#Finsubito news dalla rete – Rimborso accise gasolio 2026: regole e scadenze







Il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale relativo ai consumi del terzo trimestre 2026 cambia volto soprattutto sul piano procedurale.

Dal 1° ottobre 2026, infatti, gli autotrasportatori che intendono utilizzare il credito in compensazione devono trasmettere la dichiarazione esclusivamente in modalità telematica, mentre restano differenziati gli importi rimborsabili in funzione del carburante utilizzato e del periodo di consumo.

Le indicazioni arrivano dall’Informativa dell’Agenzia delle Dogane e di Monopoli (ADM) del 30 settembre 2026, prot. n. 00642547, dedicata ai quantitativi di prodotto consumati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026.

Rimborso accise gasolio, domanda dal 1° ottobre

La dichiarazione per ottenere il beneficio previsto dall’articolo 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2026.

L’agevolazione continua a essere costruita sulla differenza tra l’accisa gravante sul prodotto e l’aliquota agevolata prevista per il gasolio commerciale, che resta pari a 403,22 euro per mille litri.

Nel trimestre, tuttavia, le aliquote ordinarie sono state più volte modificate. Di conseguenza, cambia anche l’ammontare del rimborso spettante a seconda:

  • del periodo di consumo;
  • della tipologia di carburante;
  • dell’eventuale utilizzo di gasoli paraffinici HVO;
  • del regime fiscale applicabile agli HVO in base alle relative caratteristiche.

È proprio questa articolazione a rendere la dichiarazione del terzo trimestre 2026 più complessa rispetto alle precedenti.

Gasolio e HVO: quanto spetta

Per il gasolio e per gli HVO che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, l’importo rimborsabile varia nel corso del trimestre.

In particolare, il beneficio è pari a:

  • 219,68 euro per mille litri per i consumi dal 1° al 3 luglio;
  • 269,68 euro per mille litri dal 4 al 27 luglio;
  • 129,68 euro per mille litri dal 28 luglio al 17 settembre;
  • 169,68 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre;
  • 219,68 euro per mille litri dal 26 al 30 settembre.

L’Informativa ADM del 30 settembre 2026 distingue poi il trattamento degli HVO che rispettano le condizioni previste dal D.lgs. n. 43/2025.

Per questi prodotti il rimborso può essere pari, a seconda del periodo, a 214,18 euro, 129,68 euro oppure 169,68 euro per mille litri.

La differenza deriva dalle diverse aliquote d’accisa applicate nel trimestre agli HVO agevolati.

HVO, cosa succede se mancano le informazioni del fornitore

Un passaggio specifico riguarda i casi in cui l’impresa di trasporto non disponga delle informazioni necessarie per stabilire se l’HVO acquistato possieda o meno i requisiti richiesti per l’applicazione dell’aliquota ridotta.

ADM prende atto delle difficoltà segnalate dagli operatori e dalle associazioni di categoria, legate alla documentazione commerciale disponibile.

In queste situazioni, ai fini del rimborso deve essere considerata applicata al prodotto l’aliquota di accisa più bassa vigente nel periodo interessato.

Ne derivano rimborsi pari a:

  • 214,18 euro per mille litri dal 1° al 27 luglio;
  • 129,68 euro per mille litri dal 28 luglio al 17 settembre;
  • 169,68 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre;
  • 214,18 euro per mille litri dal 26 al 30 settembre.

La scelta risponde, secondo quanto precisato dall’Agenzia, all’esigenza di evitare che il beneficiario sia chiamato a rendere dichiarazioni su caratteristiche del prodotto che non è in grado di conoscere.

Chi può richiedere il rimborso

Restano confermati i soggetti ammessi al beneficio.

Per il trasporto merci, l’agevolazione riguarda i veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate utilizzati da:

  • autotrasportatori iscritti all’Albo per il conto terzi;
  • soggetti muniti di licenza per il trasporto di cose in conto proprio e iscritti nell’apposito elenco;
  • imprese stabilite in altri Stati UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina unionale.

Per il trasporto persone, il beneficio interessa, tra gli altri, le imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché determinati servizi regolari in ambito UE.

Rientrano inoltre nell’agevolazione gli enti pubblici e le imprese che esercitano trasporti a fune in servizio pubblico.

Veicoli esclusi dall’agevolazione

Non danno diritto al rimborso i consumi riferibili:

  • ai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore, per il trasporto di merci e persone;
  • ai veicoli per trasporto merci con massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate;
  • ai veicoli della categoria M1, per le attività di trasporto persone interessate dalla disciplina.

NOTA BENE: Nella dichiarazione trimestrale l’esercente deve quindi attestare che il carburante per il quale viene richiesto il beneficio non è stato impiegato in veicoli esclusi.

Resta inoltre il limite massimo agevolabile di un litro per chilometro percorso da ciascun veicolo ammesso al beneficio.

Compensazione, dal 1° ottobre invio solo telematico

La novità procedurale più rilevante riguarda chi sceglie di utilizzare il credito in compensazione.

Per effetto della modifica all’articolo 24-ter, comma 5, del TUA, dal 1° ottobre 2026 la relativa dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

Gli operatori devono quindi utilizzare il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e, se non ancora abilitati, richiedere preventivamente l’adesione al servizio.

Per le dichiarazioni con credito da compensare non è più possibile, in via ordinaria:

  • trasmettere la dichiarazione tramite PEC;
  • presentarla in forma cartacea.

Inoltre:

  • il credito continua a essere utilizzato con modello F24 tramite il codice tributo 6740;
  • il termine per la formazione del silenzio-assenso viene ridotto a 30 giorni.

L’obbligo esclusivamente telematico riguarda le dichiarazioni con cui viene richiesta la fruizione del credito in compensazione.

Diversa è la disciplina per chi chiede il rimborso in denaro. In questo caso, come confermato dall’Informativa ADM 30 settembre 2026, prot. n. 00642547, restano utilizzabili il Servizio Telematico Doganale, la PEC e, in via residuale, la presentazione cartacea accompagnata dal file informatico della dichiarazione.

È prevista inoltre una procedura di riserva, limitata alle ipotesi indicate dall’Agenzia, quando una dichiarazione regolare trasmessa tramite E.D.I. venga scartata per i controlli sulle targhe.

Fatture e documentazione dei consumi

Gli acquisti di gasolio commerciale devono essere comprovati attraverso le fatture del fornitore.

Per i rifornimenti effettuati presso impianti di distribuzione stradale, resta necessario che la fattura elettronica consenta di individuare la targa del veicolo rifornito.

La data del rifornimento assume particolare rilievo perché consente di attribuire correttamente il consumo al periodo cui corrisponde una determinata aliquota di accisa e, quindi, uno specifico importo di rimborso.

Nel caso di impianti privati, occorre invece fare riferimento anche alle informazioni risultanti dall’e-DAS relativo al prodotto ricevuto.

Dichiarazione più articolata per il terzo trimestre

Le variazioni delle aliquote intervenute nel trimestre hanno reso necessaria una suddivisione più analitica della dichiarazione.

Sono previsti i Quadri da A-1 ad A-15, destinati a distinguere i consumi in funzione del periodo, della tipologia di gasolio o HVO e, in alcuni casi, dei rifornimenti provenienti da distributori privati.

L’impresa deve quindi imputare i litri consumati al quadro corretto sulla base delle informazioni disponibili nella fattura, nella documentazione commerciale o nell’e-DAS.

Per ciascun mezzo devono essere indicati anche i chilometri effettivamente percorsi; nel caso dei mezzi speciali rilevano invece le ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura.

Crediti del secondo trimestre 2026, termini di utilizzo

L’informativa ricorda infine le scadenze relative ai crediti maturati sui consumi del secondo trimestre 2026.

Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione fino al 31 dicembre 2027.

Per le eventuali eccedenze non compensate, l’istanza di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

L’allegato all’informativa contiene, infine, la tabella per individuare l’Ufficio ADM competente alla ricezione delle dichiarazioni presentate dalle imprese UE non obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, con la ripartizione basata sullo Stato membro di appartenenza.

Per usare il software Autotrasportatori 3° trimestre 2026 è necessario installare Java 1.8 e avviare il file .exe seguendo la procedura guidata.

In alternativa, si può scaricare il file .zip, decomprimerlo e avviare “Agevolazioni Autotrasportatori.bat”.


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