La Cassazione conferma il licenziamento senza preavviso di un dipendente pubblico accusato di accessi abusivi alla posta elettronica del dirigente. La ricostruzione contenuta nella sentenza penale può essere utilizzata nel giudizio del lavoro come prova atipica, anche prima del passaggio in giudicato. Per approfondimenti, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Leggi descrizione
Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
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Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Sentenza penale non definitiva e licenziamento disciplinare
La sentenza penale non ancora definitiva può essere utilizzata per accertare la responsabilità disciplinare del lavoratore, purché il giudice del lavoro non recepisca automaticamente la condanna e proceda a un’autonoma valutazione degli elementi probatori riportati nel provvedimento.
È questo il principio centrale affermato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 30 luglio 2026, n. 24241, pronunciata in una controversia relativa al licenziamento senza preavviso di un dipendente dell’Istituto nazionale di astrofisica.
La decisione assume particolare rilievo per il pubblico impiego contrattualizzato, perché affronta contemporaneamente quattro profili di frequente applicazione pratica: l’utilizzabilità degli atti del processo penale, la competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, la tempestività della contestazione e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
Il caso: accessi alla posta elettronica e invio di messaggi a nome del dirigente
La vicenda riguardava un operatore tecnico dell’INAF (Istituto nazionale di astrofisica) al quale erano state contestate condotte aventi anche rilevanza penale.
In particolare, il lavoratore era accusato di avere utilizzato ripetutamente la casella di posta elettronica dell’allora direttore generale dell’ente, inviando da quell’account due messaggi dal contenuto diffamatorio. Gli era stato inoltre addebitato l’accesso abusivo alla casella e-mail del dirigente, con conseguente conoscenza di comunicazioni riservate indirizzate a quest’ultimo.
Il procedimento disciplinare, inizialmente avviato nel 2018, era stato sospeso ai sensi dell’articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, in attesa degli sviluppi del processo penale. Nelle more, il dipendente era stato sospeso cautelarmente dal servizio.
A seguito della condanna pronunciata dal Tribunale penale di Roma per due dei reati contestati, l’amministrazione aveva riattivato il procedimento disciplinare. Il lavoratore, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 1° luglio 2021, era stato successivamente licenziato senza preavviso con provvedimento del 26 novembre 2021.
Il dipendente aveva impugnato sia la sospensione cautelare sia il licenziamento, chiedendo la reintegrazione, il risarcimento del danno e la conseguente regolarizzazione della posizione pensionistica e della buonuscita. Le domande erano state respinte dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’appello di Roma.
La condanna penale non deve essere passata in giudicato
Nel ricorso per cassazione, il lavoratore sosteneva che la Corte d’appello avesse attribuito valore decisivo a una sentenza penale non definitiva, senza esaminare direttamente gli atti del procedimento penale e senza svolgere un’autonoma valutazione delle prove.
La Cassazione ha respinto la censura.
Secondo i giudici di legittimità, l’ordinamento processuale civile non contiene una regola generale di tassatività dei mezzi di prova. Il giudice può quindi porre a fondamento della decisione anche le cosiddette prove atipiche, comprese quelle raccolte al di fuori del processo civile o del giudizio del lavoro.
Tra queste possono rientrare anche gli elementi di prova riportati in una sentenza penale non definitiva.
La rilevanza della decisione penale, pertanto, non deriva necessariamente dall’autorità del giudicato. Al di fuori dei casi disciplinati dagli articoli 651 e seguenti del codice di procedura penale, la sentenza può essere utilizzata come documento attraverso il quale vengono rappresentate e rese conoscibili le prove raccolte nel procedimento penale.
Il giudice del lavoro può dunque esaminare la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza e trarne elementi utili per verificare autonomamente se il comportamento integri un illecito disciplinare.
Cosa significa “autonoma valutazione” del giudice del lavoro
L’autonomia del giudizio disciplinare non impone necessariamente l’acquisizione materiale di ogni verbale, testimonianza o documento formato nel processo penale.
La Cassazione precisa che, pur essendo prudenzialmente preferibile l’esame diretto delle fonti probatorie, il giudice civile può valutarle anche attraverso la sentenza penale che ne riporti il contenuto.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello non si era limitata a rilevare l’esistenza della condanna. Aveva preso in considerazione specifici elementi investigativi richiamati nella decisione penale.
Dalla testimonianza dell’ispettore della Polizia postale risultava, in particolare, che i messaggi disconosciuti dal direttore erano stati inviati da un’utenza fissa intestata al dipendente. Dalla stessa utenza erano stati inoltre effettuati diversi accessi alla casella di posta elettronica del dirigente.
Un ulteriore elemento era costituito dalla risposta implicitamente fornita dal lavoratore a una comunicazione riservata inviata da un terzo al direttore. Tale circostanza dimostrava che il dipendente aveva avuto conoscenza del contenuto della mail pur non essendone il destinatario.
La Corte territoriale aveva quindi ricostruito autonomamente le condotte, ritenendo provato che il lavoratore avesse inviato comunicazioni presentandosi come il dirigente e avesse preso illegittimamente conoscenza di messaggi a lui destinati.
Non si era verificata, pertanto, alcuna automatica trasposizione della condanna penale nel giudizio disciplinare.
Nessuna inversione dell’onere della prova
L’utilizzo della sentenza penale come prova atipica non comporta, secondo la Cassazione, un’inversione dell’onere probatorio.
Resta a carico del datore di lavoro la dimostrazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento, secondo i principi generali e l’articolo 5 della legge n. 604 del 1966.
Il lavoratore conserva, tuttavia, la possibilità di contestare la ricostruzione contenuta nella sentenza penale, dimostrando che le fonti sono state riportate in modo inesatto, incompleto o non coerente con le altre risultanze del giudizio.
Il contraddittorio è assicurato dalla produzione della sentenza nel processo e dalla possibilità per la parte interessata di discuterne il contenuto e l’attendibilità.
Ufficio disciplinare: quando la sostituzione dei componenti non invalida la sanzione
Un secondo motivo di ricorso riguardava la competenza del dirigente che aveva esercitato il potere disciplinare.
Nel corso della vicenda, diversi soggetti erano stati sostituiti a causa dei conflitti di interesse derivanti dagli esposti presentati dal dipendente nei loro confronti. Il lavoratore sosteneva che la delega conferita al dirigente chiamato a sostituirli non comprendesse l’avvio e la gestione del procedimento disciplinare.
La Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile, osservando che l’interpretazione della delibera attributiva dei poteri costituisce un accertamento riservato al giudice di merito.
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere imperativo delle norme sulla competenza disciplinare è funzionale soprattutto a garantire la terzietà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente.
Non tutte le regole organizzative interne hanno, invece, carattere imperativo.
Di conseguenza, la sostituzione di uno o più componenti dell’UPD non determina automaticamente la nullità della sanzione. Per ottenere l’annullamento del provvedimento è necessario dimostrare una concreta violazione del principio di terzietà o una lesione effettiva del diritto di difesa.
Quando decorre il termine per la contestazione disciplinare
La Cassazione ha respinto anche la censura relativa alla tardività della contestazione.
Il lavoratore sosteneva che l’amministrazione fosse a conoscenza dei fatti già nel 2013, quando era stata presentata una querela contro ignoti, o comunque dal 2016, anno del rinvio a giudizio.
La Corte d’appello aveva invece accertato che l’INAF aveva ricevuto una notizia sufficientemente circostanziata dell’illecito soltanto nell’aprile 2018, con la trasmissione del decreto di rinvio a giudizio da parte dell’Avvocatura generale dello Stato.
La Cassazione ha ricordato che il termine previsto dall’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 non decorre dalla conoscenza generica dell’esistenza di fatti potenzialmente illeciti.
È necessario che l’amministrazione disponga di informazioni sufficientemente precise sulla condotta, sulla sua rilevanza disciplinare e sulla riferibilità del comportamento al dipendente.
La determinazione del momento in cui tale conoscenza può considerarsi acquisita costituisce un accertamento di fatto, non censurabile in cassazione attraverso la semplice deduzione di una violazione di legge.
Licenziamento proporzionato alla gravità delle condotte
È stata confermata, infine, la proporzionalità del licenziamento senza preavviso.
Le condotte accertate erano state considerate gravemente lesive dell’obbligo di fedeltà e del rapporto fiduciario con l’amministrazione. La Corte d’appello aveva valorizzato la premeditazione, l’intenzionalità del comportamento, l’accesso a comunicazioni riservate e la finalità di danneggiare il superiore gerarchico.
L’assoluzione del lavoratore da alcune ulteriori accuse di calunnia e diffamazione non escludeva la rilevanza disciplinare dei fatti comunque accertati.
La responsabilità disciplinare, infatti, non coincide necessariamente con quella penale. Una condotta può giustificare la sanzione espulsiva anche quando non integri tutti gli elementi costitutivi di un reato o quando il dipendente venga assolto da alcune imputazioni.
Le conseguenze operative della decisione
La sentenza n. 24241 del 2026 conferma che il procedimento disciplinare conserva una propria autonomia rispetto al processo penale.
L’amministrazione e il giudice del lavoro possono utilizzare gli elementi emersi in sede penale anche in assenza di una sentenza definitiva. Ciò che conta è che la responsabilità non venga fatta discendere automaticamente dalla condanna, ma sia fondata su una valutazione autonoma e motivata dei fatti.
Per le pubbliche amministrazioni, la decisione evidenzia inoltre l’importanza di individuare con precisione il momento di acquisizione della notizia circostanziata dell’illecito e di garantire la terzietà dell’organo disciplinare.
Per il lavoratore, invece, la contestazione dell’efficacia probatoria della sentenza penale non può limitarsi a rilevarne il mancato passaggio in giudicato. Occorre indicare quali elementi siano stati riportati in modo inesatto o perché non siano sufficienti a dimostrare l’addebito.
La Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando il licenziamento e condannando il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’INAF.
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Redazione Giuricivile
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