Affidamento diretto: verifica requisiti prima della stipula


Negli affidamenti diretti il possesso dei
requisiti dell’operatore economico resta un
presupposto essenziale, mentre le modalità attraverso cui viene
effettuata la verifica possono variare in relazione all’importo
dell’affidamento.

A evidenziarlo è la
sentenza del 22 luglio 2026, n. 13380
, con cui il
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, ha annullato un
affidamento sul rilievo che i requisiti dell’affidatario erano
stati soltanto autocertificati e non verificati prima della
stipula del contratto. Il Collegio ha ricondotto
tale obbligo all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n.
36/2023
, affermando la necessità di un controllo
preventivo sia sui requisiti generali sia, quando richiesti, su
quelli economico-finanziari e tecnico-professionali.

La pronuncia offre però anche l’occasione per distinguere tra la
semplificazione che caratterizza la scelta del contraente e gli
obblighi che continuano a gravare sulla stazione appaltante, perché
l’assenza di una gara non comporta né l’irrilevanza dei requisiti
né la possibilità di considerare secondario il momento in cui
vengono verificati.

Affidamento diretto: la verifica dei requisiti deve sempre
precedere la stipula?

La questione al vaglio del TAR nasce dall’affidamento diretto di
un servizio professionale, preceduto dalla pubblicazione di un
avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse
.

Una prima censura riguardava proprio il percorso seguito dalla
stazione appaltante, perché, secondo la tesi prospettata in
giudizio, dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse
avrebbe dovuto aprirsi una seconda fase nella quale gli operatori
sarebbero stati chiamati a formulare un’offerta e a partecipare a
una successiva negoziazione.

Il TAR non ha condiviso questa ricostruzione, osservando che
l’avviso qualificava la fase negoziale come soltanto eventuale e
che, di conseguenza, dalla manifestazione di interesse non poteva
derivare un autovincolo a svolgere una successiva
competizione.

Il passaggio conferma un principio centrale nella disciplina
degli affidamenti sotto soglia: l’interpello di più operatori non
modifica, da solo, la natura dell’affidamento diretto, che continua
a essere caratterizzato da una scelta discrezionale della stazione
appaltante, senza formazione di una graduatoria e
senza che il confronto preliminare assuma automaticamente i
caratteri di una procedura di gara.

Nel caso esaminato, dunque, è proprio la qualificazione della
successiva fase negoziale come eventuale a escludere la violazione
dell’autovincolo contestata dalla ricorrente.

Affidamento diretto e verifica dei requisiti: le regole del
Codice

Il punto di partenza è la natura dell’affidamento
diretto
, che il D.Lgs. n. 36/2023 configura come una
modalità autonoma di scelta del contraente, distinta sia dalla gara
sia dalla procedura negoziata e caratterizzata dalla possibilità
per la stazione appaltante di individuare discrezionalmente
l’operatore economico, nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Codice.

L’art. 50, comma
1
, consente infatti l’affidamento diretto per lavori
di importo inferiore a 150.000 euro e, alla lett.
b), per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000
euro
, anche senza consultazione di più operatori
economici, assicurando che siano scelti operatori in possesso di
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

L’assenza di una procedura comparativa non comporta, però, che
la scelta possa prescindere dai requisiti
dell’affidatario
. L’art.
17, comma 2
, stabilisce infatti che, in caso di
affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l’oggetto,
l’importo e il contraente, indica le ragioni della scelta e
individua i requisiti di carattere generale nonché, quando
necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale.

La disposizione disciplina quindi il contenuto dell’atto di
affidamento, mentre, nel suo dato testuale, non stabilisce
espressamente che tutti i requisiti debbano essere verificati prima
della stipula, sicché il tema del controllo deve essere letto
insieme alle altre disposizioni del Codice e tenendo conto, quando
rileva, della fascia di importo nella quale ricade il
contratto.

Per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000
euro
, infatti, l’art.
52
prevede un regime semplificato, nel quale
l’operatore attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la stazione
appaltante procede alle verifiche anche previo sorteggio di un
campione individuato secondo modalità predeterminate
annualmente.

La distinzione è utile soprattutto per evitare di sovrapporre il
necessario possesso dei requisiti alle modalità
attraverso le quali l’amministrazione è chiamata a verificarli, che
non sono necessariamente identiche in ogni affidamento.

Manifestazione di interesse e affidamento diretto: quando non si
configura una gara

Il punto centrale della sentenza riguarda però i requisiti
dell’operatore individuato come affidatario, che risultavano
autocertificati nella fase della manifestazione di interesse ma non
verificati prima della stipula.

Dopo avere ribadito che l’affidamento diretto rappresenta una
modalità autonoma di scelta del contraente e non una procedura
comparativa, il TAR ha precisato che tale semplificazione non
esonera l’amministrazione né dall’obbligo di motivare la scelta
dell’affidatario né da quello di accertarne i requisiti.

Secondo il Collegio, l’amministrazione deve quindi verificare,
preventivamente rispetto alla stipula e ai sensi dell’art. 17,
comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sia i requisiti
generali
sia quelli economico-finanziari
e tecnico-professionali eventualmente richiesti
dalla legge o dall’avviso.

Poiché nel procedimento esaminato questa verifica preventiva non
risultava effettuata, l’affidamento è stato annullato, lasciando
alla stazione appaltante il successivo riesercizio del potere una
volta completato il controllo sui requisiti.

La decisione non attribuisce quindi il contratto a un altro
operatore, ma riporta il procedimento nella disponibilità
dell’amministrazione, che dovrà rideterminarsi dopo avere svolto le
verifiche poste dal TAR a fondamento dell’annullamento.

Affidamento diretto: quando l’operatore può contestare la scelta
del contraente

Con riferimento alla posizione dell’operatore che ha partecipato
alla fase preliminare senza essere poi individuato come contraente,
il giudice amministrativo ha precisato che l’assenza di una
graduatoria non comporta, di per sé, la mancanza di un interesse a
impugnare l’affidamento.

Chi ha presentato una manifestazione di interesse non può
rivendicare un diritto diretto al contratto né una posizione
assimilabile a quella del secondo classificato in una gara, ma può
comunque vantare un interesse strumentale alla
riedizione del potere quando contesta, ad esempio, la mancanza dei
requisiti in capo all’affidatario.

In questo caso, l’annullamento impone alla stazione appaltante
di riesaminare la propria scelta e l’operatore conserva la
possibilità di aspirare nuovamente all’affidamento, pur sempre
nell’ambito della discrezionalità riconosciuta
all’amministrazione.

Anche sotto questo profilo emerge la natura particolare
dell’affidamento diretto, che resta sottratto alle logiche della
graduatoria ma non per questo si colloca fuori dalle regole del
procedimento amministrativo e dal relativo
sindacato giurisdizionale.

I limiti della semplificazione: il controllo dei requisiti
nell’affidamento diretto

La semplificazione propria dell’affidamento diretto riguarda
quindi il modo in cui la stazione appaltante individua il
contraente, ma non elimina gli obblighi che accompagnano la scelta
dell’operatore, né consente di considerare secondari gli
accertamenti sui requisiti richiesti per assumere il contratto.

La stazione appaltante può acquisire manifestazioni di
interesse, consultare più soggetti e, se gli atti non prevedono
diversamente, procedere comunque mediante affidamento diretto senza
trasformare il confronto preliminare in una gara vera e propria,
mantenendo quella discrezionalità che il Codice riconosce a questa
modalità di affidamento.

Nel caso esaminato, però, proprio il mancato controllo
preventivo dei requisiti
ha determinato l’illegittimità
della scelta, con la conseguenza che il TAR Lazio ha annullato
l’affidamento e ha rimesso alla stazione appaltante il riesercizio
del potere dopo lo svolgimento delle verifiche, senza disporre il
subentro di un altro operatore e senza attribuire direttamente il
contratto al ricorrente.

La decisione fissa quindi il limite entro il quale,
nella ricostruzione proposta dal TAR, può muoversi
la semplificazione: l’affidamento diretto resta privo di
graduatoria e conserva un ampio spazio di discrezionalità nella
scelta del contraente, ma resta soggetto alla
motivazione, al possesso dei
requisiti e alla verifica che il Collegio, nel
caso esaminato, ritiene debba precedere la stipula del
contratto.




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