Bonus formazione autotrasporto 2026: domande dal 21 settembre


Pubblicato in GU n 156 dell’8 luglio il DM 6 maggio del MIT Ministero dei trasporti con le regole per la formazione dell’autotrasporto con risorse per il 2026.

Il Decreto prevede euro 5 milioni da dedicare alla formazione dei dipendenti e funzionari delle imprese di trasporto merci conto terzi.

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1) Bonus formazione autotrasporto 2026: a chi si rivolge

I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita’ di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui  titolari,  soci, amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati   nel   Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino ad iniziative  di  formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo   sviluppo  della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. 

Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono, altresi’, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  rofessionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate  dal  presente decreto. 

Attenzione al fatto che da tali iniziative sono esclusi  i  corsi  di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore  e all’acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attivita’  di autotrasporto.  

Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata  dalle  imprese per conformarsi alla  normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del  regolamento  (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.                  

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2) Bonus formazione autotrasporto 2026: per quali corsi

Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali,  oppure  interaziendali,  territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e’ necessario specificare  la  volonta’  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche’ esplicitare  l’articolazione  interaziendale, territoriale  o  per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2,  del decreto ministeriale  6  novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 2 del presente decreto. Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto,  possono essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita’  di formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti richiesti al comma 2.
Ai fini del finanziamento,  l’attivita’  formativa  deve  essere avviata a partire dal 1° dicembre 2026 e deve avere termine entro  il 12 giugno 2027. 

Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale data, purche’  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Ai fini dell’erogazione, l’intensita’ massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto previsto dall’articolo 31 del  citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.         

3) Bonus formazione autotrasporto 2026: chi lo gestisce

Il soggetto gestore li adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria  delle  domande, nonche’  l’esecuzione  dei monitoraggi  e   dei   controlli   affidati   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti sono svolti dal soggetto gestore RAM Logistica infrastrutture e trasporti  S.p.a. con le  modalita’  e  nei  termini  previsti  da apposito  atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti e il soggetto gestore ai  sensi dell’accordo  di  servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.                                                

4) Bonus formazione autotrasporto 2026: domande dal 21 settembre

In particolare possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente iscritte  al registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  che esercitano  la  professione  esclusivamente  con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate,  regolarmente iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai  sensi  del comma  5-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo  1987,  n.  132,  risultanti dall’aggregazione delle  imprese  di  cui  al  precedente  punto  a), costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I,  o  del  Libro  V, Titolo  X,  Capo  II,  Sezioni  II  e  II-bis,  del  codice   civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’albo.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo’ presentare  una  sola domanda  di  accesso  al contributo; cio’ al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia. Pertanto, e’ onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l’assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualita’ di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu’ domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sara’ ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima in ordine di tempo.
L’amministrazione esclude dal contributo le  domande  presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell’art.  5 comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, prot. n. 209, e  art.  5  comma  1,  del  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, prot. n. 192, dal soggetto gestore in una nelle  due  edizioni  precedenti  la presente (cosiddette «Formazione 15» e «Formazione 16»).

Nel caso  in cui il controllo chiuso con esito negativo  abbia  avuto  ad  oggetto un’impresa  appartenente  ad  un consorzio  o  ad  una  cooperativa, l’amministrazione esclude  la  domanda  di  quella  impresa,  sia  se presentata singolarmente,  sia  se  presentata  in  forma  associata all’interno di un consorzio o di una cooperativa.
Le domande per accedere ai contributi,  sottoscritte  con  firma digitale dal rappresentante  legale  dell’impresa,  del  consorzio  o della  cooperativa  richiedente,  devono  essere  presentate,  previa registrazione,  tramite   accesso   ad   apposita   piattaforma   web raggiungibile sul sito di RAM logistica, infrastrutture  e  trasporti S.p.a. www.ramspa.it alla  sezione  dedicata,  seguendo  le  relative linee guida alla presentazione dell’istanza, a partire dalla data del 21 settembre 2026 ed entro il  successivo  termine  perentorio  della data del 30 ottobre 2026. 

Non  saranno  prese  in  esame  le  domande presentate successivamente alla data del 30 ottobre 2026.
Il contributo massimo erogabile  per  l’attivita’  formativa  e’ fissato secondo le seguenti soglie:
a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita’);
b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita’);
c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita’);
 d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita’).
Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terra’ altresi’  conto  dei seguenti massimali:
a) ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante – autista;
quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all’attivita’ didattica di cui:  personale  docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
Qualora si opti per la  formazione  a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i seguenti requisiti:
a)  l’attivita’  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi’,  la condivisione dei documenti;
b)  l’intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita’,  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
d) le registrazioni dell’attivita’ formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e  conservate  per tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell’amministrazione;
e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.
Al  momento  della  compilazione  della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita’, oltre ai dati identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:
a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto  del Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra’  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell’iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale 

il  soggetto attuatore designato  dall’impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara’ realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal presente decreto

d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l’erogazione della formazione;
iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il progetto   di formazione;
vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all’iniziativa formativa programmata;
viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita’  dettate dall’articolo 31 del regolamento UE  n.  651/2014  della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in  materia  di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e corretto debitamente giustificato;
e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei  soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche’  non  oltre  tre giorni antecedenti all’inizio del corso, per consentire l’effettuazione dei controlli da parte del soggetto gestore.
Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra’  necessariamente  essere  compilato  dall’impresa richiedente attraverso il sistema informatico utilizzato in fase di presentazione della domanda di cui al comma 4). Qualsiasi modifica di  uno  o  piu’ dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra’   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla  prima  data  che  si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. 

Per i casi di forza maggiore, la modifica potra’ essere effettuata online in  un termine di tempo anche inferiore ai  tre giorni,  ma  la  variazione dovra’ essere  documentata  e  motivata  oggettivamente,  a  pena  di esclusione  della giornata  formativa  modificata.  L’ammissibilita’ della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sara’ oggetto di apposita  verifica  in  fase  di  valutazione  della rendicontazione dei  costi  sostenuti. 

Le  specifiche modalità di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli modificati  per  cause di  forza  maggiore,  saranno pubblicati sul sito della societa’ RAM  logistica,  infrastrutture  e trasporti  S.p.a.  e  del Ministero  delle  infrastrutture   e   dei trasporti, nella  sezione  autotrasporto  merci  – Documentazione  – Autotrasporto contributi ed incentivi.
Al fine di consentire la piu’ ampia partecipazione alla  misura in oggetto, il totale dei costi ottenuti  sommando  i preventivi  di spesa  allegati  alle  istanze  presentate  da  imprese,  consorzi  o cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore ente  di formazione espressione di una stessa associazione di  categoria,  non potra’     superare  la   somma  di  euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Qualora, anche ad esito del soccorso istruttorio ex art. 241/1990, emerga il superamento di detta  soglia, si provvedera’ d’ufficio alla riparametrazione dei costi preventivati da  tutte  le  imprese  interessate; detti costi, eventualmente riparametrati, saranno pubblicati on-line secondo  i  termini  e  le modalita’ previsti al successivo art. 4, comma 4.                                                  



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