#Finsubito news dalla rete – Sindaci di società: nuovi doveri di vigilanza e responsabilità dopo le riforme 2025-2026


In materia di organo di controllo delle società di capitali il legislatore, negli ultimi dodici mesi, è intervenuto ben due volte e in direzioni che, in apparenza, potrebbero sembrare divergenti.

Prima con la Legge 14 marzo 2025, n. 35, che ha sostituito per intero l’art. 2407 c.c., contenendo la responsabilità civile dei sindaci entro un multiplo del compenso annuo; poi con il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, che ha introdotto nel codice civile una disciplina unitaria dell’organo di controllo e ne ha esteso l’ambito anche alla vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e sul coordinamento delle sue funzioni.

Dodici mesi, dunque, per chiedere ai sindaci uno sguardo più lungo e, nel medesimo arco, per stabilire fino a che punto rispondano per le proprie omissioni.

Il contributo analizza il nuovo art. 2396-quinquies c.c. e la sua portata per le società chiuse, esamina la riforma dell’art. 2407 c.c. nei suoi confini oggettivi, temporali e soggettivi e mette a raffronto le due più recenti sentenze della Corte di cassazione in tema di responsabilità dei sindaci. La tesi è che i doveri si dilatano mentre la responsabilità civile si contiene, con l’eccezione tutt’altro che marginale delle società quotate e che il punto di equilibrio fra i due movimenti risieda nella prova documentale della vigilanza prestata.


Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. e l’ampliamento dell’oggetto della vigilanza

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026, n. 86 – Supplemento Ordinario n. 14 in attuazione della delega di cui all’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, ha riscritto con l’art. 9 la sezione VI-bis del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile ed è in vigore, per la parte codicistica, dal 29 aprile 2026.

La disciplina dell’organo di controllo trova ora sede fra le disposizioni comuni ai tre sistemi, negli artt. da 2396-quinquies a 2396-nonies c.c., sicché collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione rispondono a uno standard unico.

L’art. 2396-quinquies c.c. dispone che l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, «ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni».

I tre oggetti della vigilanza già contemplati dal testo previgente dell’art. 2403 c.c. restano invariati, e sono i) l’osservanza della legge e dello statuto, ii) il rispetto dei principi di corretta amministrazione e iii) l’adeguatezza dell’assetto e il suo concreto funzionamento; se ne aggiungono quindi due, iv) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e v) il coordinamento delle funzioni.

Conviene rimarcare, perché è stato sovente affermato il contrario, che l’art. 2403 c.c. non è stato abrogato, ma sostituito da un testo nuovo, rubricato «Controllo contabile», che disciplina il solo controllo contabile affidato al collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis c.c.

Le «Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate» pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2024 già annoveravano il sistema di controllo interno fra gli oggetti della vigilanza, sicché ciò che muta non è il contenuto dell’attività ma il suo fondamento, poiché un’indicazione di buona prassi professionale diviene il precetto di una norma.

Ne risente di riflesso la posizione degli amministratori, ai quali il nuovo art. 2380-bis c.c. riserva in via esclusiva «la gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile». Se l’organo di controllo è tenuto a vigilare sul sistema di controllo interno, il consiglio deve averne apprezzato la necessità e averne dato conto in una delibera motivata, il cui esito ben può essere negativo ma non può mancare.

Il perimetro, del resto, oltrepassa le società per azioni. L’art. 2477 c.c., che il Decreto non menziona in alcun punto, continua a rinviare per l’organo di controllo delle s.r.l. alle disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni ed è evidente che quel rinvio debba intendersi mobile, e dunque comprensivo dell’art. 2396-quinquies c.c., poiché la lettura opposta consegnerebbe alla prassi un organo di controllo privo di doveri di vigilanza tipizzati.

Quanto ai tempi, l’art. 11, comma 10, del Decreto prevede che le informazioni dovute in relazione ai nuovi doveri siano fornite già nelle relazioni riferite all’esercizio in corso alla data della sua entrata in vigore; per le società con esercizio coincidente con l’anno solare la prima applicazione riguarda quindi l’esercizio 2026, con relazioni predisposte nella primavera del 2027. Non è previsto alcun periodo transitorio.

La riforma dell’art. 2407 c.c. e il contenimento della responsabilità

Dodici mesi prima del Decreto, la legge 14 marzo 2025, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025 ed entrata in vigore il 12 aprile 2025, è intervenuta sulla responsabilità civile dei sindaci. L’equivoco può annidarsi nella tecnica utilizzata dal legislatore. La legge, infatti, non ha modificato il comma 2 dell’art. 2407 c.c., ma ha sostituito l’intero articolo. Il primo e il terzo comma sono mantenuti come nella precedente formulazione, mentre non viene riprodotto il comma relativo alla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato come la carica imponeva.

Il nuovo comma 2 dispone che, «al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo», e anche nei casi in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, c.c., i sindaci che violino i propri doveri rispondono dei danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi entro un multiplo del compenso annuo percepito, pari a i) quindici volte il compenso per i compensi fino a 10.000 euro, ii) dodici volte per i compensi da 10.000 a 50.000 euro e iii) dieci volte per i compensi maggiori di 50.000 euro. Il nuovo comma 4 fissa una prescrizione quinquennale dell’azione, decorrente dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. concernente l’esercizio nel quale il danno si è verificato. L’effetto della nuova formulazione è duplice.

Viene eliminato un titolo di corresponsabilità e contestualmente fissato un limite economico alle responsabilità residue.

Che la soppressione testuale basti a cancellare la solidarietà è questione sulla quale la dottrina si è divisa fin dalle prime settimane, poiché non manca chi ritenga che essa sopravviva in forza delle regole generali, e segnatamente degli artt. 1294 e 2055 c.c. A dirimere il dubbio concorre però un argomento che viene dal decreto del 2026 e che, per quanto consta, non è stato ancora valorizzato. Nel riscrivere il testo unico della finanza, il legislatore ha introdotto l’art. 151.2, rubricato «Responsabilità dei componenti del collegio sindacale», a mente del quale i sindaci «sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico», con estensione alle società italiane quotate su sistemi multilaterali di negoziazione e, si badi, «in luogo di quanto previsto dall’articolo 2407, comma 2, del codice civile». Il legislatore, dunque, ha avvertito la necessità di riscrivere per le quotate la formula che aveva poco prima rimosso dal codice, e di dichiararla applicabile in luogo di quella codicistica. È la conferma più solida che nel regime comune quella responsabilità solidale non sia più reperibile, e insieme il segnale che il contenimento voluto dalla legge n. 35/2025 non riguarda affatto tutti. Nelle quotate la responsabilità dei sindaci non si contiene per nulla, ma torna solidale e priva di limiti.

Tre precisazioni circoscrivono allora la portata del limite economico fissato nel regime comune (art. 2407 c.c.). La prima attiene al perimetro oggettivo, poiché il limite presidia la colpa e non il dolo, e sul versante penale nulla muta, come osservato dalla dottrina (F. Mucciarelli – Sistema Penale, 7 aprile 2025). Chi ricavasse dalla limitazione un’attenuazione dell’esposizione penale del sindaco prenderebbe un abbaglio, ed è equivoco tanto diffuso da meritare di essere sciolto per esteso.

La seconda riguarda il tempo. La Corte di cassazione, con la sentenza della sezione prima 22 gennaio 2026, n. 1390 e con l’ordinanza di pari data n. 1392 della medesima sezione, ha chiarito che i limiti quantitativi del nuovo art. 2407, comma 2, c.c. non si applicano ai fatti dannosi verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché il diritto al risarcimento matura con il pregiudizio e resta assoggettato alla disciplina allora vigente anche quanto alla sua dimensione quantitativa. Chi valuti oggi un’azione relativa a esercizi anteriori al 12 aprile 2025 non dispone perciò del limite, e per alcuni anni conviveranno due regimi di responsabilità del medesimo organo, distinti dalla collocazione temporale del fatto dannoso e non dalla data della domanda.

La terza precisazione riguarda il soggetto, perché il limite economico della responsabilità non risulta accompagnare la funzione di controllo ovunque essa sia esercitata. Il rinvio dell’art. 2477, quinto comma, c.c. porta il nuovo art. 2407 c.c. all’organo di controllo della s.r.l., anche monocratico; non vi è invece attratto il revisore legale nominato come tale, che risponde ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in solido e senza limite. Nel sistema dualistico, poi, l’art. 2409-terdecies c.c., che il Decreto ha ritoccato senza modificarne l’ultimo comma, continua a rendere i componenti del consiglio di sorveglianza solidalmente responsabili con quelli del consiglio di gestione, e il limite non li riguarda. Ne risulta che la medesima funzione, svolta con il medesimo rischio, conosce regimi di responsabilità diversi a seconda dell’organo cui è affidata e del modello di amministrazione prescelto. È ragionevole supporre che non sia questo l’esito voluto; nel quadro complessivo, tuttavia, il professionista ha ogni ragione di tenerne conto, perché sino a un auspicato chiarimento la lettera delle norme resta quella e la scelta dell’assetto dei controlli diventa, in parte, una scelta sul proprio regime di responsabilità.

Accostati l’uno all’altro, i due interventi disegnano un movimento che solo in parte è unitario. I doveri dell’organo di controllo si dilatano ovunque, nel medesimo arco di dodici mesi e in capo al medesimo soggetto, mentre la responsabilità civile si contiene nelle società chiuse e si riespande nelle quotate. Nessuna delle due discipline, letta per sé sola, rende percepibile questo assetto.

Società 2026, Autori: AA.VV., Ed. IPSOA, 2026. Per ogni tipo di società affronta: costituzione, funzionamento, bilancio, strumenti finanziari, operazioni straordinarie, regime fiscale, aspetti penali.
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Due pronunce di legittimità da tenere distinte

La giurisprudenza più recente offre due indicazioni che conviene non sovrapporre, poiché muovono in direzioni divergenti.

Da un lato la Corte di cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza del 27 luglio 2026, n. 24100, resa in sede di opposizione a sanzioni amministrative Consob ex art. 193 t.u.f., ha affermato che il dovere di vigilanza dei sindaci di società quotate ex art. 149 del testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) non si esaurisce nel controllo sull’assenza di condotte degli amministratori autonomamente sanzionate, ma comprende la verifica dell’osservanza della legge, dello statuto e delle regole di governo societario, e che l’illecito amministrativo da omesso o inadeguato esercizio della vigilanza è illecito omissivo di pericolo, per la cui integrazione non occorre la prova di un pregiudizio concreto.

Il rimprovero presuppone nondimeno criticità conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, e la medesima sezione, con la sentenza 31 marzo 2026, n. 6630, lo ha reso con formula efficace, poiché i sindaci rispondono per l’omissione del controllo e non per l’esito della gestione.

Dall’altro la medesima Corte, sezione prima civile, con l’ordinanza del 27 agosto 2025, n. 24004, resa in sede di azione risarcitoria, ha ribadito che il sindaco «non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinatopendente societate, per una sorta di posizione generale di garanzia», e che il nesso causale va provato da chi agisce, nel senso che l’omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato.

La prima dilata l’oggetto del dovere, la seconda irrigidisce la prova della sua violazione.

Giova osservare che la prima è resa relativamente ad una società quotata e quindi ai sensi dell’art. 149 t.u.f., la seconda su una società “chiusa” regolata dagli artt. 2403 e 2407 c.c.; la convergenza fra le due è perciò già in atto nel diritto vivente, e il Decreto non fa che consacrarla, allineando la formulazione codicistica a quella del testo unico. Che l’ampiezza del dovere sia affermata anche là dove la contestazione muove da un’autorità di vigilanza, e cioè nel contesto di maggior rigore probatorio, rafforza l’argomento anziché indebolirlo.

Vi è però un profilo che merita attenzione e che, per quanto consta, non è stato ancora messo a fuoco.

L’ordinanza n. 24004/2025 àncora testualmente il rimprovero mosso al sindaco all’«inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c.» e su quel comma fonda la responsabilità solidale con gli amministratori, nel solco di un orientamento consolidato.

Ma quel comma, nella formulazione che prevedeva la corresponsabilità per i fatti degli amministratori, è esattamente ciò che la legge n. 35/2025 non ha riprodotto.

La massima corrente in tema di omessa vigilanza poggia dunque su una disposizione non più vigente in quel tenore, e le pronunce a venire dovranno riancorareil medesimo rimprovero al comma 1, che presidia diligenza e professionalità, e alle regole generali sul concorso omissivo nell’illecito. Va da sé che il «comma 2» richiamato dall’ordinanza sia quello previgente, applicabileratione temporis, mentre il comma 2 oggi in vigore ospita i limiti quantitativi; la coincidenza del numero è fonte di equivoci che conviene prevenire.

Si ha qui, ad ogni modo, una conferma non dottrinale, ma strutturale che si è al cospetto della scomparsa di un titolo di corresponsabilità.

Letto insieme alla riforma dell’art. 2407 c.c., il quadro assume una fisionomia precisa. Chi contesti al sindaco l’omessa vigilanza deve provare una violazione specifica e la sua efficienza causale e il sindaco, che intenda resistere, deve poter dimostrare che cosa abbia verificato, quando e con quale esito. Il giudizio controfattuale, in altri termini, si decide sui documenti.

Dal dovere alla prova. Il verbale come luogo della vigilanza

L’art. 2396-sexies, comma 3, c.c. prevede che gli accertamenti eseguiti dall’organo di controllo risultino dal libro di cui all’art. 2421, comma 1, n. 5), c.c.

La previsione, in apparenza ancillare, è il punto in cui la nuova disciplina si traduce in rischio professionale, poiché un dovere di vigilanza sostanziale si difende soltanto con una prova documentale altrettanto sostanziale, e il verbale che si limiti a dare atto dell’assenza di rilievi non dimostra nulla.

Il primo oggetto della verifica è la delibera con cui il consiglio, o l’amministratore unico in una relazione ai soci, dà conto della valutazione sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e le situazioni configurabili sono tre:

  1. assenza di delibera: il rilievo andrebbe formulato senza indugio e per iscritto, precisando che cosa difetti e assegnando un termine, poiché una richiesta generica di «dotarsi di adeguati assetti» non è azionabile dagli amministratori e nulla prova in sede di contestazione:
  2. la delibera c’è ma è generica, e cioè dichiara adeguato il sistema senza descriverlo: il collegio ne chiederebbe l’integrazione e, ove questa non pervenisse entro l’esercizio, ne trarrebbe le conseguenze nella relazione all’assemblea;
  3. la delibera c’è ed è adeguata: il collegio potrebbe fondarvi il proprio giudizio, a condizione di corroborarlo con verifiche autonome su almeno uno dei presidi dichiarati. In nessun caso l’organo di controllo potrebbe redigere la valutazione in luogo degli amministratori, perché verrebbe altrimenti a vigilare su un atto proprio.

Nelle società di minori dimensioni la proporzionalità opera quale criterio di selezione e non quale esenzione. Consente di concentrare le verifiche sulle aree nelle quali siano stati individuati rischi significativi, purché la selezione sia l’esito di un’analisi e l’analisi sia verbalizzata.

I verbali dovranno perciò dare conto di quali aree di rischio siano state prescelte e per quale ragione, di quali documenti siano stati esaminati, di quali informazioni siano state richieste agli amministratori e con quale riscontro, e di quali raccomandazioni siano state formulate.

È questa la traccia che, nel giudizio controfattuale delineato dalla Corte di cassazione, separa il collegio che ha vigilato da quello che sostiene di averlo fatto.

Un ultimo aspetto da considerare è la questione dei compensi, che la riforma dell’art. 2407 c.c. rende meno neutra di quanto fosse in precedenza.

Determinati all’atto della nomina ai sensi dell’art. 2402 c.c. su un perimetro di doveri più ristretto di quello oggi vigente, i compensi per gli incarichi in corso costituiscono la base di computo del limite di responsabilità, sicché la loro eventuale rideterminazione meriterebbe una motivazione esplicita.

È, pertanto, consigliabile affrontare la questione in occasione dell’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2026, dando atto della maggior ampiezza dell’incarico a seguito delle modifiche normative.

Conclusioni

Il D.Lgs. n. 47/2026 non ha mutato la natura del controllo. L’organo di controllo resta presidio di legalità e di corretta amministrazione e non diviene organo di gestione del rischio, ma l’oggetto della sua vigilanza comprende ora, per legge, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in tutte le società per azioni e, per rinvio, nelle s.r.l. dotate di organo di controllo.

Nel medesimo arco di tempo la legge n. 35/2025 ha ricondotto la responsabilità civile dei sindaci entro limiti certi, salvo poi vederla restituita alla solidarietà, per le quotate, dall’art. 151.2 t.u.f.

Le due riforme vanno lette congiuntamente. Il legislatore ha chiesto di più all’organo di controllo e ha reso più prevedibile il costo dell’errore colposo, ma non ha alleggerito l’onere di dimostrare che la vigilanza sia stata prestata; la combinazione fra l’ampliamento dell’oggetto e il rigore dell’accertamento causale sposta il baricentro sulla documentazione.

Entro la fine del 2026 è dunque possibile per gli organi preposti i) rivedere il programma di vigilanza in chiave di rischio anziché di calendario degli adempimenti, ii) chiedere formalmente al consiglio di amministrazione la delibera di valutazione sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, iii) aggiornare la modulistica dei verbali e l’impianto della relazione all’assemblea e iv) verificare, per gli incarichi in corso, la collocazione temporale dei fatti dannosi rispetto al 12 aprile 2025 e la congruità del compenso. Si tratta di passaggi di agevole completamento e che ove manchino non potrebbero essere ricostruiti a posteriori.

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