trimestrale, riepilogati nella tabella seguente.
| Tipologia di comunicazione | Periodo di riferimento | Termine di trasmissione |
|---|---|---|
| Comunicazione annuale (importi a preventivo dell’anno in corso, importi a consuntivo dell’anno precedente, dati mensili) | Anno solare | Entro il 28/29 febbraio di ciascun anno |
| Comunicazione trimestrale (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di importo) | 1° gennaio – 31 marzo | Entro il 30 aprile |
| Comunicazione trimestrale (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di importo) | 1° aprile – 30 giugno | Entro il 31 luglio |
| Comunicazione trimestrale (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di importo) | 1° luglio – 30 settembre | Entro il 31 ottobre |
| Comunicazione trimestrale (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di importo) | 1° ottobre – 31 dicembre (anno precedente) | Entro il 31 gennaio (oppure congiuntamente alla comunicazione annuale entro febbraio) |
Sul piano pratico, gli Enti devono osservare le seguenti indicazioni:
- Comunicazione annuale: entro il mese di febbraio di ogni anno vanno trasmessi gli importi annuali a preventivo dei trattamenti da erogare nell’anno in corso, gli importi annuali a consuntivo dei trattamenti erogati nell’anno precedente e i dati mensili previsti dalle specifiche tecniche vigenti.
- Comunicazione trimestrale: va effettuata solo in presenza di iscrizioni, cancellazioni o variazioni di importo intervenute nel trimestre di riferimento; se nel trimestre non si sono verificati eventi rilevanti, l’invio non è dovuto.
- Quarto trimestre: la comunicazione relativa al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, ordinariamente dovuta entro il 31 gennaio, può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale entro il termine di febbraio, evitando così un doppio adempimento.
- Accesso al servizio: l’invio richiede necessariamente l’autenticazione con identità digitale (SPID, CIE o CNS) sul portale INPS, tramite l’applicazione “Modulo Gestore”.
Per una panoramica completa e approfondita vedi l’eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026.
Ti potrebbero interessare:
4) Scarica le istruzioni INPS
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link




