La Cassazione, con l’ordinanza n. 23023/2026 (clicca qui per scaricare il PDF della decisione), ha chiarito che la tutela del diritto al nome non consente di ottenere in via giudiziale il riconoscimento di un titolo nobiliare. Il predicato può assumere rilievo giuridico soltanto quando sia stato riconosciuto prima del 28 ottobre 1922 e sia entrato a far parte del nome secondo i principi fissati dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Consiglio: se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
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Il caso: la richiesta di rettifica dell’appellativo nobiliare
Un soggetto conveniva in giudizio la società editrice di un repertorio privato dedicato alla nobiltà italiana e chiedeva che, nelle edizioni future, l’appellativo di “nobile” fosse sostituito con quello di “conte”.
L’attore sosteneva che l’indicazione utilizzata dalla pubblicazione pregiudicava il diritto al nome tutelato dagli artt. 6 e 7 c.c., comprometteva l’identificazione personale e l’origine storica della famiglia e integrava anche una lesione dell’onorabilità.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che la pretesa di rettifica presupponeva l’accertamento dell’esistenza del titolo comitale. La documentazione prodotta, tuttavia, non dimostrava che il titolo fosse stato riconosciuto alla famiglia prima del 28 ottobre 1922.
La Corte territoriale osservava inoltre che la società editrice applicava criteri fondati sul Registro della Consulta araldica e sugli elenchi nobiliari ufficiali e che, in assenza di un riconoscimento conforme a tali fonti, la scelta editoriale non risultava censurabile.
La tutela del nome non riattiva il valore giuridico dei titoli nobiliari
La Cassazione ha richiamato la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo cui i titoli nobiliari non sono riconosciuti.
La Corte ha ricordato che tale previsione ha eliminato il valore giuridico dei privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza a una determinata classe sociale. La tutela giurisdizionale non può quindi essere utilizzata per ottenere, direttamente o indirettamente, il riconoscimento di un titolo nobiliare.
Resta possibile tutelare il predicato quando esso sia divenuto parte del nome. Questa possibilità riguarda, tuttavia, soltanto i predicati già esistenti e riconosciuti prima del 28 ottobre 1922.
Il titolo nobiliare, in quanto tale, quindi, non riceve tutela giuridica. Il predicato cognomizzato può invece essere protetto come elemento identificativo della persona, alla stessa stregua del nome.
La cognomizzazione richiede il riconoscimento anteriore al 1922
La Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 101 del 1967 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Il predicato nobiliare può essere tutelato solo quando abbia perso la funzione di segno distintivo di uno status sociale e sia entrato stabilmente nel nome della persona o della famiglia.
Questo passaggio, definito comunemente “cognomizzazione”, non si presume. La parte che invoca la tutela deve dimostrare che il predicato aveva ricevuto un riconoscimento nel precedente ordinamento e che tale riconoscimento era anteriore alla data indicata dalla Costituzione.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello ha ritenuto inidonei i documenti prodotti. Alcuni erano successivi al 28 ottobre 1922, altri non provavano la continuità della discendenza, mentre atti notarili, articoli di giornale e corrispondenza privata non dimostravano il riconoscimento ufficiale del titolo comitale nel periodo rilevante.
Il ricorso non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un documento che, a suo avviso, avrebbe dimostrato l’antica attribuzione del titolo.
La Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile. La Corte d’appello aveva già esaminato il complesso della documentazione e aveva concluso che mancava la prova del riconoscimento del titolo prima del 1922.
Il ricorso tendeva quindi a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte ha ribadito che il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata o diversa valutazione di un documento, di una deduzione difensiva o del complesso degli elementi istruttori.
Il documento non coincide con il fatto storico. Quando il fatto sia stato esaminato dal giudice di merito, non può denunciarsi in Cassazione la sola insufficiente valorizzazione di una specifica prova.
Senza prova del titolo non può valutarsi la lesione del diritto al nome
Il secondo motivo riguardava la dedotta violazione delle regole poste a tutela del nome.
La Cassazione ha rilevato che la valutazione della lesione presupponeva la dimostrazione del diritto invocato. In mancanza della prova che il titolo comitale fosse stato riconosciuto nel precedente ordinamento, non risultava possibile stabilire se l’uso del diverso appellativo avesse leso l’identità personale del ricorrente.
La tutela degli artt. 6 e 7 c.c. non consente infatti di superare il mancato riconoscimento costituzionale dei titoli nobiliari. Può proteggere un predicato già acquisito al nome, ma non può costituire lo strumento per accertare ex novo l’esistenza di uno status nobiliare.
Esito della decisione e conclusioni
La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello. In sostanza, un titolo nobiliare non può essere riconosciuto oggi dal giudice. Può ricevere tutela soltanto il predicato che sia già entrato a far parte del nome e che risulti riconosciuto prima del 28 ottobre 1922. Se manca questa prova, non si può sostenere che l’uso di un appellativo diverso abbia leso il diritto al nome.
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Grazia Crisetti
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