#Finsubito news dalla rete – Sovraindebitamento: quando non serve l’attestazione del professionista


La circolare ADE n. 9/E del 21 ottobre 2026 chiarisce che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa nelle procedure di sovraindebitamento. 

Restano obbligatorie le verifiche affidate all’OCC e il controllo del giudice sulla fattibilità del piano.

Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, Parte II, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina del sovraindebitamento prevista dal DLgs. n. 14/2019, soffermandosi anche sul ruolo del professionista attestatore e sulle verifiche necessarie per accedere alle procedure di composizione della crisi.

Uno degli aspetti evidenziati riguarda la facoltatività della nomina dell’attestatore, prevista dall’articolo 65, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Secondo l’Agenzia, l’attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati non rappresenta più un adempimento generalmente indispensabile, diversamente da quanto previsto nel precedente sistema della legge n. 3/2012.

La mancata presentazione dell’attestazione non costituisce, pertanto, una condizione di inammissibilità della procedura e non può incidere, di per sé, sul giudizio finale degli Uffici fiscali.

Scopri i nostri Corsi online:

eBook, Libri di carta e Fogli Excel operativi:

Vai al FOCUS CRISI E INSOLVENZA per esplorare tutti i nostri Libri, eBook e Software dedicati!

1) Attestazione facoltativa nelle procedure di sovraindebitamento

L’articolo 65, comma 3, del CCII stabilisce espressamente che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa, mentre i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall’Organismo di composizione della crisi (OCC).

La disposizione introduce un sistema più flessibile rispetto alla disciplina previgente.

Nel regime della legge n. 3/2012, l’attività di attestazione era sostanzialmente incorporata nelle funzioni dell’OCC, chiamato a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e ad attestare la fattibilità del piano.

Con il Codice della crisi, invece, viene operata una distinzione tra le verifiche attribuite all’OCC e l’eventuale intervento di un professionista attestatore.

La scelta, evidenzia l’Agenzia, risponde all’esigenza di semplificare le procedure e ridurre gli oneri a carico dei debitori sovraindebitati, soprattutto nelle situazioni meno complesse.

2) Quando può essere utile l’attestazione del professionista?

La facoltatività dell’attestazione non significa che il suo intervento sia privo di utilità.

La circolare precisa che, nelle situazioni caratterizzate da particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria, l’attestazione può rappresentare un utile supporto per verificare la concreta attuabilità della proposta.

In questi casi, il professionista può contribuire all’analisi della fattibilità del piano e dell’attendibilità dei dati e delle informazioni utilizzati.

Il documento può inoltre agevolare l’attività istruttoria degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, chiamati a valutare la proposta anche sotto il profilo della tutela del credito tributario.

L’intervento dell’attestatore rimane comunque facoltativo: la particolare complessità della situazione debitoria non determina, di per sé, un obbligo generalizzato di nomina.

Restano obbligatorie le verifiche dell’OCC

L’assenza di un attestatore nominato facoltativamente non comporta il venir meno dei controlli previsti dalla normativa.

L’OCC mantiene un ruolo centrale nella predisposizione della documentazione e nella verifica della situazione economico-patrimoniale del debitore.

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio, l’articolo 68 del CCII prevede che alla domanda sia allegata una relazione dell’OCC contenente, tra l’altro:

  • le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • le ragioni dell’incapacità di adempiere ai debiti;
  • la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura.

Restano inoltre ferme le attestazioni e le verifiche specificamente attribuite dalla legge all’OCC, tra cui quella prevista dall’articolo 67, comma 4, per il pagamento non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, in relazione a quanto realizzabile nell’alternativa liquidatoria.

Occorre quindi distinguere la nomina facoltativa di un attestatore dagli adempimenti che il Codice pone obbligatoriamente a carico dell’OCC.

3) Il controllo sulla fattibilità del piano spetta anche al giudice

La semplificazione documentale è accompagnata da un ruolo più ampio del controllo giudiziale.

La circolare richiama, in particolare, gli articoli 70, comma 7, e 80, comma 1, del CCII, in materia rispettivamente di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore.

In entrambe le procedure, il giudice è chiamato a verificare l’ammissibilità e la fattibilità del piano prima di procedere all’omologazione.

Pertanto, la mancata nomina dell’attestatore non determina automaticamente l’inammissibilità della domanda, ma non esonera il debitore dal presentare una proposta adeguatamente documentata e concretamente realizzabile.

Le conseguenze per i professionisti e per gli Uffici fiscali

Sul piano operativo, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate consentono di distinguere gli adempimenti indispensabili dalle valutazioni di opportunità.

Per i professionisti che assistono i debitori sovraindebitati, la possibilità di non ricorrere a un attestatore separato può contribuire a contenere i costi della procedura.

Nei casi più complessi, invece, il ricorso all’attestazione può rafforzare il supporto documentale della proposta e agevolare le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Per gli Uffici fiscali, il principio è chiaro: l’assenza dell’attestazione facoltativa non può essere considerata, da sola, un elemento ostativo alla proposta.

Rimane tuttavia necessario valutare la sostenibilità del piano, l’attendibilità della documentazione e il trattamento riservato ai crediti tributari.

Il chiarimento contenuto nella circolare n. 9/E/2026 conferma quindi l’obiettivo di rendere le procedure di sovraindebitamento meno onerose, senza rinunciare ai controlli posti a tutela dei creditori.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม