di Monica Mandico
Il Tribunale di Roma chiarisce i limiti del controllo giudiziale sulla transazione fiscale nella composizione negoziata. Il consenso dell’Amministrazione resta necessario. Per l’impresa diventano centrali l’attendibilità dei dati, le relazioni professionali e la sostenibilità dei pagamenti.
Un’impresa può avere ordini, clienti e competenze, ma non riuscire più a sostenere il peso dei debiti fiscali accumulati. In questa situazione, ottenere più tempo può essere utile, ma non sempre è sufficiente. Occorre capire quanto l’azienda possa realmente pagare e come inserire la sistemazione del debito in un progetto di risanamento.
La composizione negoziata consente di affrontare anche questo passaggio. La proposta al Fisco, tuttavia, deve diventare un accordo e deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta. Non basta chiedere una riduzione del debito confidando nell’intervento successivo del tribunale.
Su questo punto offre un chiarimento il decreto del Tribunale di Roma del 7 settembre 2026, pubblicato il 22 ottobre su Ristrutturazioni Aziendali. Il provvedimento distingue l’autorizzazione all’esecuzione della transazione fiscale da un giudizio di omologazione: il tribunale verifica la regolarità dell’accordo già concluso, senza sostituirsi all’Amministrazione finanziaria nella decisione di aderire.
Secondo il decreto, il controllo riguarda la formazione dell’accordo nell’ambito delle trattative o alla conclusione della composizione negoziata, la sua effettiva sottoscrizione, i poteri dei firmatari, l’assenza di diritti indisponibili coinvolti e la presenza dei documenti prescritti.
Il Tribunale esclude invece un proprio giudizio sulla convenienza economica dell’accordo e sulla fattibilità del piano sottostante. Esclude anche la possibilità di imporre al Fisco un’intesa non accettata, attraverso un meccanismo sostitutivo del consenso.
Nel caso esaminato, riscontrati i requisiti richiesti, il giudice ha autorizzato l’esecuzione della transazione. È una pronuncia che aiuta a delimitare i compiti dei soggetti coinvolti, senza trasformare l’autorizzazione in una certificazione generale della riuscita del risanamento.
Il fatto che il giudice non rivaluti la convenienza economica non rende meno importante il lavoro che precede l’accordo.
L’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi richiede una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico interessato. A questa si affianca una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, affidata al soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, oppure a un revisore appositamente designato.
Le due verifiche rispondono a esigenze diverse. La prima sostiene il confronto economico tra la soluzione proposta e l’alternativa liquidatoria. La seconda riguarda l’affidabilità delle informazioni utilizzate. Per l’imprenditore, questo significa che una richiesta di pagamento ridotto o dilazionato deve poggiare su una situazione contabile ricostruita e su valutazioni comprensibili e documentate.
Una proposta credibile dovrebbe consentire di rispondere a domande essenziali: quali risorse finanzieranno i pagamenti? Quando saranno disponibili? Quanto dipendono da incassi ancora incerti? Quale margine resterà per sostenere l’attività corrente?
Sono interrogativi da affrontare prima della sottoscrizione. Un accordo può apparire vantaggioso per la riduzione ottenuta e risultare, però, troppo impegnativo nelle scadenze.
Anche la presenza dell’esperto della composizione negoziata non assorbe le funzioni degli altri professionisti. Il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti dedicato all’accordo con l’Erario distingue l’attività dell’attestatore e quella del revisore dal ruolo dell’esperto, che conserva l’attenzione sulla coerenza della transazione con le trattative e con il percorso di risanamento.
Un accordo fiscale, infatti, può incidere sulle risorse disponibili per gli altri creditori e sull’equilibrio complessivo dell’operazione. Il coordinamento serve proprio a evitare che la soluzione di una parte del debito comprometta la gestione delle altre esposizioni.
La disciplina distingue gli effetti del deposito dall’autorizzazione all’esecuzione. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accordo sottoscritto, comunicato all’esperto e depositato presso il tribunale acquista efficacia dalla data del deposito; la sua esecuzione resta però subordinata al decreto autorizzativo. Se la verifica ha esito negativo, il giudice dichiara l’accordo privo di effetti.
Per questo, la fase documentale merita la stessa cura della trattativa economica. Occorre verificare la corrispondenza tra proposta accettata e accordo sottoscritto, la completezza degli allegati, i poteri dei firmatari e il calendario degli adempimenti.
Il lavoro non termina con il decreto. La norma prevede la risoluzione di diritto dell’accordo anche quando l’imprenditore non esegua integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste, oltre alle altre ipotesi espressamente indicate. La sostenibilità delle rate deve quindi essere valutata con prudenza, senza considerare quel termine una dilazione ordinaria su cui costruire il piano.
Il punto di partenza operativo è una ricognizione completa: debiti, atti ricevuti, rateizzazioni in corso, eventuali contestazioni, disponibilità finanziarie e impegni verso gli altri creditori.
Da questa analisi può emergere se la composizione negoziata sia un percorso adeguato e quale proposta fiscale l’impresa sia in grado di sostenere. La percentuale di riduzione, da sola, dice poco. Contano la provenienza delle risorse, i tempi degli incassi e la capacità di rispettare gli impegni senza generare nuovo debito.
Per imprenditori e commercialisti, la pronuncia romana offre dunque un’indicazione concreta: preparare l’accordo significa curare insieme il contenuto economico, la documentazione e il percorso necessario per darvi esecuzione.
L’Avv. Monica Mandico – Mandico & Partners può essere contattata per una valutazione della posizione debitoria e della possibilità di affrontarla nell’ambito di una composizione negoziata, con il coordinamento dei professionisti coinvolti.
Per un primo esame è utile predisporre la situazione debitoria aggiornata, gli atti della riscossione, le eventuali rateizzazioni e i principali dati contabili e finanziari. Le modalità di trasmissione riservata dei documenti possono essere concordate con lo studio.
Avv. Monica Mandico – Mandico & Partners
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Tribunale di Roma, decreto 7 settembre 2026 – Testo integrale
Ristrutturazioni Aziendali – Scheda pubblicata il 22 ottobre 2026
CNDCEC e FNC – L’accordo transattivo con l’Erario nella composizione negoziata
Agenzia delle Entrate – Chiarimenti sull’accordo transattivo nella composizione negoziata
Riferimento normativo: articolo 23, comma 2-bis, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
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