Dalla scelta tra giudice, arbitrato e mediazione alla redazione: le criticità ricorrenti e una checklist operativa
Nella pratica della contrattualistica internazionale accade spesso di esaminare contratti già sottoscritti (o prossimi alla firma) la cui clausola di risoluzione delle controversie è stata redatta in autonomia dall’impresa, mutuata da modelli reperiti in rete o, più di recente, generata mediante strumenti di intelligenza artificiale. Il risultato è spesso una clausola che il cliente ritiene idonea a tutelarlo e che, ad un esame tecnico, rivela criticità destinate a emergere proprio nel momento in cui dovrebbe operare, ossia quello del contenzioso.
La clausola di risoluzione delle controversie (che opti per il giudice statale, per l’arbitrato, per la mediazione o per una loro combinazione) non costituisce un elemento accessorio del contratto, bensì l’architettura procedurale dell’intera tutela. Secondo i dati della ICC, una quota significativa delle procedure arbitrali internazionali non si apre con la discussione del merito, ma con una contestazione preliminare sulla validità, l’interpretazione o l’applicabilità della clausola compromissoria. In tal caso, prima ancora di stabilire la fondatezza delle pretese, le parti impiegano tempo e risorse per decidere se il meccanismo di tutela prescelto possa operare.
Il presente contributo esamina le patologie più ricorrenti – muovendo dalla scelta a monte tra foro statale e arbitrato e passando poi alle criticità redazionali delle clausole compromissorie e multi-step – con l’obiettivo di offrire al lettore criteri pratici di riconoscimento, sintetizzati in una checklist conclusiva. Particolare rilievo è riconosciuto, inoltre, alla mediazione quale strumento oggi dotato (per effetto della Convenzione di Singapore) di garanzie esecutive che ne hanno mutato la collocazione strategica, non più ancillare rispetto all’arbitrato. Specifica attenzione è dedicata, infine, ai rapporti con l’area di lingua tedesca e ai limiti degli strumenti di intelligenza artificiale nella redazione di tali clausole.
Prima ancora della formulazione, rileva l’opzione di fondo. La scelta tra giudice statale e arbitrato non attiene ad una preferenza di metodo, bensì ad un profilo decisivo e spesso trascurato: l’eseguibilità della decisione nel luogo in cui la controparte dispone di beni aggredibili.
La sentenza del giudice italiano circola nello spazio giudiziario europeo in forza del Reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis), che ne assicura l’esecutività in ogni Stato membro senza necessità di exequatur. Al di fuori dell’Unione, per contro, il riconoscimento dipende da convenzioni multilaterali o bilaterali (spesso assenti) o dal diritto interno dello Stato richiesto, con procedure di delibazione dall’esito incerto. Una condanna ottenuta in Italia nei confronti di un debitore i cui beni si trovino esclusivamente in Stati terzi può risultare, in concreto, di difficile attuazione. Il lodo arbitrale, al contrario, beneficia del regime della Convenzione di New York del 1958, che ne consente il riconoscimento e l’esecuzione in oltre 170 Stati: è questa, e non ragioni di diversa natura, la circostanza che rende la clausola compromissoria la soluzione più appropriata nei rapporti con controparti extra-UE.
La patologia più onerosa, su questo piano, consiste nella scelta dello strumento inadeguato rispetto al foro di esecuzione: una clausola di foro formalmente ineccepibile che conduca ad una sentenza non eseguibile dove si trovano gli attivi del debitore, ovvero il ricorso all’arbitrato ove la giurisdizione statale sarebbe stata sufficiente. La valutazione va condotta in concreto, avendo riguardo alla localizzazione dei beni aggredibili, analisi che deve precedere la stipula, non seguire l’inadempimento.
3.1. La clausola multi-step (“a scalini”) incompleta
Una formulazione apparentemente prudente ricorre di frequente:
“Le parti tenteranno una mediazione. Se non si raggiunge un accordo entro 60 giorni, la controversia sarà deferita all’arbitrato.”
La criticità non risiede nella genericità in sé, bensì nelle sue conseguenze processuali. Difatti, ove la clausola configuri la mediazione quale condizione di procedibilità dell’arbitrato senza disciplinarne le modalità di attivazione, la parte interessata a dilazionare può eccepire il mancato corretto esperimento del tentativo, con possibile arresto del procedimento arbitrale. La sequenza concepita per filtrare la lite si trasforma essa stessa in una questione preliminare.
Il criterio di verifica è univoco: il passaggio dall’una all’altra fase deve risultare automatico e oggettivamente verificabile, senza margini per sostenere la mancata integrazione della condizione.
3.2. L’ente arbitrale inesistente o ambiguo
“La controversia sarà deferita alla Camera di Commercio Internazionale di Bologna”, ovvero “Arbitrato secondo le regole della Camera di Commercio”. Si tratta della patologia più frequente, in quanto confonde istituzioni distinte: la ICC (International Chamber of Commerce) ha sede a Parigi e un proprio regolamento, mentre la Camera Arbitrale della CCIAA di Bologna costituisce ente diverso, con regole proprie. La dizione “Camera di Commercio Internazionale di Bologna” designa un ente inesistente (risultante dalla sovrapposizione di due istituzioni) con conseguente rischio di nullità della clausola per indeterminabilità.
La verifica è elementare e tuttavia spesso omessa; occorre infatti verificare che l’ente designato esista esattamente con la denominazione indicata e sia effettivamente competente ad amministrare arbitrati. L’impiego di denominazioni ibride, ovvero il generico richiamo alla “Camera di Commercio” privo di specificazione, espone la clausola a contestazione.
3.3. Il coordinamento con la CISG e la legge applicabile
Nei contratti di vendita internazionale tra parti aventi sede in Stati contraenti la clausola è talora redatta senza considerare l’incidenza della Convenzione di Vienna del 1980. L’insidia è di natura silente: la CISG trova applicazione automatica, salvo esclusione espressa o tacita (art. 6), sicché numerosi contratti vi soggiacciono inconsapevolmente, mentre la clausola è stata concepita su presupposti di diritto interno.
Il profilo di attenzione impone di distinguere i tre piani che nella prassi tendono a sovrapporsi, ossia la legge applicabile al merito (eventualmente la CISG), la lex arbitri (legge della sede, che governa la validità della clausola) e il regime di riconoscimento del lodo (Convenzione di New York, art. II) nello Stato di esecuzione. Una clausola che individui la sede arbitrale senza interrogarsi sulla successiva eseguibilità del lodo compromette in radice l’effettività della tutela.
3.4. Le discrepanze tra versioni linguistiche
Si consideri un contratto redatto in italiano e tedesco, in versioni del pari facenti fede: la versione italiana reca “Foro competente: Tribunale di Bologna”, quella tedesca “Schiedsgericht der Handelskammer Bologna”. L’incongruenza non attiene alla traduzione, bensì alla categoria giuridica; infatti “foro competente” rinvia al giudice statale mentre “Schiedsgericht” all’arbitrato. Le due versioni non esprimono il medesimo contenuto in lingue diverse, ma disposizioni tra loro incompatibili, con conseguente insorgere di una controversia preliminare sulla prevalenza dell’una sull’altra.
Ne consegue che la redazione plurilingue di clausole giuridiche non si risolve in un’operazione traduttiva: Kündigung non equivale a “risoluzione”, Schiedsgericht non equivale a “foro”, e l’allineamento affidato alla resa letterale genera clausole solo apparentemente coerenti. Si impongono due presidi: una clausola di prevalenza che individui la versione facente fede e una verifica dei termini tecnici condotta sulla corrispondenza degli istituti nei rispettivi ordinamenti, non sulla traduzione.
3.5. La clausola di mediazione: da filtro preliminare a strumento strategico
La mediazione merita oggi una considerazione autonoma e non di mero passaggio preliminare. Per effetto della Convenzione di Singapore (in vigore dal 2020 e progressivamente estesa a nuovi Stati, inclusi importanti mercati dell’area del Golfo), gli accordi transattivi raggiunti in una mediazione commerciale internazionale sono divenuti direttamente eseguibili negli Stati aderenti, senza necessità di omologazione né di trasformazione in lodo – profilo che si è avuto modo di esaminare in altro contributo pubblicato su questa testata, cui si rinvia (Maura Alessandri, “La Convenzione di Singapore: la rivoluzione silenziosa che le imprese italiane non hanno ancora visto”, in Euroconference News Legal 24 aprile 2026). Ne è mutata la natura stessa dello strumento poiché la mediazione non è più il “tentativo prima della lite” ma un’alternativa dotata di garanzie esecutive, con tempi e costi strutturalmente inferiori a quelli arbitrali.
Proprio per questo la clausola che contempli genericamente la mediazione (“le parti tenteranno una mediazione amichevole”) risulta oggi doppiamente inadeguata: debole quale filtro preventivo e, soprattutto, inidonea a produrre un accordo che soddisfi i requisiti della Convenzione e sia dunque direttamente eseguibile all’estero. Una clausola efficace designa l’organismo, definisce regole e lingua della procedura e cura che l’accordo sia documentato nelle forme richieste. La scelta dell’organismo non è neutra. E’ preferibile un’istituzione che rilasci documentazione conforme e che (profilo spesso trascurato) consenta alle parti di incidere sulla designazione del mediatore, o di concordarne i criteri, giacché nella mediazione internazionale la competenza specialistica e linguistica del mediatore è sovente determinante per l’esito.
Sul piano della progettazione, la relazione tra mediazione e arbitrato – la struttura med-arb – costituisce essa stessa una scelta strategica; occorre stabilire se, e con quali modalità, l’esito negativo della mediazione apra alla fase arbitrale, evitando al contempo che la fase conciliativa possa pregiudicare quella contenziosa, segnatamente sotto il profilo della riservatezza e dell’imparzialità di chi abbia condotto la mediazione.
3.6. La clausola di scelta del foro competente
Non tutti i contratti optano per l’arbitrato; molti individuano il giudice statale e anche in tale ambito le patologie non mancano. Ricorrente è la clausola che indica “Foro competente: Tribunale di Bologna” senza precisare se la competenza sia esclusiva o concorrente. La distinzione non è teorica; infatti, una proroga ambigua può non precludere alla controparte di radicare la causa presso altro foro (tipicamente il proprio) con l’effetto di costringere l’impresa italiana ad un contenzioso all’estero in luogo di quello che riteneva ancorato al foro prescelto.
Nei rapporti intra-UE la proroga di competenza è disciplinata dall’art. 25 del Reg. 1215/2012, che ne subordina l’efficacia a requisiti di forma determinati. Al di fuori dell’Unione validità ed efficacia dipendono dall’ordinamento del foro adito e dalle convenzioni applicabili, tra cui la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro esclusivo. Permane, inoltre, il profilo già richiamato dell’eseguibilità poichè una clausola di foro formalmente valida, ma produttiva di una sentenza non circolante nello Stato di localizzazione dei beni, offre una tutela solo apparente.
Merita specifica considerazione la crescente diffusione di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella redazione dei testi contrattuali. Pur rappresentando un’evoluzione di indubbio interesse, tali strumenti presentano limiti strutturali quando applicati alle clausole di risoluzione delle controversie internazionali.
L’elaboratore non ha cognizione della dinamica negoziale tra le parti, dei margini di trattativa né delle prassi della controparte; è addestrato su dati che possono non riflettere le evoluzioni più recenti dei regolamenti istituzionali (si consideri il Regolamento ICC 2026) o gli orientamenti giurisprudenziali attuali e, soprattutto, tende a trattare isolatamente i singoli elementi (quali ad esempio foro o arbitrato, lex arbitri, legge applicabile, CISG, versioni linguistiche) laddove l’efficacia della clausola discende proprio dal loro coordinamento. Quanto alla resa plurilingue, lo strumento incorre nel medesimo errore di categoria sopra illustrato.
L’impiego dell’intelligenza artificiale nella fase di ricerca o di predisposizione di una bozza preliminare può risultare utile; la validazione, il coordinamento e l’adattamento della clausola al caso concreto esigono però una verifica specialistica. Il rischio precipuo risiede nella facilità con cui lo strumento genera un testo formalmente autorevole, idonea a ingenerare un’illusione di affidabilità: più la tecnologia progredisce, più si accresce il valore di chi sappia distinguere una clausola solida da una insidiosa.
Un’impresa italiana esportatrice di macchinari verso la Germania ha sottoposto un contratto di distribuzione in bozza dal partner tedesco. La clausola presentava un concorso di criticità: indicazione generica del foro, in difetto di un ente arbitrale determinato; termini irrealistici per il tentativo di mediazione; omessa scelta della legge applicabile; discordanza tra le versioni linguistiche.
La soluzione non è consistita nella sostituzione della clausola con un modello standardizzato, bensì in un’analisi delle esigenze negoziali del cliente, nella valutazione delle prassi del partner e dei margini di rinegoziazione, nel coordinamento tra clausola, legge applicabile e regime CISG, nonché nell’allineamento delle versioni mediante clausola di prevalenza. L’esito è stato conseguito in via di negoziazione, tenendo conto del profilo giuridico non meno di quello commerciale e a conferma di come la redazione di tali clausole non si riduca a un’operazione di carattere meccanico.
In sede di redazione o revisione di una clausola di risoluzione delle controversie internazionale si suggerisce di verificare i seguenti profili:
(i) la scelta tra foro, arbitrato e mediazione risulta coerente con la localizzazione dei beni della controparte, sì che la decisione o l’accordo siano eseguibili dove occorre; (ii) ove si opti per il foro statale, la competenza è qualificata come esclusiva o concorrente, nel rispetto dei requisiti di forma (art. 25 Reg. 1215/2012 in ambito UE); (iii) ove si opti per l’arbitrato, l’ente designato esiste con l’esatta denominazione indicata ed è competente; (iv) la clausola esprime contenuto identico in tutte le versioni linguistiche, verificato per istituto e non per traduzione; (v) sono individuate espressamente la lex arbitri e la legge applicabile al merito, tra loro coordinate; (vi) ove applicabile la CISG, la clausola ne tiene conto o la esclude espressamente o tacitamente; (vii) ove prevista una fase di mediazione, l’organismo e le modalità sono designati in modo che il passaggio alla fase successiva sia automatico e verificabile e l’eventuale accordo risulti eseguibile ai sensi della Convenzione di Singapore.
La sussistenza anche di un solo profilo non chiaramente definito è sufficiente a esporre la clausola a rischio, rischio che, in fase redazionale, si previene a costo pressoché nullo, a fronte di oneri assai rilevanti in sede contenziosa.
La clausola di risoluzione delle controversie integra l’architettura procedurale dell’intera tutela del cliente, non un adempimento formale di chiusura. L’opzione di fondo tra giudice statale, arbitrato e mediazione e la successiva qualità redazionale determinano l’effettiva spendibilità della decisione o dell’accordo che se ne otterrà. Il ricorso a modelli standardizzati, a clausole reperite in rete o all’impiego non verificato di strumenti di intelligenza artificiale espone a rischi che si manifestano puntualmente in sede di contenzioso (nullità della clausola, contestazioni sulla competenza, mancato riconoscimento della decisione all’estero).
La competenza richiesta non è dunque soltanto redazionale: è, prima ancora, la capacità di scegliere lo strumento appropriato (giudice, arbitro o mediatore) in funzione del caso concreto e del luogo in cui la tutela dovrà risultare effettiva, con un’analisi calibrata sulle specifiche esigenze del rapporto, non riconducibile all’applicazione di schemi precostituiti.
Nota operativa
Gli elementi riportati hanno finalità illustrativa. La redazione di una clausola compromissoria o di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale richiede sempre una calibrazione sul caso concreto, che tenga conto della dinamica negoziale, della legge applicabile al merito, delle prassi della controparte e delle implicazioni procedurali nelle diverse giurisdizioni.
L’Autrice
Avv. Maura Alessandri – Avvocato Cassazionista, Of Counsel di studio legale internazionale e Già Professore a Contratto di Contratti Internazionali presso l’Università di Bologna. Mediatrice, Arbitro e formatrice di mediatori accreditata dal Ministero della Giustizia, è iscritta negli elenchi del Tribunale di Bologna e delle Camere Arbitrali di Bologna e Forlì-Cesena.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link






