LA NASPI: UNA OPPORTUNITÀ ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ


L’anticipo dell’indennità NASpI in unica soluzione per i dipendenti che decidono di intraprendere un attività lavorativa professionale, di impresa o in forma associata in cui si configuri un rapporto lavoro autonomo o di impresa.

Il lavoratore dipendente che sia beneficiario di indennità NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento di disoccupazione che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo, di un’attività in forma di impresa individuale, per associarsi in cooperativa o per l’avvio di attività in forma societaria. Mentre fino al 2025 questa agevolazione veniva erogata in un’unica soluzione, dal 2026 le regole sono cambiate introducendo un pagamento rateizzato.

L’anticipo dell’indennità come incentivo all’autoimprenditorialità è riconosciuto anche al lavoratore che intenda sviluppare o consolidare un’attività autonoma già in essere durante il rapporto di lavoro dipendente da cui è derivata la NASpI.

In particolare è stata la Circ. Inps n. 174/2017 a chiarire quali siano effettivamente le posizioni individuali per le quali può essere accolta la domanda di anticipazione NASpI:

1. attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse;

2. attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative;

4. la costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.a.) a condizione che il socio risponda illimitatamente;

5. costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c o S.a.s);

6. costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l).

L’attività deve comunque configurarsi come lavoro autonomo o di impresa: ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale, e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

L’anticipazione della Naspi non è riconosciuta neppure in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro e non oltre 30 giorni dalla data EFFETTIVA di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (che può anche non coincidere con l’apertura della partita IVA) o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007.

Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’ autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

Se l’attività autonoma è già avviata al momento della domanda di NASpI, la richiesta dell’anticipo dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data della domanda di NASpI.

Al soggetto che fa richiesta di anticipo NASpI spetta un importo pari alla somma delle mensilità di NASpI che ancora deve percepire. L’importo erogato come antipazione NASpI sarà privo di Assegni per il Nucleo Familiare, in quanto i lavoratori autonomi non hanno il diritto agli ANF, e non spetta neppure la contribuzione figurativa.

Prima di presentare domanda di anticipo NASpI è consigliabile contattare la sede INPS competente e accertarsi della presenza dei fondi per l’anticipazione NASpI: è capitato che domande siano state rigettate proprio a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati. Ciò comporterebbe non solo la perdita dell’indennità NASpI a causa dell’apertura dell’attività autonoma ma anche la perdita dell’incentivo economico della NASpI restante in unica soluzione.

La domanda di anticipo NASpI va presentata ovviamente dopo aver presentato domanda NASpI e mai prima degli 8 giorni seguenti la perdita del lavoro (periodo di carenza), che non sono mai pagati. Chi si rioccupa o apre una partita IVA in questi 8 giorni successivi al termine del rapporto di lavoro non avrà diritto alla disoccupazione.

Se la domanda NASpI è stata appena presenta è decisamente consigliabile attenderne l’esito prima di procedere con la richiesta di anticipo NASpI.

Successivamente all’accoglimento della domanda di NASpI, o quando già la si percepisce da qualche tempo, al momento dell’apertura della partita IVA (che, come già specificato, non sempre coincide con l’apertura effettiva dell’attività, in quanto questa si identifica con la data di invio all’ Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per nascita dell’impresa) sarà necessario compilare il modello Naspi-com, indicando il reddito che si prevede di percepire per l’anno in corso.

N.B.: se l’attività non è ancora effettivamente aperta, ossia se è stata aperta la partita IVA ma non è stata ancora inviata Comunicazione all’ Ufficio del Registro delle Imprese, nel modello Naspi-com andrà indicato un reddito pari a zero: ciò è fondamentale in quanto permetterà all’ Inps di continuare ad erogare la NASpI mensilmente, lasciando così tutto il tempo di stabilire quando aprire effettivamente l’attività ed ottenere l’anticipo NASpI.

Se invece l’attività risulta già aperta a tutti gli effetti, nel modello Naspi-com dovrà essere indicato un importo presunto per l’anno in corso che non sia pari a zero. E’ fondamentale però che tale importo presunto sia inferiore a 4.800 € (limite massimo derivante da attività autonoma compatibile con NASpI), perchè ciò comporterebbe il rischio che la NASpI venga sospesa o bloccata e di conseguenza anche l’anticipo. Saranno in tal modo evitati ricorsi avverso l’INPS di lunga durata ed esito incerto.

Successivamente alla presentazione della domanda di anticipo NASpI è essenziale che il richiedente non venga assunto come lavoratore subordinato neanche per un giorno, prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, pena la restituzione dell’importo anticipato.

Novità 2026: Erogazione in due rate (70% e 30%)

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), come chiarito dal Messaggio INPS n. 1215/2026, ha modificato le regole di pagamento dell’anticipo NASpI per garantire che i fondi vengano effettivamente utilizzati per lo sviluppo dell’attività autonoma e arginare eventuali abusi.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’importo non viene più liquidato in un’unica soluzione, ma suddiviso in due erogazioni distinte:

Prima rata (70% dell’importo spettante): Viene erogata immediatamente all’accoglimento della domanda. Questa quota serve a fornire al neo-imprenditore o professionista la liquidità immediata per le spese di avvio (attrezzature, iscrizioni ad albi, marketing, ecc.).

Seconda rata (restante 30%): Viene corrisposta al termine della durata teorica della prestazione NASpI originaria e, comunque, non oltre i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Attenzione ai controlli per la seconda rata: L’erogazione del restante 30% non è automatica. L’INPS effettuerà delle verifiche e liquiderà il saldo solo se il richiedente non ha instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato nel frattempo e se l’attività autonoma o d’impresa risulta effettivamente in corso.

Il vincolo del lavoro subordinato e l’obbligo di restituzione Rimane in vigore la regola d’oro: chi richiede l’anticipo NASpI non può farsi assumere come lavoratore dipendente durante tutto il periodo teorico per il quale avrebbe percepito la disoccupazione mensile. Se si viene assunti prima di questa scadenza teorica, scatta l’obbligo di restituzione integrale della somma percepita (ora ricalcolata in base alle rate ricevute). Unica eccezione: se l’assunzione come lavoratore subordinato avviene proprio con la cooperativa di cui si è sottoscritta la quota sociale.

L’importo massimo mensile della NASpI per il 2026 è stato aggiornato dall’INPS a 1.584,70 € lordi. Quando viene calcolato l’anticipo, l’INPS tiene già conto del “décalage“, ovvero la decurtazione progressiva del 3% dal 6° mese (o dall’8° mese per gli over 55), calcolando l’esatto ammontare residuo e dividendo quel totale nel nuovo schema 70% + 30%.

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