Pensioni scuola 2027, come uscire dal lavoro dal 1° settembre: requisiti per vecchiaia, anticipata, Quote e Opzione donna


La tabella allegata alla circolare MIM n. 24818 del 24 settembre 2026 riepiloga le condizioni che consentono al personale scolastico di cessare dal servizio con effetto dal 1° settembre 2027.

Per il personale docente, educativo e ATA la domanda di cessazione deve essere presentata entro il 21 ottobre 2026. Per i dirigenti scolastici il termine è invece fissato al 1° marzo 2027.

Di seguito i requisiti indicati dal Ministero per i lavoratori appartenenti al sistema misto di calcolo.

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia ordinaria sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione.

La cessazione avviene d’ufficio per chi raggiunge 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027, fermo restando il requisito contributivo minimo.

È invece possibile presentare domanda qualora i 67 anni e 1 mese vengano raggiunti entro il 31 dicembre 2027, sempre con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Il riferimento è l’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011, insieme alle successive disposizioni sull’adeguamento dei requisiti.

Pensione di vecchiaia per attività gravose o particolarmente faticose

Requisiti differenti sono previsti per alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravose o a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Per chi ha svolto tali attività per almeno sette anni negli ultimi dieci, il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2027, con almeno 30 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2027.

Per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette, il requisito anagrafico sale invece a 67 anni entro il 31 dicembre 2027, sempre con almeno 30 anni di anzianità contributiva entro il 31 agosto.

Per le attività faticose e pesanti rileva anche l’ipotesi dello svolgimento per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata dal Ministero.

Pensione anticipata ordinaria

Per la pensione anticipata non è richiesto uno specifico requisito anagrafico.

I requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2027 sono:

41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

Pensione anticipata per attività gravose e faticose

Per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate dalla normativa sulle attività gravose e sulle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, il requisito contributivo previsto entro il 31 dicembre 2027 è inferiore di un mese.

Servono quindi 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Quota 100

Può utilizzare Quota 100 chi ha maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Occorrono almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione.

Il diritto già maturato può essere utilizzato anche successivamente, attraverso la specifica istanza disponibile su POLIS.

Quota 102

Per Quota 102 i requisiti devono essere stati perfezionati entro il 31 dicembre 2022.

Sono richiesti 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi.

Quota 103 con requisiti maturati nel 2023

Per la pensione anticipata flessibile prevista per il 2023 occorre aver raggiunto entro il 31 dicembre 2023 almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

Anche in questo caso il diritto maturato resta utilizzabile successivamente.

Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2024

Per chi ha maturato i requisiti nell’anno 2024 servono 62 anni di età e almeno 41 anni di contribuzione.

Per questa fattispecie la tabella ministeriale specifica l’applicazione delle regole di calcolo previste dall’opzione al sistema contributivo.

Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2025

Gli stessi requisiti anagrafici e contributivi valgono per chi ha maturato il diritto nell’anno 2025: 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Anche in questo caso il trattamento viene determinato secondo le regole del sistema contributivo richiamate dalla normativa.

Opzione donna con requisiti al 31 dicembre 2021

Per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 sono richiesti 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, entrambi maturati entro quella data.

Opzione donna con requisiti al 31 dicembre 2022

Per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 occorrono almeno 35 anni di contribuzione e 60 anni di età.

L’età è ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

Occorre inoltre trovarsi in una delle condizioni soggettive previste dalla normativa: assistenza, da almeno sei mesi, a un familiare con handicap grave secondo le condizioni stabilite dalla legge oppure riduzione della capacità lavorativa accertata pari o superiore al 74%.

Opzione donna con requisiti al 31 dicembre 2023

Per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023 sono necessari 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Anche in questo caso l’età può essere ridotta di un anno per figlio, fino a un massimo di due anni, e devono essere rispettate le condizioni relative a caregiver o invalidità previste dalla normativa.

Opzione donna con requisiti al 31 dicembre 2024

Per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 restano richiesti 35 anni di contribuzione e 61 anni di età, con riduzione di un anno per figlio entro il limite massimo di due anni.

Restano inoltre necessarie le condizioni soggettive previste dalla legge.

Il Ministero precisa che, per il perfezionamento del diritto a Opzione donna, le condizioni di caregiver o invalida devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

Attenzione al sistema contributivo puro

La tabella ministeriale precisa infine che per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, e che rientrano quindi nel sistema contributivo, i requisiti pensionistici sono disciplinati da specifiche disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e dalle successive modifiche normative.

Le condizioni sopra riepilogate riguardano invece, come specificato dal Ministero, i lavoratori appartenenti al sistema misto di calcolo.

Per tutte le cessazioni con decorrenza 1° settembre 2027, resta ferma la scadenza del 21 ottobre 2026 per docenti, personale educativo e ATA e del 1° marzo 2027 per i dirigenti scolastici.


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