Il detenuto che perde il lavoro in carcere ha diritto alla Naspi?


Uscire dal carcere o cambiare istituto penitenziario può ora aprire le porte a un sostegno economico che per anni era stato negato.

Un detenuto che lavora regolarmente all’interno di un istituto penitenziario, versando i contributi come qualsiasi altro lavoratore, si è visto per anni negare un diritto fondamentale nel momento in cui perdeva quell’occupazione senza alcuna colpa propria. Molti si chiedono: il detenuto che perde il lavoro in carcere ha diritto alla Naspi? L’INPS, con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione e riconosce il diritto all’indennità di disoccupazione ai detenuti che perdono involontariamente il lavoro svolto all’interno del carcere, distinguendo però con attenzione le situazioni di effettiva cessazione del rapporto da quelle di semplice sospensione temporanea.

Il lavoro penitenziario è ancora un rapporto speciale rispetto a quello ordinario?

La disciplina di riferimento parte dall’ordinamento penitenziario stesso. Gli articoli 20 e seguenti della legge n. 354 del 1975 configurano il lavoro come uno degli strumenti fondamentali del trattamento rieducativo del detenuto, elemento essenziale del percorso di reinserimento sociale delineato dall’articolo 27 della Costituzione. Nel corso degli anni il legislatore ha progressivamente rafforzato la componente lavoristica del rapporto, estendendo ai detenuti gran parte delle tutele previdenziali e assicurative previste per gli altri lavoratori: il lavoro svolto all’interno degli istituti penitenziari produce ordinaria contribuzione previdenziale, e trovano applicazione la tutela contro gli infortuni e numerose altre garanzie tipiche del rapporto subordinato. Nonostante questa progressiva equiparazione, un settore continuava però a rimanere sostanzialmente escluso: quello degli ammortizzatori sociali, in particolare della NASpI.

Perché per anni ai detenuti è stata negata la Naspi?

La ragione del diniego risiedeva nella particolare modalità di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto alla NASpI presuppone due condizioni fondamentali: la cessazione del rapporto di lavoro e la perdita involontaria dell’occupazione. Secondo l’impostazione seguita per anni dall’Amministrazione e da parte della giurisprudenza, il lavoro penitenziario sarebbe stato caratterizzato da una fisiologica precarietà, derivante dalla particolare organizzazione del sistema carcerario, dove il detenuto può essere destinato a diverse attività, trasferito presso altro istituto oppure escluso temporaneamente dall’attività produttiva. In questa prospettiva, la cessazione dell’attività lavorativa veniva interpretata come una semplice sospensione fisiologica, non come una vera estinzione del rapporto, con la conseguenza che veniva meno uno dei presupposti indispensabili per il riconoscimento della NASpI.

Cosa ha cambiato la Cassazione a partire dal 2024?

L’orientamento cambia radicalmente con una serie di pronunce della Corte di cassazione che ricostruiscono in modo diverso la natura del lavoro penitenziario. La sentenza che segna il punto di svolta è la n. 396 del 2024, seguita da numerose decisioni conformi nel corso del 2025. La Suprema Corte parte da una considerazione di fondo: il lavoro svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria costituisce a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, sia pure inserito nel particolare contesto dell’esecuzione della pena. La specialità dell’ambiente in cui la prestazione viene resa non è sufficiente, secondo i giudici, a negare l’applicazione delle ordinarie tutele previdenziali quando risultino soddisfatti i presupposti previsti dalla legge.

Quando la perdita del lavoro in carcere è considerata involontaria?

Secondo i giudici di legittimità, quando il detenuto perde il lavoro per effetto di circostanze indipendenti dalla propria volontà, come la scarcerazione, il trasferimento in altro istituto o la conclusione del progetto lavorativo, ricorre pienamente quella situazione di disoccupazione involontaria che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la NASpI. La condizione detentiva non può tradursi in una compressione ulteriore dei diritti previdenziali, soprattutto quando il lavoratore ha regolarmente versato la contribuzione richiesta dalla legge.

Un detenuto che lavora in un laboratorio interno al carcere e viene scarcerato per fine pena perde il posto per una causa del tutto indipendente dalla propria volontà, esattamente come un lavoratore ordinario che vedesse cessare il proprio rapporto per un evento estraneo alla propria scelta.

La scarcerazione dà sempre diritto alla Naspi?

Il detenuto che viene rimesso in libertà perde automaticamente il posto di lavoro svolto all’interno dell’istituto penitenziario, come conseguenza inevitabile della cessazione dello stato detentivo, non riconducibile a una scelta del lavoratore. La circolare recepisce integralmente questo principio, chiarendo che la scarcerazione costituisce uno degli eventi tipici che consentono il riconoscimento dell’indennità, purché risultino soddisfatti anche gli ulteriori requisiti contributivi previsti dal d.lgs. n. 22/2015.

Cosa succede quando termina l’attività lavorativa a cui il detenuto era assegnato?

Analoga soluzione viene adottata quando il lavoro termina perché è cessata l’attività alla quale il detenuto era stato assegnato. In molti istituti penitenziari i detenuti vengono impiegati in attività produttive, servizi interni o progetti lavorativi con durata limitata nel tempo. Quando tali attività terminano definitivamente e non viene disposto un nuovo impiego, si verifica una vera cessazione del rapporto di lavoro, priva di qualsiasi iniziativa del lavoratore diretta a interromperlo. Il carattere temporaneo di molti lavori penitenziari non può trasformarsi in una causa di esclusione permanente dalle tutele previdenziali, perché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori subordinati con rapporti a termine.

Il trasferimento in un altro istituto interrompe il rapporto di lavoro?

Una delle questioni più discusse riguardava il trasferimento del detenuto presso un diverso istituto penitenziario. La Cassazione supera l’impostazione secondo cui il rapporto proseguirebbe idealmente anche dopo il trasferimento: quest’ultimo comporta infatti l’impossibilità materiale di proseguire il rapporto instaurato presso il precedente istituto, e il posto di lavoro viene perduto per effetto di un provvedimento dell’Amministrazione, del tutto estraneo alla volontà del lavoratore. Anche questa fattispecie integra quindi una situazione di disoccupazione involontaria, mentre l’eventuale successivo inserimento lavorativo presso il nuovo istituto costituirà un rapporto autonomo, con propri effetti previdenziali distinti.

L’accesso a una misura alternativa alla detenzione fa perdere la Naspi?

La stessa logica viene estesa ai casi in cui il detenuto accede a una misura alternativa incompatibile con la prosecuzione del lavoro intramurario. Anche in questa situazione il rapporto cessa per effetto di un provvedimento dell’autorità competente e non per una scelta del lavoratore. Sarebbe irragionevole negare la NASpI proprio nei casi in cui il detenuto accede a percorsi di reinserimento sociale previsti dall’ordinamento penitenziario, perché l’obiettivo costituzionale del recupero del condannato verrebbe paradossalmente ostacolato dall’assenza di sostegno economico nella delicata fase di reinserimento.

Il sistema di rotazione tra i detenuti dà diritto alla Naspi?

Il numero dei detenuti disponibili a lavorare è spesso superiore ai posti effettivamente presenti all’interno dell’istituto, e per distribuire le opportunità lavorative l’Amministrazione ricorre frequentemente a meccanismi di alternanza tra i diversi lavoratori. Questa situazione non integra una cessazione del rapporto di lavoro: il detenuto non perde definitivamente l’occupazione, ma viene semplicemente sospeso dall’attività nell’ambito dell’ordinaria organizzazione del lavoro penitenziario, mantenendo la possibilità di essere nuovamente impiegato secondo i criteri di rotazione. Manca quindi il requisito essenziale della cessazione del rapporto previsto dal d.lgs. 22/2015, e questa distinzione evita che qualsiasi pausa nell’utilizzazione del detenuto possa automaticamente generare il diritto alla NASpI.

Quale criterio generale devono applicare ora gli uffici Inps?

Dal complesso della giurisprudenza emerge un criterio interpretativo di rilievo generale: occorre verificare se il lavoratore abbia definitivamente perso il rapporto di lavoro oppure si trovi soltanto in una fase temporanea di mancata utilizzazione. Nel primo caso ricorrono i presupposti della disoccupazione involontaria; nel secondo, il rapporto continua a esistere e viene meno uno degli elementi essenziali richiesti dalla disciplina della NASpI. La circolare invita gli uffici territoriali a utilizzare proprio questo criterio nell’esame delle singole domande, abbandonando ogni automatismo basato sul semplice fatto che il rapporto fosse sorto nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, e concentrando l’istruttoria sulle concrete modalità di cessazione del rapporto, fermi restando tutti gli ulteriori requisiti contributivi e procedurali previsti dal d.lgs. 22/2015.

Questo principio si applica anche al ticket di licenziamento?

La circolare n. 74 si inserisce in un percorso interpretativo già avviato dall’INPS con la circolare n. 59 del 20 maggio 2026, dedicata al ticket di licenziamento dovuto dai datori di lavoro privati che impiegano detenuti ammessi al lavoro esterno. Anche in quell’occasione l’Istituto aveva distinto le cessazioni imputabili alla scelta del datore da quelle determinate da eventi esterni connessi allo status detentivo: quando il rapporto si interrompe per un evento sul quale il datore non esercita alcun potere decisionale, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno, il ticket non è dovuto. Diverso è il caso della scarcerazione per fine pena o del trasferimento presso altro istituto, dove l’esclusione dal ticket non opera automaticamente: il datore deve verificare se il rapporto possa proseguire anche all’esterno dell’istituto penitenziario, e solo quando questa prosecuzione risulti concretamente impossibile il contributo non sarà dovuto. Questa impostazione conferma un principio destinato ad assumere rilievo generale: la disciplina del lavoro dei detenuti richiede sempre una valutazione concreta della causa che determina la cessazione del rapporto, mai un automatismo basato sulla sola natura penitenziaria dell’occupazione.




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