Cass., sez. I, 20 agosto 2026, n. 24719, Pres. Acierno, Rel. Costanzo
Massima: “È nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 291, comma 3, c.p.c. per mancata rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo nel termine perentorio, quando tale termine sia stato fissato con ordinanza pronunciata fuori udienza e non comunicata alla parte interessata: la mancata conoscenza legale del momento iniziale di decorrenza del termine esclude la possibilità di far discendere dall’inerzia della parte la sanzione estintiva.”.
CASO
[1] Una cittadina georgiana ricorreva dinanzi al Tribunale di Roma avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal Questore di Roma. Il Giudice, letto il ricorso, fissava la prima udienza di comparizione delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e assegnava alla ricorrente i termini di legge per la notificazione del ricorso e del decreto.
La ricorrente effettuava la notificazione in ritardo e non provvedeva al deposito delle note in sostituzione d’udienza. Il Giudice, scaduto il termine per il deposito, preso atto del mancato deposito delle note da ambo le parti del procedimento de quo, si limitava a fissare una nuova udienza, sempre con modalità cartolari, ai sensi dell’art. 127-ter, comma IV, c.p.c.
Depositate le note, parte ricorrente dava atto del vizio di notifica e chiedeva termine per la rinnovazione; il giudice accoglieva l’istanza della ricorrente assegnando il termine perentorio per il rinnovo della notifica e fissando una nuova udienza cartolare con provvedimento che, tuttavia, non veniva comunicato alla parte costituita.
Stante la mancata comunicazione, l’ordine di rinnovazione della notificazione non veniva ottemperato e la parte non depositava alcuna nota in sostituzione d’udienza, sicché il procedimento veniva ulteriormente rinviato, ancora una volta con modalità di trattazione scritta.
La ricorrente depositava, pertanto, le note in sostituzione d’udienza, senza nulla dedurre in ordine alla notificazione, chiedendo l’audizione personale e comunque l’accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 30 giugno 2025, il Giudice, rilevato che non era stata effettuata la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto nel termine perentorio assegnato, dichiarava l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 291, comma III, c.p.c., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Con l’unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il Giudice erroneamente dichiarato l’estinzione del procedimento per omessa ottemperanza dell’ordine di rinnovazione della notificazione, contenuto in provvedimento pronunciato fuori udienza e mai comunicato alla parte.
SOLUZIONE
[1] La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell’ordinanza di estinzione del procedimento, per essere la stessa atto dipendente dal provvedimento, reso fuori udienza, contenente l’ordine di rinnovazione della notifica che, in quanto non comunicato, risulta affetto da nullità per assenza dei requisiti formali essenziali al raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma II, c.p.c.
La Suprema Corte, infatti, dopo aver rammentato che solo il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note cartolari ex art. 127-ter c.p.c. si considera letto in udienza, ha precisato come la mancata comunicazione dell’ordinanza contenente il termine perentorio per la rinnovazione della notifica ne determina la nullità per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; vizio che si riverbera su tutti gli atti dipendenti, compresa l’ordinanza di estinzione del giudizio.
La parte destinataria dell’ordine giudiziale, difatti, deve essere messa nelle condizioni di avere conoscenza legale del contenuto e della data di decorrenza iniziale del termine perentorio per il compimento delle attività richieste e ciò avviene per il tramite della disciplina delle comunicazioni di cancelleria di cui agli artt. 134, 136, 176 e 186 c.p.c., senza che a nulla valga la possibilità astratta di prendere visione del provvedimento mediante accesso al fascicolo telematico, posto che non è previsto alcun onere ex lege di consultazione giornaliera dello stesso (fatto salvo il giorno successivo alla data di udienza cartolare, ex art. 127-ter, ult. co., c.p.c., come sopra ricordato).
Questioni:
[1] La sentenza in commento si occupa del tema della nullità degli atti processuali, la cui disciplina positiva è condensata negli artt. 156-162 c.p.c.
Come noto, si ha nullità dell’atto processuale quando esso devia dal paradigma formale previsto dalla legge (cd. nullità formali), per tale intendendosi una nozione di forma comprensiva del contenuto dell’atto (cfr. E. Redenti, voce Atti processuali, in Enciclopedia del Diritto, IV, Milano, 1959, 112 ss.).
Non ogni irregolarità formale conduce alla nullità dell’atto e, a tal riguardo, l’art. 156 c.p.c. prevede l’enunciazione di due principî che debbono essere combinati tra loro.
Difatti, ad una previsione di tassatività delle nullità che imporrebbe di considerare invalide solo le deviazioni dal modello legale per cui la legge commina tale sanzione (art. 156, comma I, c.p.c.), il codice di rito, al secondo comma del medesimo articolo, abbina la regola generale per cui l’atto può comunque essere dichiarato nullo laddove sia privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo che gli è proprio, in applicazione del principio generale di strumentalità delle forme che regge tutto il sistema processuale (cfr. R. Oriani, voce Nullità degli atti processuali, in Enciclopedia Giuridica, XXI, Roma, 1990, 7 ss.; E. Merlin, Elementi di diritto processuale civile, Pisa, 2019, 309 ss.; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 723 ss.).
A tale principio di strumentalità è votato altresì l’ultimo comma della disposizione in parola che dispone che la nullità non possa essere dichiarata qualora l’atto, pur se irrispettoso dei requisiti formali previsti, abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ovverosia abbia prodotto l’effetto giuridico suo tipico nella scansione procedimentale (cfr. V. Denti, voce Atti del procedimento civile, in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 1996).
Tale disciplina, pertanto, restituisce un sistema di nullità atipiche che richiama l’attenzione dell’interprete nell’individuazione caso per caso dello «scopo» sotteso alla norma che prevede il potere processuale e dell’idoneità in concreto dell’atto processuale a raggiungerlo, pena la possibile declaratoria di nullità, ove tempestivamente eccepita dalla parte che non vi abbia dato corso o che non vi abbia rinunciato ex art. 157 c.p.c. (salvo i casi di rilevabilità d’ufficio).
La sentenza de qua costituisce una concreta applicazione di tale principio di strumentalità delle forme, ove, valorizzando i canoni costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.) dichiara la nullità del provvedimento con cui il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione tardiva (peraltro anche tale ordinanza è a sua volta espressiva del principio generale in materia di nullità che impone al giudice di ordinare, quando possibile, la rinnovazione dell’atto viziato, ai sensi dell’art. 162 c.p.c.), in quanto non comunicato dalla cancelleria. La mancata comunicazione dell’ordine di rinnovazione della notificazione impedisce allo stesso di raggiungere lo scopo che gli è proprio, ovverosia quello di mettere la parte nelle condizioni di conoscere il contenuto dell’ordine di giudiziale, del termine perentorio ivi previsto e, pertanto, di adempiere, ponendo rimedio ad un vizio del proprio atto processuale e consentendo la corretta instaurazione del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, 6 maggio 2025, n. 11877 in DeJure, Cass. Civ., sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28302 in DeJure, Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2018, n. 23542 in DeJure, in tema di omessa comunicazione del provvedimento di fissazione, differimento o anticipazione dell’udienza reso con provvedimento fuori udienza o a seguito di trattazione cartolare; Cass. Civ., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596 in DeJure nella diversa ipotesi di nullità della sentenza emessa senza il rispetto dei termini per gli scritti conclusivi e pertanto violativa del diritto di difesa e al contraddittorio, il cui principio è stato ribadito anche di recente da Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 2026, n. 1217, in DeJure; nonché, in punto di omessa comunicazione di ordinanza istruttoria emessa fuori udienza si veda Cass. Civ., sez. III, 16 dicembre 2024, n. 32724 in DeJure).
Ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso che ha dato origine alla pronuncia del Supremo Collegio, l’intero procedimento di prime cure si è svolto con modalità cartolari che non consentono un contatto diretto ed immediato tra le parti processuali e il giudice. In tale contesto la comunicazione di cancelleria assurge a strumento primario ed essenziale di conoscibilità delle determinazioni giudiziali, senza che a nulla valga l’astratta possibilità, assicurata dalla digitalizzazione del processo civile, di accedere in qualsiasi momento al fascicolo telematico.
In assenza di un onere ex lege posto a carico del difensore di accesso quotidiano al fascicolo telematico, le conseguenze negative dell’inottemperanza dell’ordine giudiziale non potranno essere poste a carico della parte che, senza sua colpa, ne ignorasse l’esistenza (cfr. Cass. Civ., Sez. lavoro, 29 novembre 2024, n. 30729, in DeJure, ove, in punto di conoscenza legale dell’evento interruttivo per morte della parte ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, la Cassazione ha negato che possa attribuirsi tale efficacia al deposito della dichiarazione dell’evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio).
La stessa Corte costituzionale, in plurime occasioni, ha ribadito che, allorquando sia previsto un termine perentorio per lo svolgimento di determinate attività, la cui inosservanza comporti un pregiudizio per la parte (come l’estinzione del procedimento, nel caso de quo ancor più grave per la parte in quanto azione sottoposta a termine decadenziale), deve essere assicurata alla stessa la piena conoscibilità del dies a quo di decorrenza del predetto termine, sempre a presidio del corretto esercizio del proprio diritto di difesa, che non può arretrare rispetto a logiche di celere definizione del processo o di economia processuale (cfr., ex plurimis, Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 185 in DeJure).
La sentenza assume, quindi, rilievo nell’affermazione dell’impossibilità di imputare alla parte le conseguenze negative di una sua inerzia processuale, laddove il presupposto per l’adempimento dell’ordine giudiziale, ovverosia la conoscenza legale del provvedimento dispositivo, non si sia realizzato, per causa alla stessa non imputabile, in quanto ne è stata omessa dalla cancelleria la relativa comunicazione.
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