Scuola, vittoria della FLC-CGIL a Benevento: il Tribunale condanna il Ministero per l’abuso del precariato ATA – NTR24.TV


Una pronuncia di eccezionale rilevanza per la giurisprudenza del lavoro pubblico e per la tutela dei diritti del personale scolastico giunge dal Tribunale di Benevento, dove il Giudice del Lavoro, la dottoressa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, ha depositato la sentenza numero 874 del 2026. Con questo incisivo provvedimento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato severamente condannato per l’illegittima e reiterata stipula di contratti a tempo determinato nei confronti di una lavoratrice ATA sannita. L’azione giudiziaria è stata promossa dalla FLC-CGIL di Benevento con l’assistenza dell’avvocato fiduciario della FLC-CGIL, l’avvocato Pasquale Biondi, al quale va il nostro ringraziamento per aver guidato con successo il ricorso volto a sanzionare l’ennesimo capitolo di precarizzazione di Stato.

La vicenda prende le mosse dall’iter professionale di una nostra iscritta la quale ha prestato servizio ininterrottamente dall’anno scolastico 2010/2011 all’ a. s. 2025/2026 nella qualifica professionale di cuoco, riconducibile all’Area B dei profili Ata. Quindici anni di servizio svolti con una catena ininterrotta di incarichi annuali presso istituti del territorio come l’I.I.S. “Galilei Vetrone” e il Convitto Nazionale “P. Giannone”, per coprire esigenze organiche e permanenti della scuola pubblica. Ciononostante, e benché la lavoratrice occupasse dal 2017 la prima posizione nella graduatoria permanente Ata del profilo cuoco, l’amministrazione scolastica ha continuato a sfruttarne le prestazioni in regime di precarietà, senza mai disporne la doverosa stabilizzazione in quella specifica qualifica.

Il valore fondante della pronuncia risiede nel rigoroso inquadramento giuridico offerto dal Magistrato, il quale ha ripercorso la complessa evoluzione del diritto dell’Unione Europea e della giurisprudenza nazionale in materia di contratti a termine. La decisione richiama espressamente la Clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, concepita per prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di rapporti a tempo determinato, nonché la celebre sentenza Mascolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la storica pronuncia numero 187 del 2016 della Corte Costituzionale.

Quest’ultima aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 della Legge 124 del 1999 nella parte in cui autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato di supplenze su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto senza limiti temporali certi e in assenza di ragioni obiettive. Sulla scorta di tali capisaldi, la Magistratura beneventana ha ribadito come la strutturale carenza di personale di ruolo non possa mai giustificare la copertura ordinaria delle cattedre e dei posti mediante un precariato sistematico, idoneo soltanto a trasformare esigenze temporanee in un perenne stato di incertezza lavorativa.

A questo snodo concettuale si collega un ulteriore, fondamentale principio di diritto affermato dal Giudice: la sopravvenuta immissione in ruolo della dipendente in un profilo professionale differente e inferiore non elide in alcun modo il danno subito, né tantomeno cancella l’illecito commesso dal Ministero nel corso degli anni per il profilo di cuoco. Come evidenziato in sentenza, mentre per il personale docente la Legge 107 del 2015 ha previsto piani straordinari di assunzione volti a sanare le violazioni pregresse, per il personale ATA non è stato predisposto alcun piano analogo di stabilizzazione.

Per tale motivo, nei confronti dei lavoratori ATA privati della certezza di ottenere il ruolo nella qualifica attesa, la sola risposta proporzionata, effettiva e dissuasiva prevista dall’ordinamento contro l’abuso è la tutela risarcitoria per il cosiddetto “danno comunitario”. In applicazione dei parametri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della recentissima riforma dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 165 del 2001 — novellato dal Decreto Legge 131 del 2024 per adeguare la normativa italiana ai rilievi della Commissione Europea —, il Tribunale ha liquidato in favore della lavoratrice un risarcimento pari a quattordici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto utile per il TFR, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite.

«Questa sentenza – dice Evelina Viele, segretaria generale FLC-CGIL Benevento – rappresenta un atto di giustizia fondamentale per il personale ATA della nostra provincia e grande è la soddisfazione per questa vittoria, ma la nostra azione non può fermarsi alla sola misura risarcitoria. Il Ministero dell’Istruzione continua a utilizzare il precariato come un ammortizzatore strutturale, sfruttando per anni le competenze di lavoratrici e lavoratori altamente specializzati — come i cuochi nelle nostre scuole e nei nostri convitti — per poi negare loro la doverosa stabilizzazione. Proprio alla luce di questo pronunciamento, che ha messo a nudo in modo inoppugnabile l’abuso del contratto a termine, reiteriamo con urgenza la richiesta al Ministero, all’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale affinché intervengano immediatamente per garantire la stabilizzazione definitiva di una lavoratrice che da anni si trova al primo posto della graduatoria permanente. Con la nostra azione giudiziaria abbiamo dimostrato che la dignità del lavoro non si svende: ora ci aspettiamo che l’Amministrazione scolastica faccia la propria parte e dia seguito sostanziale alla sentenza, ponendo in essere quanto necessario per garantire finalmente la stabilizzazione della lavoratrice. Dal canto nostro, come FLC-CGIL, proseguiremo e intensificheremo l’azione politico-sindacale, che ci vede in prima linea come organizzazione sindacale a tutti i livelli, a condurre questa battaglia doverosa e prioritaria contro la piaga del precariato per rivendicare giustizia, stabilità e dignità del lavoro, con la copertura totale dei posti vacanti e disponibili.”




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