«I bandi vogliono il nuovo.» È la risposta che l’imprenditore riceve quasi sempre quando chiede se può finanziare quel centro di lavoro usato che costa la metà e ha ancora dodici anni di vita davanti. La risposta è comoda, veloce e sbagliata in un buon numero di casi, perché il divieto di acquistare beni usati non è una regola europea generale: in una delle due norme del regolamento di esenzione più usate nei bandi alle imprese, le PMI sono espressamente escluse da quel vincolo, e nell’altra il vincolo non c’è proprio. Nei programmi cofinanziati dai fondi europei 2021/2027, poi, la regola nazionale non vieta l’usato: lo ammette, a tre condizioni scritte nell’articolo 17 del DPR 66/2025.
Quello che vieta l’usato, quando è vietato, è il singolo avviso o la legge istitutiva della singola misura. Sono due cose diverse, e la differenza vale spesso decine di migliaia di euro, perché cambia l’ordine delle domande da fare: non «l’usato si può?», ma «in questa misura, chi lo vieta e dove sta scritto?».
Beni usati nei bandi, in sintesi
- Aiuti a finalità regionale: l’articolo 14 del Regolamento UE 651/2014 impone attivi nuovi, ma con esclusione espressa delle PMI e dell’acquisizione di uno stabilimento
- Aiuti agli investimenti alle PMI: l’articolo 17 dello stesso regolamento non pone alcun requisito di novità degli attivi
- Nuova Sabatini: qui il divieto è di legge, l’articolo 2 del D.L. 69/2013 finanzia beni strumentali «nuovi di fabbrica»
- Fondi europei: l’articolo 17 del DPR 66/2025 ammette l’usato nei programmi cofinanziati 2021/2027 a tre condizioni, dichiarazione del venditore sulla provenienza e sull’assenza di contributi pubblici negli ultimi cinque anni, prezzo non superiore al valore di mercato e inferiore al costo del nuovo equivalente, conformità tecnica; l’avviso può essere più restrittivo (articolo 1, comma 5)
- Conclusione operativa: il divieto va cercato nell’avviso, non dato per scontato
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Dove sta scritto davvero il divieto
Il regolamento generale di esenzione, quello che regge i bandi in esenzione da notifica, tratta la questione in due articoli diversi con esiti diversi. L’articolo 14, sugli aiuti a finalità regionale, prevede che gli attivi acquisiti debbano essere nuovi, ma la frase inizia con una deroga precisa: tranne per le PMI o per l’acquisizione di uno stabilimento. L’articolo 17, sugli aiuti agli investimenti a favore delle PMI, elenca i costi ammissibili e le tipologie di investimento senza mai richiedere che gli attivi siano nuovi: la parola «nuovo» compare una volta sola, ed è riferita allo stabilimento, non alle macchine.
| Misura o regime | Beni usati | Dove è scritto |
|---|---|---|
| Aiuti a finalità regionale (grandi imprese) | Vietati, salvo acquisizione di uno stabilimento | Articolo 14, paragrafo 6, Reg. UE 651/2014 |
| Aiuti a finalità regionale (PMI) | Ammessi, salvo diversa previsione del bando | Stessa norma, deroga espressa per le PMI |
| Aiuti agli investimenti alle PMI | Nessun divieto nel regolamento | Articolo 17, Reg. UE 651/2014 |
| Nuova Sabatini | Vietati | Articolo 2 del D.L. 69/2013: beni «nuovi di fabbrica» |
| Misure in de minimis | Decide il bando | Il regolamento de minimis disciplina l’importo, non le tipologie di spesa |
| Programmi cofinanziati dai fondi europei | Ammessi a tre condizioni, salvo avviso più restrittivo | Articolo 17 del DPR 66/2025; l’articolo 1, comma 5, fa salve le condizioni più restrittive dei provvedimenti attuativi |
La riga sulla Nuova Sabatini è l’esempio più chiaro di divieto vero: lì la formula «nuovi di fabbrica» sta nella legge istitutiva, quindi nessun avviso può ammettere l’usato, e la pagina del MIMIT lo ripete in chiaro elencando tra le spese non ammissibili quelle «relative a beni usati o rigenerati». È anche il motivo per cui la convinzione si è diffusa: una delle misure più usate dalle PMI italiane per comprare macchinari esclude l’usato, e da lì la regola è diventata senso comune anche dove non si applica. Cosa finanzia la misura, e con quale contributo, lo trovi nella nostra guida alla Nuova Sabatini 2026.
La riga sui programmi cofinanziati è quella che sorprende di più chi lavora con i bandi regionali. Il DPR 66/2025, in vigore dal 23 maggio 2025, è il regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese nei programmi 2021/2027 del FESR, del FSE+ e degli altri fondi a gestione concorrente, e il suo articolo 17, rubricato «Acquisto di materiale usato», dice che l’acquisto è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte e tre le condizioni riportate nel box in apertura. Il rovescio sta nell’articolo 1, comma 5: i provvedimenti attuativi dei programmi possono porre condizioni più restrittive, e gli avvisi lo fanno. Un esempio letto il 12 settembre 2026: l’avviso della Regione Abruzzo sul PR FESR 2021/2027, intervento 1.2.2 «Digitalizzazione delle PMI», pubblicato il 20 luglio 2026 in regime de minimis, richiama il DPR 66/2025 e nello stesso testo ammette solo beni «nuovi di fabbrica», che definisce come beni «mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore)», escludendo in modo espresso «beni usati, rigenerati». La regola nazionale apre, l’avviso chiude: per questo la verifica si fa sull’avviso, e non sulla norma che l’avviso richiama.
C’è poi una trappola che non riguarda l’età del bene ma la natura dell’investimento, e che pesa sull’usato più che sul nuovo. Sotto l’articolo 17 del regolamento gli investimenti ammissibili sono quelli che creano un nuovo stabilimento, ne ampliano la capacità, diversificano la produzione o cambiano in modo sostanziale il processo, oppure l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso; il paragrafo 3 si chiude con una frase secca: l’investimento di sostituzione non costituisce un investimento ai sensi del paragrafo. Una macchina usata comprata solo per rimpiazzare una macchina identica arrivata a fine vita non entra nei costi ammissibili, per quanto bene sia documentata. Chi propone l’usato in un bando in esenzione deve quindi spiegare cosa cambia nello stabilimento, non solo quanto costa il bene.
Le quattro condizioni che compaiono quando l’usato è ammesso
Negli avvisi che ammettono i beni usati, l’ammissione non è mai secca: arriva con un pacchetto di condizioni che si ripetono quasi identiche da un bando all’altro, perché tre di esse stanno nell’articolo 17 del DPR 66/2025 e passano negli avvisi cofinanziati; la perizia e l’indipendenza del venditore le aggiunge il singolo avviso. Conviene conoscerle prima di trattare con il venditore, perché due di esse vanno negoziate al momento dell’acquisto e non dopo.
| Condizione | Chi la impone | Cosa serve procurarsi | Quando va fatto |
|---|---|---|---|
| Prezzo non superiore al valore di mercato e inferiore al costo di un bene simile nuovo | DPR 66/2025, articolo 17, lettera b) | Perizia di stima di un tecnico abilitato, quando l’avviso la chiede (quasi sempre), e un preventivo del nuovo equivalente | Prima o contestualmente all’acquisto |
| Nessun contributo nazionale o europeo sul bene negli ultimi cinque anni (tre, per beni ceduti da PMI, se l’Autorità di gestione lo consente) | DPR 66/2025, articolo 17, lettera a) | Dichiarazione del venditore sulla provenienza esatta del bene e sull’assenza di contributi | Al momento del contratto, non dopo |
| Caratteristiche tecniche adeguate all’operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti | DPR 66/2025, articolo 17, lettera c) | Documentazione del bene e verifica dell’adeguamento | Prima della messa in servizio |
| Venditore indipendente rispetto all’acquirente | Il singolo avviso: il DPR 66/2025 non la prevede | Visure e dichiarazione sull’assenza di rapporti di collegamento | In fase di domanda |
La dichiarazione del venditore è quella che salta più spesso, perché arriva in mente quando la fattura è già stata emessa e il rapporto commerciale si è chiuso. Chiederla dopo significa dipendere dalla cortesia di qualcuno che non ha più interesse a rispondere. E deve dire due cose, non una: da dove viene esattamente il bene e che negli ultimi cinque anni non ha ricevuto contributi nazionali o europei. Una frase generica come «il bene non è stato agevolato», senza finestra temporale e senza provenienza, non copre la lettera a).
Sul prezzo la norma chiede due confronti insieme: il bene usato non deve costare più del suo valore di mercato e deve costare meno di un bene simile nuovo. Il secondo confronto va documentato con un preventivo del nuovo equivalente, perché senza quel termine di paragone la lettera b) resta un’affermazione senza prova, e in istruttoria le affermazioni senza prova vengono tagliate.
Il venditore pesa quanto il bene
Qui il regolamento dice meno di quanto si creda. La condizione che gli attivi siano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente compare nell’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), soltanto per l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso o che avrebbe chiuso, con una sola apertura, quando a rilevare una piccola impresa sono un familiare del proprietario originario o uno o più dipendenti; e nel paragrafo 4, lettera c), per gli attivi immateriali. Lo stesso schema sta nell’articolo 14 per gli aiuti a finalità regionale. Per l’acquisto ordinario di un macchinario, nuovo o usato, l’esclusione del fornitore collegato la scrive il singolo avviso, ed è una clausola che manca di rado.
Nell’usato la questione è più vicina di quanto sembri, perché il macchinario di seconda mano arriva spesso da un’azienda del gruppo, da una società dello stesso socio o da un fornitore con cui esiste un legame societario. Dove l’avviso ha la clausola, la spesa salta a prescindere dalle condizioni del bene, ed è un effetto che si può prevedere in anticipo: come si riconoscono i rapporti che rendono un fornitore «collegato» lo abbiamo spiegato nella guida su parti correlate e fornitori collegati nei bandi.
Il conto vero: usato senza contributo contro nuovo agevolato
Questa è la tabella che manca quasi sempre nelle discussioni sull’argomento, e che rovescia più di una decisione. Centro di lavoro nuovo a 100.000 euro, equivalente usato di sei anni a 55.000 euro, bando in de minimis o a finalità regionale che finanzia il 40 per cento: sotto l’articolo 17 del regolamento di esenzione il tetto è più basso, 20 per cento per le piccole imprese e 10 per le medie (paragrafo 6), e il conto andrebbe rifatto con quelle aliquote. Nelle ultime due colonne abbiamo ipotizzato dieci anni di vita utile per l’usato e venti per il nuovo.
| Scenario | Esborso lordo | Contributo | Costo netto | Vita utile ipotizzata | Costo netto per anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo con contributo al 40% | 100.000 euro | 40.000 euro | 60.000 euro | 20 anni | 3.000 euro |
| Usato senza contributo | 55.000 euro | 0 euro | 55.000 euro | 10 anni | 5.500 euro |
| Usato con contributo al 40%, dove ammesso | 55.000 euro | 22.000 euro | 33.000 euro | 10 anni | 3.300 euro |
Il confronto tra le prime due righe è quello che quasi nessuno fa: anche senza contributo, l’usato resta più conveniente in cassa, 55.000 euro contro 60.000. La differenza si gioca altrove, e va messa nel conto onestamente: vita utile residua, disponibilità di ricambi, garanzia, costi di manutenzione e valore di realizzo tra cinque anni. Se la macchina usata ha dieci anni di vita davanti e quella nuova venti, il rapporto si rovescia: 5.500 euro per anno di servizio contro 3.000, e il nuovo agevolato torna avanti. Con quelle stesse ipotesi il nuovo agevolato batte di misura anche l’usato agevolato, 3.000 euro l’anno contro 3.300, che però impegna 27.000 euro in meno di cassa. La decisione, quindi, non la prende il contributo: la prendono la vita utile residua reale della macchina, che va fatta stimare da chi la conosce, e la liquidità che l’impresa può immobilizzare.
Il criterio pratico che usiamo. Se la misura ammette l’usato, si valuta l’usato. Se non lo ammette, prima di ripiegare sul nuovo agevolato conviene confrontare il costo netto del nuovo con il costo pieno dell’usato e dividere entrambi per gli anni di servizio che ti aspetti davvero: sopra una certa differenza di prezzo, comprare senza contributo resta la scelta migliore, e libera anche dai vincoli pluriennali sul bene, che negli aiuti a finalità regionale e nei programmi cofinanziati impongono di mantenere l’investimento per cinque anni, tre per le PMI.
Se la misura che hai davanti esclude l’usato, non è detto che sia l’unica strada per quel macchinario: le misure regionali che finanziano beni strumentali, e come si confrontano con la Sabatini, sono messe in fila nella nostra guida ai bandi per macchinari 2026 e alle alternative regionali alla Nuova Sabatini.
Leasing e noleggio, che seguono regole proprie
Il regolamento tratta la locazione di attivi materiali come una categoria a sé: i costi si possono considerare solo a certe condizioni, e per terreni e immobili la locazione deve proseguire per un periodo minimo dopo la data prevista di completamento dell’investimento, cinque anni per le grandi imprese e tre per le PMI (articolo 14, paragrafo 6, lettera a; articolo 17, paragrafo 3 bis, lettera a). Per gli impianti e i macchinari le condizioni ruotano intorno all’obbligo di riscatto e alla forma del contratto: deve essere un leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario di acquistare il bene alla scadenza.
La conseguenza pratica è che un noleggio operativo, che non porta il bene in proprietà, resta fuori dai costi ammissibili di un aiuto agli investimenti in esenzione, mentre un leasing finanziario con riscatto ha più possibilità. Nei programmi cofinanziati la porta è un po’ più aperta: l’articolo 20 del DPR 66/2025 fa salva l’ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio «purché direttamente connessa all’operazione». Anche qui la verifica va fatta nell’avviso, nella partizione dedicata alle spese ammissibili.
Gli errori che vediamo
- Dare per scontato il divieto e scartare l’usato senza aprire il bando. È l’errore che costa di più, perché chiude la valutazione prima ancora di aprirla.
- Dare per scontata l’ammissibilità perché «lo dice il regolamento europeo» o «lo dice il DPR 66/2025». La deroga per le PMI non obbliga il bando ad ammettere l’usato: lo consente, e l’avviso può comunque escluderlo (articolo 1, comma 5, del DPR), come fa l’avviso abruzzese citato sopra.
- Comprare prima di procurarsi la perizia di valore, che poi va costruita a ritroso e vale molto meno in istruttoria.
- Accontentarsi di una dichiarazione monca del venditore, o chiederla dopo la fattura: senza la provenienza esatta del bene e senza la finestra dei cinque anni non è la dichiarazione dell’articolo 17, e a rapporto commerciale chiuso nessuno la rifà.
- Acquistare da una società collegata dove l’avviso lo vieta, che è la causa di esclusione più netta e meno recuperabile.
- Confondere rigenerato e nuovo. Un bene revisionato resta usato salvo che l’avviso lo qualifichi diversamente: la parola del rivenditore non ha valore in rendicontazione.
- Presentare come investimento una pura sostituzione. Sotto l’articolo 17 del regolamento l’investimento di sostituzione non è un investimento: la macchina usata che rimpiazza una identica va inserita in un progetto che amplia, diversifica o cambia il processo, altrimenti resta fuori anche se fosse nuova di fabbrica.
Domande frequenti
Il mio bando non dice nulla sull’usato. Posso comprarlo?
Il silenzio non è un permesso, ma non è nemmeno un divieto. Se l’avviso è cofinanziato dai fondi europei e richiama il DPR 66/2025, il silenzio rinvia alle tre condizioni dell’articolo 17: dichiarazione del venditore, prezzo, conformità tecnica. In ogni caso la strada più sicura è chiedere un chiarimento scritto all’ente prima di firmare l’ordine, allegando la descrizione del bene: la risposta entra nel fascicolo e vale in caso di controllo. Presentare un usato in rendicontazione contando sul silenzio dell’avviso è il modo più veloce per farsi tagliare la voce.
Un macchinario rigenerato con nuova marcatura CE conta come nuovo?
Dipende da come l’avviso definisce il bene nuovo e da cosa attesta la documentazione tecnica. La marcatura CE riguarda la conformità, non l’anzianità del bene, quindi non trasforma automaticamente un usato in un nuovo. Nei bandi che ammettono solo il nuovo di fabbrica il rigenerato resta fuori: la Nuova Sabatini esclude in modo espresso i «beni usati o rigenerati», e l’avviso abruzzese citato sopra considera nuovi di fabbrica solo i beni «mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore)».
Posso comprare usato da un’altra mia società?
È il caso peggiore. Il regolamento di esenzione esclude gli attivi comprati da soggetti collegati quando si rileva uno stabilimento e per gli attivi immateriali, e quasi tutti gli avvisi estendono l’esclusione a ogni fornitura: una perizia o un prezzo di mercato non la sanano. Se l’operazione ha comunque senso industriale, va fatta fuori dal perimetro del bando.
Il bando è in de minimis: valgono le tre condizioni del DPR 66/2025?
Il regolamento de minimis (Reg. UE 2023/2831, il tetto di 300.000 euro di aiuti che una stessa impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni, su base mobile) disciplina l’importo, non le tipologie di spesa, e il DPR 66/2025 all’articolo 1, comma 2, per gli aiuti de minimis rinvia alle spese ammissibili previste dalle «pertinenti basi giuridiche», cioè al bando. Se il bando è finanziato da un programma 2021/2027 e richiama il DPR, le tre condizioni dell’articolo 17 sono il punto di partenza, ma l’avviso può restringerle fino a escludere l’usato del tutto: è quello che fa l’avviso abruzzese sulla digitalizzazione delle PMI, che è in de minimis. La risposta sta nell’articolo sulle spese ammissibili dell’avviso, non nel regime di aiuto.
Sono una grande impresa: l’usato è sempre escluso?
Negli aiuti a finalità regionale sì, con una sola eccezione: l’acquisizione di uno stabilimento chiuso o che avrebbe chiuso, dove gli attivi possono essere usati ma vanno comprati a condizioni di mercato da terzi senza relazioni con l’acquirente (articolo 14, paragrafo 6). L’articolo 17 non aiuta, perché riguarda solo gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI, e la Nuova Sabatini è riservata alle micro, piccole e medie imprese. Nei programmi cofinanziati, se l’aiuto è concesso in esenzione, restano ferme le regole del regolamento 651/2014 (lo dice lo stesso DPR 66/2025 all’articolo 1, comma 2): se la base dell’aiuto è l’articolo 14, il vincolo del nuovo torna da lì.
L’usato vale ai fini dell’iperammortamento?
No: la maggiorazione del costo prevista dalla legge 199/2025 (articolo 1, commi 427 e 429) riguarda beni strumentali nuovi e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, quindi segue una logica diversa da quella dei bandi. Il funzionamento della misura e i suoi requisiti sono nella nostra guida all’iperammortamento 2026.
Chi deve firmare la perizia di stima?
Il DPR 66/2025 non chiede una perizia per il materiale usato (la perizia giurata compare solo per terreni ed edifici, agli articoli 18 e 19): la chiede il singolo avviso, ed è lì che vanno letti i requisiti del perito. Nella prassi degli avvisi si tratta di un tecnico abilitato e indipendente, iscritto a un albo coerente con la natura del bene, e la perizia deve indicare metodo di stima, stato di manutenzione e vita utile residua: una valutazione di due righe senza metodo viene contestata con facilità.
Se il bando ammette l’usato, il contributo è lo stesso del nuovo?
L’intensità è la stessa, ma si applica a una base di spesa più bassa, quindi il contributo in valore assoluto è inferiore: nell’esempio sopra 22.000 euro contro 40.000. Il vantaggio dell’usato è sul costo netto complessivo, non sull’importo del contributo, e la lettera b) dell’articolo 17 del DPR 66/2025 pretende anzi che il prezzo dell’usato sia inferiore a quello del nuovo equivalente.
Cosa fare adesso
Se hai un investimento in programma e stai valutando l’usato, apri l’avviso alla sezione delle spese ammissibili e cerca quattro cose: le parole «nuovi», «usati», «di fabbrica», e il richiamo al DPR 66/2025. In due minuti sai in quale delle tre situazioni ti trovi (divieto espresso, ammissione a condizioni, silenzio), e nel terzo caso hai una domanda precisa da mandare all’ente. Il quadro generale di cosa entra e cosa resta fuori dalle spese di un progetto è nella nostra guida su spese ammissibili e non ammissibili e come evitare i tagli, mentre le misure aperte in questo momento, con i rispettivi vincoli, sono elencate nella selezione dei bandi a fondo perduto attivi.
Le fonti di questo articolo sono il testo consolidato del Regolamento UE 651/2014 su EUR-Lex, per gli articoli 14 e 17; gli articoli 15 e 17 del DPR 66/2025, per l’elenco delle spese non ammissibili e per le condizioni di ammissibilità del materiale usato nei programmi cofinanziati dai fondi europei; l’articolo 2 del D.L. 69/2013 su Normattiva, per la formula «nuovi di fabbrica» della Nuova Sabatini; la pagina del MIMIT sulla Nuova Sabatini, aggiornata al 7 settembre 2026, per l’esclusione dei beni usati o rigenerati. L’avviso della Regione Abruzzo citato come esempio è stato letto il 12 settembre 2026: la definizione di bene nuovo di fabbrica è nella nota 3, l’esclusione dei beni usati e rigenerati alla lettera k) delle spese non ammissibili. Lo sportello resta aperto fino al 12 ottobre 2026.
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