Il Pronto Ordini n. 37/2026 ritiene incompatibile il docente a tempo determinato, salvo il part-time non superiore al 50%. La conclusione, però, sembra difficilmente conciliabile con l’articolo 508 del Testo Unico della scuola, con un precedente parere dello stesso CNDCEC e con gli orientamenti dell’amministrazione scolastica.
Il commercialista assunto come docente a tempo determinato presso una scuola statale è automaticamente incompatibile con l’esercizio della professione?
Secondo il Pronto Ordini n. 37/2026 del 14 luglio 2026, emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la risposta sembrerebbe essere affermativa, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro pubblico sia a tempo parziale e non superi il 50% dell’orario ordinario.
La conclusione, tuttavia, solleva più di un dubbio. Il parere non prende infatti in considerazione la disciplina speciale prevista per il personale docente dall’articolo 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994. Inoltre, sembra porsi in contrasto con quanto affermato dallo stesso Consiglio nazionale appena un anno prima, nel Pronto Ordini n. 29/2025.
Cosa afferma il Pronto Ordini n. 37/2026
Il quesito sottoposto al CNDCEC riguarda un iscritto dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, definito nel documento come “insegnante precario”.
L’Ordine territoriale chiede se il professionista possa essere trasferito nell’Elenco Speciale e quale disciplina debba essere applicata nei periodi compresi tra la scadenza di un contratto scolastico e la sottoscrizione di quello successivo.
Nella risposta, il Consiglio nazionale parte dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 139/2005, secondo cui l’iscrizione nell’Albo non è consentita ai soggetti ai quali l’ordinamento applicabile vieta l’esercizio della libera professione.
Richiamando poi l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, l’articolo 60 del DPR 3/1957 e la deroga prevista dalla legge 662/1996 per i rapporti part-time non superiori al 50%, il CNDCEC giunge alla seguente conclusione:
il dipendente del Ministero dell’Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Durante il contratto scolastico il professionista potrebbe quindi essere trasferito nell’Elenco Speciale. Alla scadenza del contratto, invece, cessando il rapporto di lavoro e non sussistendo altre cause ostative, verrebbero meno anche i presupposti per rimanere nell’elenco.
Quest’ultima affermazione appare coerente con la natura dell’Elenco Speciale: la permanenza al suo interno presuppone che sia concretamente presente una causa di incompatibilità.
Il problema riguarda però la premessa: è corretto ritenere che il contratto di insegnamento a tempo determinato determini sempre l’incompatibilità con la professione di commercialista?
La disciplina speciale prevista per il personale docente
Il personale docente non è assoggettato esclusivamente alla disciplina generale delle incompatibilità prevista per tutti i dipendenti pubblici.
L’articolo 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994 stabilisce infatti che:
al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
La disposizione introduce quindi una disciplina speciale: il docente può esercitare una libera professione anche durante il rapporto di lavoro con la scuola, purché ottenga preventivamente l’autorizzazione del dirigente scolastico e siano rispettati i limiti espressamente previsti.
Non si tratta di un’autorizzazione automatica. Il dirigente deve verificare che l’attività professionale:
- non pregiudichi lo svolgimento delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento;
- sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio;
- non determini situazioni di conflitto di interessi;
- mantenga effettivamente natura libero-professionale e non nasconda un secondo rapporto di lavoro subordinato.
La particolarità consiste però nel fatto che, per i docenti, la libera professione non è vietata in assoluto.
La soglia del 50% non sembra essere l’unica eccezione
Il Pronto Ordini n. 37/2026 richiama la disciplina prevista dalla legge 662/1996, che consente ai dipendenti pubblici con rapporto part-time non superiore al 50% di svolgere ulteriori attività lavorative, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Questa è però la deroga generale applicabile ai dipendenti pubblici. Per il personale docente esiste anche la specifica previsione dell’articolo 508, comma 15.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione, nel Quaderno n. 3 sull’affidamento degli incarichi individuali, aggiornato nel giugno 2025, afferma espressamente che l’esercizio della libera professione è consentito sia al personale docente con contratto di lavoro a tempo pieno sia al personale docente con contratto a tempo parziale.
La possibilità di esercitare la libera professione da parte del docente non è quindi subordinata alla riduzione dell’orario al 50%.
Il part-time non superiore al 50% consente una più ampia deroga al regime delle incompatibilità. L’articolo 508 riguarda invece specificamente la libera professione esercitata dal docente, previa autorizzazione e nel rispetto delle condizioni previste.
Il precedente Pronto Ordini n. 29/2025
Il dubbio sulla conclusione del nuovo parere emerge soprattutto dal confronto con il Pronto Ordini n. 29/2025 dell’11 giugno 2025, emanato dallo stesso Consiglio nazionale.
Il caso riguardava una commercialista in servizio come docente di ruolo a tempo indeterminato presso una scuola statale, con un orario di 18 ore settimanali.
In quella occasione il CNDCEC aveva espressamente richiamato l’articolo 508, comma 15, riconoscendo che un iscritto può svolgere l’attività professionale contestualmente all’attività di docenza presso una scuola pubblica, a condizione che sia intervenuta l’autorizzazione del dirigente scolastico.
Il Consiglio nazionale aveva quindi distinto chiaramente due situazioni:
- quando l’autorizzazione viene richiesta e concessa, il docente può esercitare la professione e rimanere nella sezione ordinaria dell’Albo;
- quando l’autorizzazione non viene richiesta oppure viene negata, l’iscritto deve essere cancellato dalla sezione ordinaria e può chiedere l’inserimento nell’Elenco Speciale.
Il trasferimento nell’Elenco Speciale, inoltre, non può essere disposto d’ufficio, ma deve essere richiesto dall’interessato.
Il Pronto Ordini n. 29/2025 riconosceva dunque che il rapporto di lavoro docente a tempo pieno non determina automaticamente l’incompatibilità con la professione di commercialista.
Perché la soluzione dovrebbe essere diversa per i precari?
La differenza tra i due casi è rappresentata dalla durata del rapporto di lavoro:
- nel Pronto Ordini n. 29/2025 si trattava di un docente a tempo indeterminato;
- nel Pronto Ordini n. 37/2026 si tratta di un docente a tempo determinato.
Il nuovo parere, tuttavia, non spiega per quale ragione l’articolo 508 dovrebbe applicarsi soltanto ai docenti di ruolo.
La disposizione utilizza la formulazione generale “personale docente” e non distingue espressamente tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Non sembra quindi possibile ricavare dal solo testo dell’articolo 508 una differenza di disciplina fondata sulla durata del contratto.
Anche nella prassi delle istituzioni scolastiche le richieste di autorizzazione all’esercizio della libera professione sono ordinariamente previste sia per i docenti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato. Ciò non costituisce, da solo, una prova definitiva, ma conferma che la disciplina viene normalmente riferita al personale docente nel suo complesso.
Per sostenere che il docente precario sia escluso dalla deroga dell’articolo 508 occorrerebbe quindi individuare una specifica disposizione normativa o una ragione sistematica che giustifichi la differenza di trattamento.
Tale spiegazione non è contenuta nel Pronto Ordini n. 37/2026.
Gli orientamenti degli Uffici scolastici
La possibilità per i docenti di esercitare una libera professione è stata esaminata anche dagli Uffici scolastici.
Con il parere prot. n. 742 del 23 ottobre 2006, l’USR Emilia-Romagna ha distinto la vera e propria libera professione dal secondo rapporto di lavoro subordinato.
Secondo l’Ufficio, il dirigente scolastico, prima di concedere l’autorizzazione, deve verificare:
- il carattere autonomo e non subordinato dell’attività;
- l’assenza di pregiudizio per lo svolgimento della funzione docente;
- la compatibilità con il servizio e, secondo quel parere, la coerenza con l’insegnamento impartito.
Il parere afferma comunque che la libera professione ricadente nell’articolo 508, comma 15, è autorizzabile e che l’eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.
Con la nota n. 26025 del 13 settembre 2022, l’USR Lombardia ha inoltre distinto l’autorizzazione generale all’esercizio della libera professione dall’autorizzazione relativa ai singoli incarichi retribuiti.
Secondo la nota, l’autorizzazione alla libera professione può essere negata quando il dirigente rilevi un pregiudizio per l’assolvimento della funzione docente o un’incompatibilità con l’orario. Per i singoli incarichi professionali devono poi essere rispettati anche gli adempimenti e le verifiche previste dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, compresa l’assenza di conflitti di interesse.
I documenti degli USR non hanno valore normativo e non vincolano gli Ordini professionali. Dimostrano però che, sul versante dell’amministrazione scolastica, l’articolo 508 è stato interpretato come una disciplina speciale che consente ai docenti di esercitare una libera professione previa autorizzazione.
Una possibile spiegazione del nuovo parere
Non può escludersi che il Pronto Ordini n. 37/2026 abbia inteso rispondere a un quesito più ristretto.
Dalla formulazione della richiesta sembra infatti che l’Ordine territoriale considerasse già esistente l’incompatibilità durante il contratto scolastico e chiedesse soprattutto come gestire la posizione dell’iscritto nei periodi compresi tra due supplenze. Il Consiglio nazionale potrebbe quindi aver assunto come presupposto la mancata possibilità concreta di esercitare la professione nel caso esaminato, concentrandosi sulla permanenza nell’Elenco Speciale.
Il parere, però, non si limita a esaminare gli intervalli tra i contratti. Esprime una conclusione generale secondo cui il dipendente del Ministero dell’Istruzione a tempo determinato sarebbe incompatibile per tutta la durata del rapporto, salvo il part-time non superiore al 50%.
È questa formulazione generale che appare difficilmente coordinabile con l’articolo 508 e con il precedente Pronto Ordini n. 29/2025.
Cosa resta valido sull’Elenco Speciale
La parte del parere relativa agli intervalli tra due contratti può essere condivisa, ma solo una volta accertata l’effettiva esistenza dell’incompatibilità.
L’iscrizione nell’Elenco Speciale è infatti collegata alla permanenza della causa che impedisce l’esercizio della professione.
Pertanto, se il contratto scolastico cessa realmente e non esistono altre cause di incompatibilità, l’Ordine territoriale deve riesaminare la posizione dell’iscritto. La semplice aspettativa di ricevere una nuova supplenza non equivale a un rapporto di lavoro in corso.
Il passaggio nell’Elenco Speciale non dovrebbe però rendersi necessario quando il docente è legittimamente autorizzato a esercitare la professione ai sensi dell’articolo 508.
È necessario un chiarimento del CNDCEC
Alla luce delle fonti esaminate, appare quantomeno dubbio che il docente a tempo determinato debba essere considerato automaticamente incompatibile con la professione di commercialista per tutta la durata del contratto.
La questione non può essere risolta sostenendo che ogni docente precario abbia automaticamente diritto a esercitare la professione. Restano indispensabili:
- la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico;
- la verifica della natura realmente libero-professionale dell’attività;
- la compatibilità con l’orario e con tutti gli obblighi di servizio;
- l’assenza di conflitti di interesse;
- la valutazione dell’Ordine territoriale ai fini della corretta iscrizione nell’Albo.
Tuttavia, non sembra neppure possibile affermare, senza ulteriori precisazioni, che l’unica eccezione al divieto sia costituita dal part-time non superiore al 50%.
Il Pronto Ordini n. 37/2026 non richiama l’articolo 508, non chiarisce perché la norma speciale non dovrebbe applicarsi ai docenti precari e non affronta il diverso orientamento espresso dallo stesso CNDCEC nel Pronto Ordini n. 29/2025.
Sarebbe pertanto opportuno un nuovo chiarimento del Consiglio nazionale che coordini espressamente:
- la disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici;
- la disciplina speciale prevista per il personale docente;
- la posizione dei docenti assunti a tempo determinato;
- i presupposti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco Speciale.
In attesa di tale chiarimento, la conclusione secondo cui il contratto scolastico a termine determinerebbe sempre l’incompatibilità con la professione di commercialista appare troppo categorica e meritevole di un ulteriore approfondimento.
Parere USR Emilia Romagna
Pronto Ordini n. 37/2026 del 14 luglio 2026,
Pronto Ordini n. 29/2025 dell’11 giugno 2025
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