indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara – ANCE


Le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare correttamente, in sede progettuale e in sede di bando di gara, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili.

È quanto evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 278 del 7 luglio 2026, che nasce dalle criticità segnalate all’Autorità sulla qualificazione da richiedere ai subappaltatori nel subappalto facoltativo (art. 119 del Codice), a fronte della prassi di assorbire nella categoria prevalente lavorazioni non scorporate in bando.

Di seguito l’approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

 

Il sistema di qualificazione dei lavori pubblici è inderogabile da parte della stazione appaltante e del progettista, cui spetta l’individuazione delle categorie e delle classifiche sulla base degli Allegati I.7 e II.12 al Codice. ANAC ribadisce che la qualificazione è oggi obbligatoria per tutte le categorie della Tabella A dell’Allegato II.12, individuate dal bando di gara, senza distinzioni: l’affidatario può eseguire solo le lavorazioni per cui è qualificato, essendo stato abrogato dal correttivo d.lgs. 209/2024 l’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014.

In proposito, l’ANAC richiama espressamente la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausola del disciplinare secondo cui «la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00» va interpretata in modo conforme al nuovo quadro normativo e non abilita a eseguire opere per cui manca la qualificazione: chi non è qualificato in una categoria scorporabile deve quindi ricorrere al subappalto necessario o all’avvalimento (v. Cons. Stato, sez. V, 22.12.2025, n. 10162; già News ANCE del 13 febbraio 2026).

 

Superando la mancata riproposizione, nel Codice, dell’art. 108, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l’ANAC individua in via interpretativa due criteri per lo scorporo:

  • il 10% dell’importo totale dei lavori, desunto dall’art. 40, lett. f), punto 9, dell’Allegato I.7 e dai pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024;
  • i 150.000 euro, soglia a partire dalla quale l’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente (art. 100, comma 4, del Codice; art. 2, comma 2, Allegato II.12).

Sulla base di queste due soglie, alternative tra loro, le stazioni appaltanti devono quindi evidenziare in progetto e in bando, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili (punto 6 della delibera).

 

Le indicazioni della delibera valgono sia per l’appaltatore che per il subappaltatore, e, come precisato dall’Autorità, senza distinzione tra subappalto necessario e facoltativo.

A tale proposito, il codice prevede che:

  • – il subappaltatore deve essere qualificato per le specifiche lavorazioni che esegue: l’art. 119, comma 4, lett. a), del Codice richiede infatti che «il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire», riferite alla quota subappaltata (v. anche parere del MIT n. 3915/2025);
  • – i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite (art. 119, comma 20): è la disposizione che dà al subappaltatore titolo per ottenere il certificato.

Come osserva l’ANAC, «l’indicazione della corretta individuazione nel bando di gara delle categorie di cui si compone l’intervento costituisce, inoltre, attività strumentale necessaria per il successivo rilascio del certificato di esecuzione lavori per le lavorazioni eseguite e, di conseguenza, per il rilascio dell’attestato di qualificazione SOA».

Le stazioni appaltanti provvederanno ad attribuire nel certificato di esecuzione dei lavori (CEL) le categorie di lavori richieste nella lex specialis (art. 24, comma 1, Allegato II.12). Affidatario e subappaltatore non possono quindi ottenere il certificato — né implementare l’attestazione — per lavorazioni eseguite ma appartenenti a categorie non scorporate, incluse quelle aggiuntive derivanti da modifiche contrattuali.

Le SOA verificano (art. 23, comma 2) che non vi figurino categorie non previste nel bando, nell’avviso, nel contratto o negli atti aggiuntivi.

 

Un esempio, riferito a un appalto con categoria prevalente OG3 e due categorie scorporabili (OS12-A € 120.000, OS21 € 380.000), illustra l’effetto pratico dei due criteri:

Base d’asta Categorie e importi

Ante delibera – soglia 10%

Post delibera 278/2026 – 10% e/o ≥ 150.000 €

€ 1.000.000

(OG3 prevalente)

OS12-A € 120.000

OS21 € 380.000

OS12-A, OS21

(scorporabili)

OS12-A, OS21

(scorporabili) — invariato.

OS12-A: req. semplificati

OS21: SOA

€ 50.000.000

(OG3 prevalente)

OS12-A € 120.000

OS21 € 380.000

Nessuna

OS21 (scorporabile)

OS12-A: assorbita in OG3

 

Nell’appalto da 1.000.000 di euro, entrambe le categorie superano il 10% (€ 100.000) e vanno scorporate già in base al solo criterio percentuale. Nell’appalto da 50.000.000 di euro, invece, il 10% (€ 5.000.000) non è superato da nessuna delle due: il solo criterio percentuale le lascerebbe assorbite nella prevalente, ma la soglia dei 150.000 euro impone comunque lo scorporo di OS21, riallineando il risultato al regime previgente.

La soglia dei 150.000 euro opera, dunque, soprattutto negli appalti di importo superiore a 1,5 milioni di euro: oltre tale importo il 10% supera la soglia minima di applicazione della SOA.

Nell’appalto da 1.000.000 di euro, lo scorporo di OS12-A (€ 120.000) non richiede però un’attestazione SOA specifica: restando sotto i 150.000 euro, la qualificazione può essere dimostrata con i requisiti semplificati dell’art. 28, comma 1, Allegato II.12 — soglia che, per giurisprudenza costante, si riferisce alla singola categoria scorporabile e non al valore complessivo dell’appalto (TAR Lazio, sez. V-ter, 5.5.2025, n. 8585; TAR Sicilia, Palermo, 16.11.2020, n. 2383; parere MIT n. 4144/2026; delibera ANAC n. 463/2020). Lo scorporo riguarda dunque l’individuazione della categoria, non necessariamente l’obbligo di SOA.

 

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