maxi risarcimento dal ministero – Il Caffe


Il Ministero della Difesa dovrà versare un risarcimento complessivo di oltre 530 mila euro a un maresciallo artificiere delle Forze Armate che ha subito l’amputazione del braccio destro a causa dell’esplosione accidentale di una bomba a mano rimasta inesplosa durante un’esercitazione programmata.

Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale di Latina, accertando la piena responsabilità dell’amministrazione militare nella mancata tutela della sicurezza del proprio dipendente.

Il tragico incidente durante l’addestramento

La vicenda al centro della pronuncia giudiziaria risale a un’esercitazione di lancio di bombe a mano all’interno di un poligono di tiro. La sentenza non specifica il luogo dell’accaduto.

Durante le attività addestrative si è verificata una improvvisa deflagrazione di una bomba a mano rimasta inesplosa. L’esplosione ha investito in pieno il sottufficiale, che all’epoca dei fatti aveva 52 anni e rivestiva la qualifica di maresciallo artificiere.


Le lesioni riportate dall’uomo sono apparse subito gravissime. Il personale del Policlinico militare di Roma ha infatti dovuto certificare l’amputazione traumatica da scoppio dell’ordigno dell’intera mano destra e di parte dell’avambraccio.

A seguito dell’evento, il militare è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nelle Forze Armate ed è stato collocato in congedo anticipato.

Questo drammatico episodio ha dato inizio a una lunga battaglia legale intrapresa dal maresciallo per vedere riconosciuti i propri diritti e ottenere il giusto ristoro per i gravissimi danni subiti nello svolgimento delle sue mansioni operative.

La sicurezza sul lavoro e la responsabilità dello Stato

Il nodo centrale della decisione dei giudici amministrativi si è concentrato sull’obbligo del datore di lavoro di garantire l’integrità fisica dei propri dipendenti.

Il Tribunale ha ricordato come la responsabilità dell’amministrazione pubblica abbia natura contrattuale. Questo significa che lo Stato, nel momento in cui impiega il proprio personale in attività rischiose come quelle addestrative, assume un preciso dovere positivo di protezione.


Tale dovere impone il continuo adeguamento delle misure di prevenzione agli standard tecnologici ed organizzativi più avanzati, finalizzati a scongiurare non solo i rischi prevedibili ma anche quelli ipotetici.

Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il nesso causale tra il servizio prestato e l’infortunio fosse indiscutibile.

Lo stesso Ministero aveva già in precedenza riconosciuto la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, concedendo al dipendente l’equo indennizzo e lo status di vittima del dovere.

Una volta dimostrato il legame tra l’attività lavorativa e il danno subito, l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento gravava interamente sull’amministrazione militare.

La difesa del Ministero e la replica dei magistrati

Nelle proprie memorie difensive, l’amministrazione della Difesa ha provato a contestare le richieste del militare sollevando eccezioni sul tempo trascorso e invocando un presunto concorso di colpa del danneggiato.


Secondo la tesi del Ministero, il maresciallo era un artificiere di comprovata ed ultratrentennale esperienza. Di conseguenza, avrebbe dovuto conoscere i rischi e non avrebbe dovuto discostarsi dalle normali procedure previste per la distruzione degli ordigni non deflagrati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha però respinto fermamente queste argomentazioni, basandosi anche sulle risultanze emerse nei correlati procedimenti penali.

I magistrati hanno chiarito un principio fondamentale del diritto del lavoro, specificando che “la responsabilità dell’Amministrazione non è esclusa dalla semplice imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore stesso”.

I giudici hanno chiarito che tra le misure protettive a carico del datore di lavoro rientrano proprio quelle volte a prevenire i rischi derivanti da condotte colpose o distrazioni dei dipendenti.

Dagli atti è emerso chiaramente che nei confronti del militare non è stata fatta osservare la corretta procedura di sicurezza prevista per la distruzione delle bombe inesplose, omissione che ha messo a repentaglio l’incolumità fisica di tutto il personale presente al poligono.


Il calcolo del risarcimento per la vittima

Per determinare con esattezza l’entità dei danni, il Tribunale ha disposto una approfondita verifica medico-legale affidata a un collegio specializzato.

Gli accertamenti hanno evidenziato un danno biologico permanente pari al cinquanta per cento, considerando che la menomazione ha colpito l’arto dominante del lavoratore. Inoltre, è stato calcolato il periodo di invalidità temporanea, che ha compreso i giorni di ricovero ospedaliero e i successivi mesi di convalescenza.

I periti hanno inoltre riscontrato una sofferenza morale di grado moderato e severo, legata al rilevante impatto dell’amputazione sulla vita quotidiana e sulle relazioni sociali dell’uomo.

Per questo motivo, i magistrati hanno applicato le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, applicando una personalizzazione in aumento del venti per cento in ragione delle specificità del caso concreto.

In conclusione, il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 521.849,00 euro a titolo di danno non patrimoniale e di 9.259,99 euro per il rimborso delle spese mediche documentate e sostenute dalla vittima.


Sulle somme complessive graveranno inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro.

Dal totale del risarcimento finale dovranno essere sottratte le somme che il militare ha eventualmente già percepito nel corso degli anni a titolo di equo indennizzo o di speciale elargizione, applicando il principio del divieto di cumulo tra indennità e risarcimenti derivanti dallo stesso illecito.


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 Bruno Fabbri

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