L’eutanasia à la Macron colleziona ricorsi al Consiglio costituzionale


Era già successo sei volte nel corso della Quinta Repubblica che un capo del governo francese portasse una legge davanti al Consiglio costituzionale per saggiarne la costituzionalità, ma non era mai successo che un primo ministro annunciasse tale mossa prima ancora che il testo definitivo della legge fosse approvato. È accaduto con Sébastien Lecornu e con la legge sull’aiuto a morire approvata in via definitiva dall’Assemblea nazionale il 15 luglio scorso.

Subito dopo di lui hanno preso la stessa iniziativa per la stessa legge il presidente del Senato Gérard Larcher, 60 deputati e 60 senatori (quasi tutti appartenenti al partito Les Républicains), cioè tutti coloro che a norma della legge francese hanno diritto a rivolgersi direttamente al Consiglio costituzionale in caso di controversie sulla costituzionalità del testo, tranne due personalità: il presidente della Repubblica e la presidente dell’Assemblea nazionale, rispettivamente Emmanuel Macron e Yaël Braun-Pivet, grandi sostenitori della dolce morte.

Un giudizio già scritto?

Ora il Consiglio, che è composto da 9 membri nominati 3 per parte dal presidente della Repubblica, dal presidente dell’Assemblea nazionale e dal presidente del Senato, avrà un mese di tempo per esprimere il suo giudizio. Ma alcuni fanno già notare che l’equità della decisione del “Consiglio dei saggi” (così sono soprannominati in Francia) potrebbe essere messa in discussione. Ben quattro dei nove componenti, infatti, si sono battuti in passato per introdurre nella legislazione francese il suicidio assistito e l’eutanasia.

Si tratta di Jacques Mézard, sostenitore di lunga data del fine vita medicalmente assistito, che aveva depositato al Senato un disegno di legge in materia il 31 luglio 2012; di Laurence Vichnievsky, che in un articolo pubblicato dal quotidiano La Montagne il 4 giugno 2024 si è espressa a favore dell’istituzione di un diritto al fine vita assistito; di Richard Ferrand che quando era presidente dell’Assemblea nazionale aveva dichiarato a Franceinfo, l’11 aprile 2022, che il diritto a morire con dignità avrebbe rappresentato una delle principali riforme sociali del secondo mandato di Macron; e di Alain Juppé, che in un’intervista a Le Point del 9 febbraio 2025 aveva dichiarato che, se fosse stato parlamentare, avrebbe certamente votato a favore della legalizzazione dell’assistenza al morire.

All’opposto, Philippe Bas, magistrato contabile ed ex senatore, nel 2021 aveva votato contro un testo che  «mirava a istituire il diritto a morire con dignità». Richard Ferrand è addirittura presidente di un’assicurazione sanitaria integrativa e del più grande gruppo ospedaliero francese, e suicidi assistiti ed eutanasie saranno a carico, secondo la legge appena approvata, del servizio sanitario nazionale.

I ricorsi non hanno richiesto a tutti costoro di astenersi dal partecipare alla decisione del Consiglio costituzionale (quelli dei presidenti delle istituzioni avrebbero potuto farlo), e c’è da dubitare che un soprassalto di deontologia spinga gli interessati ad astenersi.


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Le perplessità di Lecornu e degli altri

Le perplessità che hanno spinto il filomacroniano Lecornu a rivolgersi al Consiglio costituzionale sono state da lui rese note in un comunicato stampa. I punti del testo che intende sottoporre al vaglio dell’organo di controllo sono il troppo breve periodo di riflessione di due giorni per i pazienti considerati idonei all’assistenza di fine vita, la questione del consenso libero e informato per gli adulti sottoposti a misure di protezione giuridica (tutela o curatela) e l’obbligo per tutte le strutture sanitarie o medico-sociali, anche quelle cattoliche, di consentire l’eutanasia o il suicidio assistito al proprio interno.

In parte questi punti coincidono con quelli sollevati dal presidente del Senato e dai 60 deputati dei repubblicani. Larcher obietta anche lui ai due giorni soltanto di riflessione e alla mancata esenzione per obiezione di coscienza degli istituti sanitari religiosi; solleva inoltre la questione della mancanza di garanzie riguardo all’accertamento della volontà della persona che intende sottoporsi all’eutanasia o al suicidio assistito, e quella del mancato diritto all’obiezione da parte dei farmacisti, obbligati a preparare i cocktail velenosi per il suicidio assistito o l’eutanasia.

Le istanze dai 60 deputati hanno la forma di un documento di una cinquantina di pagine, quelle dei 60 senatori del gruppo Les Républicains occupano 80 pagine. Entrambe chiedono al Consiglio costituzionale di dichiarare incostituzionale la legge sull’assistenza al fine vita. I parlamentari del Palais du Luxembourg, che hanno respinto il disegno di legge in tre occasioni, sostengono che questa importante riforma «viola il principio della dignità umana», non garantisce a sufficienza il «consenso libero e informato», non tutela le «persone vulnerabili» e compromette «l’obiettivo della tutela della salute». Su quest’ultimo punto, i senatori rilevano in particolare che la mancata garanzia di accesso alle cure palliative rischia di ostacolare la libertà di coloro che esprimono il desiderio di porre fine alla propria vita.

I 27 “abusi” della legge sull’eutanasia francese

Cittadini ed enti possono inviare “contributi volontari” al Consiglio costituzionale chiamato a statuire sul ricorso delle istituzioni aventi diritto. Il Centro europeo per il diritto e la giustizia (Cedj o Eclj nell’acronimo inglese) con sede a Strasburgo ha stilato un elenco di 27 “abusi” resi legali dal testo approvato il 15 luglio. Le critiche riguardano il fatto che un unico medico decide sull’intera procedura di eutanasia (articoli 5 e 6) e che la legge non stabilisce requisiti formali in merito alle modalità di espressione della volontà di morire; essa può essere espressa per iscritto o «con qualsiasi altro mezzo di espressione adeguato alle capacità della persona» (art. 5). In pratica, è sufficiente che il medico dichiari che la persona desidera morire.

Non sono richiesti testimoni per attestare l’autenticità della richiesta di morte: il medico incontra la persona interessata da solo (articoli 5, 6 e 7) e la può incontrare per la prima e unica volta il giorno stesso in cui viene espressa la volontà di morire; non è necessario che si tratti del medico curante abituale della persona (art. 5).

Il medico è tenuto a consultare due persone, ma di sua esclusiva scelta: un medico e un ausiliario medico o un assistente infermieristico, che può anche essere un suo subordinato (art. 6). La consultazione con queste due persone può avvenire tramite videoconferenza, senza che abbiano mai incontrato la persona che ha presentato la richiesta o verificato l’autenticità della stessa (art. 6). Il medico può prendere la decisione definitiva immediatamente dopo la consultazione e non è tenuto a visitare nuovamente il richiedente (art. 6).

Paletti traballanti

L’eutanasia è disponibile per le persone sottoposte a tutela o curatela, nonché per coloro che hanno capacità di giudizio compromesse (art. 5). Anche se una persona sottoposta a tutela o curatela richiede la consultazione di un parente, il medico può rifiutare (art. 6, comma II, paragrafo 4). È sufficiente che la capacità di giudizio non sia «gravemente» compromessa nel momento in cui la persona esprime la propria richiesta di morire (art. 6). Anche una persona affetta da un grave disturbo mentale, come ad esempio tendenze suicide, non è esclusa dal procedimento (art. 4, paragrafo 4).

Il paziente non deve necessariamente essere in fase terminale; una persona con ancora anni di vita può ottenere la morte (art. 4, par. 3). Non è previsto il diritto alle cure palliative, che potrebbero far cambiare decisione all’interessato. La persona ha a disposizione un periodo di riflessione di soli due giorni dalla decisione del medico (art. 6), per cui l’intero processo può quindi concludersi in tre giorni.

I familiari della persona non hanno diritto di essere informati dell’avvio di una procedura di eutanasia (art. 6, II, comma 4 e art. 7) e non hanno il diritto di contestare legalmente la decisione del medico (art. 12). Inoltre il medico o l’infermiere devono assicurarsi che le persone vicine a chi si sottopone all’eutanasia non esercitino pressioni affinché questi «rinunci alla somministrazione della sostanza letale»(art. 9). La persona viene informata su «come agisce la sostanza letale» solo dopo aver confermato la propria richiesta di morire (art. 6).

Pazienza per la coscienza

I medici obiettori di coscienza che rifiutano di praticare l’eutanasia sono tenuti a indicare un altro medico disposto a eseguirla al loro posto (art. 14) e le strutture private, comprese quelle religiose, sono tenute ad accogliere le équipe mobili per l’eutanasia e ad accettare l’esecuzione dell’eutanasia sui propri ospiti e pazienti, anche qualora l’intero personale sia obiettore di coscienza; l’inosservanza di tale obbligo comporta il rischio di azioni legali e sanzioni amministrative o pecuniarie (art. 14). Ai farmacisti è negata la possibilità di avvalersi dell’obiezione di coscienza ed essi sono tenuti a preparare la sostanza letale, pena provvedimenti disciplinari (articoli 8 e 14).

Tutti gli emendamenti volti a separare le procedure di eutanasia da quelle di espianto di organi sono stati respinti. La vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidata a una commissione composta da quattro membri provenienti da associazioni e dagli ambiti delle scienze umane e sociali, due medici e due soli magistrati (art. 15). L’intero costo della procedura, inclusi onorari e compensi, è a carico della previdenza sociale (art. 18).

Se il Consiglio costituzionale trova materia di incostituzionalità nella legge su cui gli viene chiesto di esprimersi, la legge non viene per ciò stesso bocciata. Le riserve interpretative dei “saggi” possono diventare elemento condizionante dell’applicazione del testo, in particolare attraverso i relativi decreti attuativi. In caso di invalidazione parziale, la prassi più comune prevede che il presidente della Repubblica promulghi la legge espungendo le disposizioni invalidate. È invece meno frequente la completa riscrittura del testo a seguito di bocciatura.

@RodolfoCasadei


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Rodolfo Casadei

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