C’è ancora tempo, ma non troppo, per mettersi in regola con il Fisco. Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che non lo hanno già fatto devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, relativo all’anno d’imposta 2025, entro il 2 novembre 2026, mentre chi opta per il 730 ha una finestra più stretta, che si chiude il 30 settembre. 

In entrambi i casi la dichiarazione va trasmessa esclusivamente in digitale, per via telematica o tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia, direttamente oppure attraverso un intermediario abilitato come un CAF o un commercialista. 

Chi dovesse mancare la scadenza di fine settembre per il 730 non è comunque senza vie d’uscita: resta possibile presentare una dichiarazione correttiva entro il 25 ottobre, oppure una dichiarazione tardiva con sanzioni ridotte entro il 29 dicembre, mentre superati i 90 giorni di ritardo le penalità diventano molto più pesanti.

La novità che riguarda le famiglie: tetto a 1.000 euro per figlio

La notizia che più interessa milioni di famiglie italiane riguarda le spese scolastiche. Come spiega Altroconsumo, queste danno diritto a una detrazione del 19% nel modello 730: rette dalla materna alle superiori, mensa, gite, corsi extrascolastici, assicurazione e asilo nido, tasse universitarie e riscatto della laurea. Basta indicarle nel quadro E della dichiarazione e conservare ricevute e attestazioni a giustificazione della spesa sostenuta.

La novità, in vigore dal 2025 e quindi pienamente operativa in questa campagna dichiarativa, è che il limite massimo su cui calcolare la detrazione è ora fissato a 1.000 euro all’anno per ogni alunno o studente. In pratica, il beneficio massimo ottenibile è di 190 euro per ciascun figlio, e questo solo se la spesa complessivamente sostenuta nell’anno raggiunge o supera la soglia dei mille euro. Chi ha speso meno, ovviamente, calcola la detrazione sull’importo effettivamente sostenuto: il tetto serve solo a fissare il limite oltre il quale la spesa aggiuntiva non produce più alcun vantaggio fiscale.

Cosa trovano già pronto i contribuenti nella precompilata

Buona parte del lavoro, per fortuna, lo fa già l’Agenzia delle Entrate. Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli istituti scolastici relativi a tasse scolastiche, contributi obbligatori, e contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Si tratta, spiega l’Agenzia, ad esempio delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto.

A queste si aggiungono, sempre in automatico, le informazioni relative alle tasse scolastiche vere e proprie — quelle versate per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi — pagate tramite modello F24: si tratta di dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, che dunque non necessitano di una trasmissione da parte degli istituti scolastici. Sono incluse, inoltre, nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata anche le erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria, nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Mensa e trasporto scolastico: le spese che potrebbero mancare

C’è però una zona grigia di cui i contribuenti devono essere consapevoli, ed è quella dei servizi gestiti non direttamente dalla scuola ma da Comuni o altri enti locali. L’Agenzia delle Entrate spiega infatti che i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e altri servizi pre e post scuola sono spesso gestiti dai Comuni o da altri Enti Locali, i quali, qualora non rientrino nell’alveo dei soggetti appartenenti al sistema nazionale di istruzione — ovvero quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma si limitano a fornire alcuni servizi per conto di scuole terze — non sono tenuti all’invio dei dati delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata.

Il risultato pratico è che i dati relativi a questi servizi potrebbero non essere oggetto di precompilazione automatica. In questi casi, però, il contribuente può comunque autonomamente, qualora ne ricorrano i presupposti, indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili: la precompilazione mancata non significa perdita del diritto alla detrazione, ma solo la necessità di intervenire manualmente in fase di modifica del modello.

Chi si è opposto all’uso dei dati: cosa succede

Un caso particolare riguarda chi, in passato, ha esercitato l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese scolastiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questa ipotesi, tali dati non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo, e nemmeno nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale il contribuente risulta a carico. Resta comunque ferma la possibilità, per chi ha esercitato l’opposizione, di inserire comunque le spese in questione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, seguendo la stessa logica valida per i servizi comunali non precompilati.

Cosa non è detraibile, e come intestare correttamente le ricevute

Un punto su cui vale la pena fare chiarezza riguarda ciò che resta fuori dal beneficio fiscale: non sono detraibili i libri, il materiale scolastico né la cancelleria, spese che pure pesano non poco sui bilanci familiari a inizio anno scolastico ma che il legislatore ha scelto di escludere dalla detrazione del 19%. Per tutte le altre voci ammesse, avverte ancora Altroconsumo, le spese devono essere documentate tramite ricevute, bonifici o fatture, e intestate a uno dei genitori. Se la fattura è intestata direttamente all’alunno, i genitori possono dividerla al 50% ciascuno, oppure il genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa può inserirla per intero nel proprio 730, avendo cura di annotarlo sulla fattura stessa per evitare contestazioni in caso di controllo.


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