Prima i conti, poi il divorzio: la mediazione familiare come strumento di definizione preventiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi


Sommario: 1. Quando il matrimonio è finito, ma restano i conti da chiudere – 2. Il caso: due coniugi decidono di lasciarsi – 3. L’accordo di mediazione non è il divorzio – 4. Il precedente del 2025: Cass. civ., sez. I, ord. 21 luglio 2025, n. 20415 – 5. Regolare il patrimonio non significa disporre del proprio futuro status6. Che cosa possono concordare i coniugi in mediazione? – 7. Il problema degli immobili e degli atti soggetti a forma – 8. L’accordo di mediazione come progetto negoziale della separazione – 9. Ma cosa succede se uno dei due cambia idea? – 10. Dalla mediazione alla separazione e dalla separazione al divorzio – 11. Da Cass. n. 8109/2000 a Cass. n. 20415/2025: il progressivo spazio riconosciuto all’autonomia negoziale – 12. Prima i conti, poi il divorzio – 13. Perché, allora, non andare subito dagli avvocati e divorziare?

1. Quando il matrimonio è finito, ma restano i conti da chiudere

Non tutte le crisi matrimoniali nascono e si sviluppano nello stesso modo.

Vi sono coniugi che discutono a monte proprio sull’opportunità stessa di separarsi e altri per i quali, invece, la decisione di porre fine alla relazione coniugale è già stata presa. In questi ultimi casi il conflitto può essersi ormai spostato altrove e, più precisamente, a valle. Insomma, la questione non verte più sul se separarsi, ma sul come farlo.

Come ci si comporta quanto si vuole chiudere una relazione?

Oltre alla chiusura del rapporto sentimentale, occorre chiudere tutta una serie di rapporti economici che nel tempo, spesso considerando l’amore un “per sempre”, non sono stati chiaramente definiti.

Accade, pertanto, molto di frequente che molte questioni di denaro, un po’ lasciate sul promitto un po’ pattuite a voce, diventino la principale causa della lungaggine delle cause di separazione e divorzio.

Chi rimane nella casa coniugale? Che cosa accade al conto corrente cointestato? Come devono essere ripartiti i risparmi? Chi continuerà a pagare il mutuo? A chi appartengono i mobili acquistati durante il matrimonio? Come vengono regolati eventuali crediti maturati dall’uno nei confronti dell’altro?

È proprio in questo spazio che la mediazione familiare può assumere una funzione ulteriore rispetto a quella che tradizionalmente le viene attribuita: non soltanto strumento di gestione del conflitto familiare, ma luogo nel quale i coniugi possono progressivamente costruire le condizioni economiche della propria separazione: una sorta di separazione patrimoniale anticipata rispetto alla definitiva dissoluzione giuridica del rapporto.

2. Il caso: due coniugi decidono di lasciarsi

Si immagini una coppia sposata da 24 anni.

Non vi è più un progetto di vita comune e nessuno dei due intende ricostituire la convivenza. La decisione di separarsi è sostanzialmente definitiva.

Il problema è tutto ciò che il matrimonio ha lasciato dietro di sé.

Vi sono diversi immobili, uno appartenente esclusivamente ad uno dei due coniugi e uno in comproprietà; un mutuo ancora in corso; un conto corrente cointestato sul quale sono confluiti negli anni i redditi di entrambi; alcuni investimenti; automobili e beni mobili acquistati durante la convivenza.

Insomma, una situazione nient’affatto atipica. Solo ricorrendo alla giurisprudenza dell’ultimo anno, di cause di questo tipo se ne ritrovano centinaia.

Entrambi i coniugi sostengono di avere contribuito in misura maggiore alle spese sostenute per uno dei beni (mobile o immobile che sia, è irrilevante).

Invece di trasformare immediatamente ciascuna di queste questioni in una controversia, i coniugi intraprendono un percorso di mediazione familiare su consiglio di un legale di famiglia e, dopo diversi incontri, raggiungono un’intesa nella quale stabiliscono chi continuerà ad abitare solo temporaneamente in uno degli immobili, come saranno sostenute le relative spese, come ripartire il saldo del conto comune, quali beni mobili resteranno all’uno e quali all’altra, come regolare alcuni rapporti di dare e avere sorti durante il matrimonio e quali questioni dovranno successivamente essere formalizzate con l’assistenza dei rispettivi professionisti.

Solo dopo avere sistemato questi aspetti decidono di procedere alla separazione e, successivamente, al divorzio.

I più, sentendo il passaggio dalla mediazione al giudizio, si chiedono: è giuridicamente possibile? Non si allungano i tempi in questo modo?

La risposta richiede precisazioni e distinzioni.

3. L’accordo di mediazione non è il divorzio

La prima precisazione è la seguente.

L’accordo raggiunto nell’ambito della mediazione familiare non scioglie il matrimonio e non può sostituire gli strumenti attraverso i quali l’ordinamento attribuisce effetti giuridici alla separazione e al divorzio.

La mediazione e il procedimento volto alla modificazione dello status personale operano su piani differenti.

Il mediatore familiare non pronuncia la separazione, non scioglie il matrimonio e, soprattutto, non esercita il controllo che l’ordinamento attribuisce al giudice o agli altri soggetti chiamati a intervenire nei procedimenti legalmente previsti.

Ciò non significa, tuttavia, che quanto concordato prima della separazione sia necessariamente irrilevante.

Ed è proprio qui che emerge uno dei temi più interessanti dell’evoluzione contemporanea del diritto di famiglia: l’autonomia negoziale dei coniugi nella fase della crisi.

4. Il precedente del 2025: Cass. civ., sez. I, ord. 21 luglio 2025, n. 20415

Un importante punto di riferimento è rappresentato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I civile, 21 luglio 2025, n. 20415.

Nella vicenda richiamata, due coniugi avevano sottoscritto nel 2011 una scrittura privata destinata a regolare determinati rapporti patrimoniali nell’eventualità di una futura separazione.

Il marito aveva riconosciuto il contributo economico prestato dalla moglie al benessere familiare, al pagamento del mutuo e alla sistemazione dell’immobile intestato esclusivamente a lui.

In caso di separazione, si impegnava a corrisponderle complessivamente euro 146.400: euro 61.400 in relazione alle spese di ristrutturazione, mutuo e impianto di riscaldamento ed euro 85.000 quale contributo riferito al benessere familiare, all’acquisto di mobili e vetture.

La moglie, a sua volta, rinunciava ad alcuni beni mobili, tra i quali imbarcazioni e arredamento, nonché a determinate somme.

Quando la separazione effettivamente intervenne nel 2019, nacque la controversia sulla validità della scrittura.

La Cassazione ha riconosciuto la validità dell’operazione negoziale, collocandola nello schema del contratto atipico sottoposto a condizione sospensiva lecita.

Il punto centrale è rappresentato dalla funzione attribuita alla futura crisi matrimoniale: la separazione non costituisce necessariamente la causa dell’accordo, ma può rappresentare semplicemente l’evento futuro e incerto al cui verificarsi divengono operative obbligazioni patrimoniali autonomamente assunte dai coniugi.

L’obbligazione restitutoria trovava, quindi, la propria giustificazione nella regolazione dei rapporti patrimoniali maturati tra le parti e non nella sostituzione o preventiva quantificazione dell’eventuale assegno divorzile.

5. Regolare il patrimonio non significa disporre del proprio futuro status

A questo punto un’ulteriore precisazione è d’uopo: un conto è stabilire “riconosco che hai sostenuto determinate spese per un immobile di mia proprietà e concordiamo come tale rapporto patrimoniale verrà regolato qualora intervenga la separazione” e altro è stabilire “in caso di futuro divorzio rinunci definitivamente a chiedere qualsiasi assegno divorzile”.

Le due pattuizioni non sono sovrapponibili, perché nel primo caso viene regolato un rapporto patrimoniale tra i coniugi, mentre nel secondo si pretende di predeterminare uno degli effetti economici propri di un futuro divorzio, incidendo preventivamente su una posizione rispetto alla quale l’autonomia privata incontra limiti ben più penetranti.

La vera linea di confine non passa quindi semplicemente tra “accordo precedente” e “accordo successivo” alla crisi, ma attraverso la causa concreta, l’oggetto e la funzione della singola pattuizione.

Ed è proprio tale distinzione a rendere particolarmente interessante l’utilizzo della mediazione familiare.

6. Che cosa possono concordare i coniugi in mediazione?

L’esempio iniziale consente di comprendere la portata pratica della questione.

I coniugi possono utilizzare la mediazione familiare per ricostruire e comporre una pluralità di rapporti economici disponibili, potendo pertanto discutere della chiusura del conto corrente comune e della distribuzione delle somme, procedendo a riconoscere l’esistenza di crediti dell’uno nei confronti dell’altro, individuando la proprietà dei beni mobili, concordando la restituzione di somme anticipate durante il matrimonio, stabilendo chi sosterrà determinate spese nella fase transitoria, costruendo – insomma – un’intesa sulla futura sistemazione di beni in comproprietà.

La mediazione familiare, quindi, può diventare il luogo nel quale viene costruita la mappa economica dell’uscita dal matrimonio.

Attenzione: non tutto può essere realizzato attraverso la semplice sottoscrizione dell’accordo raggiunto davanti al mediatore familiare!

Occorre distinguere il momento della formazione del consenso dal momento della produzione degli effetti giuridici.

7. Il problema degli immobili e degli atti soggetti a forma

Si pensi al caso più evidente, ovverosia l’immobile: il legame giuridicamente più stringente nella maggioranza delle coppie che decidono di chiudere la loro relazione.

Se durante la mediazione familiare i coniugi stabiliscono che la casa in comproprietà dovrà essere attribuita integralmente a uno dei due, l’accordo raggiunto rappresenta un elemento fondamentale nella composizione della crisi; ma affermare nell’accordo che la casa resterà ad uno dei due non significa necessariamente avere già realizzato un trasferimento immobiliare valido, efficace e trascrivibile.

Occorre, comunque, rispettare i requisiti formali e pubblicitari previsti dall’ordinamento.

Lo stesso ragionamento vale, con le necessarie differenze, per tutte quelle operazioni che richiedano forme particolari o l’intervento di soggetti ulteriori.

Ne deriva una distinzione fondamentale: la mediazione può costruire il consenso, ma non può eliminare le forme che la legge prescrive per attribuire a quel consenso determinati effetti.

8. L’accordo di mediazione come progetto negoziale della separazione

Si arriva così alla funzione forse più interessante dell’accordo.

Detto accordo non deve necessariamente essere concepito come atto destinato a sostituire il successivo accordo di separazione o divorzio, potendo invece rappresentare un progetto negoziale della futura riorganizzazione familiare.

I coniugi possono arrivare davanti ai rispettivi avvocati non più con dieci questioni sulle quali litigare, ma con dieci questioni sulle quali hanno già individuato un punto di equilibrio. Meno litigi, meno tempo, meno soldi spesi e più rapida chiusura: il sogno di chi voglia solo chiudere un capitolo e riprendere a vivere.

Il legale potrà allora compiere un’attività diversa e fondamentale: verificare quali pattuizioni siano giuridicamente valide, quali debbano essere modificate, quali necessitino di una particolare forma e quali, invece, debbano essere necessariamente ricondotte nell’ambito della separazione o del successivo divorzio.

9. Ma cosa succede se uno dei due cambia idea?

È probabilmente la questione più problematica, perché, terminata la mediazione, uno dei coniugi potrebbe presentarsi dal proprio avvocato e dichiarare di non voler più rispettare quanto concordato e allora anziché ridurre i tempi, il rischio diverrebbe un loro allungamento affiancato da un forte astio per il mancato rispetto di quanto discusso e deciso.

Diventa, pertanto, indispensabile evitare due affermazioni ugualmente semplicistiche e opposte tra loro: l’accordo di mediazione è sempre vincolante; l’accordo di mediazione non vale nulla finché non viene recepito nella separazione.

La risposta, infatti, dipende dalla natura della singola pattuizione.

Se essa presenta tutti gli elementi di un contratto valido e riguarda diritti disponibili, può assumere autonoma rilevanza negoziale.

Se, invece, rappresenta soltanto una dichiarazione programmatica destinata a essere successivamente tradotta in un diverso negozio, la sua efficacia sarà differente.

Se, ancora, pretende di incidere su diritti indisponibili o di sostituire i controlli imposti dall’ordinamento, incontrerà invece i relativi limiti.

La domanda giuridicamente corretta, quindi, non è tanto se l’accordo di mediazione sia vincolante in assoluto, quanto quali clausole dell’accordo possano produrre effetti negoziali autonomi e quali richiedano invece un successivo recepimento.

10. Dalla mediazione alla separazione e dalla separazione al divorzio

Una volta raggiunto l’accordo economico, i coniugi possono utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per formalizzare la crisi.

L’intesa raggiunta in mediazione può facilitare enormemente il passaggio verso una soluzione consensuale, evitando che la separazione diventi il luogo nel quale ricostruire da zero l’intero conflitto patrimoniale.

La sequenza può allora diventare: crisi coniugale → mediazione familiare → accordo sui rapporti patrimoniali disponibili → verifica e formalizzazione giuridica → separazione → divorzio.

La funzione della mediazione cambia così prospettiva.

Non serve necessariamente a impedire il divorzio, ma può servire a renderlo meno conflittuale.

11. Da Cass. n. 8109/2000 a Cass. n. 20415/2025: il progressivo spazio riconosciuto all’autonomia negoziale

L’ordinanza n. 20415/2025 non costituisce un’affermazione isolata e, per comprenderne pienamente la portata, occorre inserirla nel percorso attraverso il quale la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato i confini dell’autonomia negoziale dei coniugi nella crisi matrimoniale.

All’inizio del percorso si colloca Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2000, n. 8109, nella quale la Corte ha ribadito il tradizionale principio secondo il quale gli accordi mediante i quali i coniugi pretendono di fissare, già in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli quando incidono preventivamente sull’assegno divorzile e, più in generale, quando risultano diretti a limitare la libertà delle parti nel successivo giudizio.

Ma la stessa pronuncia introduceva una distinzione destinata a diventare fondamentale: il principio della nullità non poteva essere automaticamente esteso a un accordo transattivo diretto a porre fine a controversie patrimoniali già esistenti tra i coniugi, quando tale accordo non fosse funzionalmente diretto a predeterminare gli effetti economici del futuro divorzio.

La circostanza che una pattuizione patrimoniale possa successivamente incidere sulla complessiva situazione economica dei coniugi non significa, infatti, che essa costituisca necessariamente una convenzione sul futuro assegno divorzile.

Compare così la seguente prima linea di demarcazione: una cosa è disporre preventivamente degli effetti del divorzio; altra cosa è regolare rapporti patrimoniali autonomi tra i coniugi che continueranno eventualmente a produrre conseguenze economiche anche dopo il divorzio.

Un ulteriore e significativo passaggio è rappresentato da Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2012, n. 23713.

La controversia riguardava un accordo stipulato prima del matrimonio.

La futura moglie aveva acquistato un immobile e il futuro marito aveva sostenuto spese per la sua ristrutturazione. Le parti avevano previsto che, in caso di “fallimento” del matrimonio, la donna avrebbe trasferito all’uomo un altro immobile di sua proprietà, quale forma di indennizzo per le spese sostenute.

La Cassazione ritenne valido l’accordo sulla base di una costruzione giuridica particolarmente importante: si trattava di un contratto atipico sottoposto a condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322, comma 2, c.c.

Il fallimento del matrimonio non rappresentava la causa dell’accordo, bensì costituiva l’evento futuro al cui verificarsi diventava efficace una regolamentazione patrimoniale avente una propria giustificazione.

La Corte osservava inoltre come, durante il matrimonio, determinati rapporti di dare e avere tra i coniugi possano rimanere in una sorta di quiescenza per effetto della solidarietà coniugale e riemergere quando la crisi determina il venir meno di quella particolare comunità di vita.

Il precedente del 2012 segna quindi un passaggio ulteriore: la crisi matrimoniale può essere contemplata dalle parti come condizione di efficacia di un accordo patrimoniale senza che ciò renda, per questa sola ragione, illecito il contratto.

È su questo terreno ben consolidato, dunque, che interviene l’ordinanza n. 20415 del 2025, tanto che la Corte richiama espressamente il precedente del 2012 e ne sviluppa il principio.

Anche in questo caso la futura separazione viene qualificata come evento condizionante di un accordo diretto a regolare rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Tuttavia, la peculiarità della vicenda rende il precedente particolarmente utile ai fini della mediazione familiare.

Nel caso di specie non si discuteva astrattamente di un “premio” dovuto per effetto della separazione, poiché la scrittura privata in questione prendeva in considerazione apporti economici realmente effettuati durante la vita matrimoniale: mutuo, ristrutturazione, impianto di riscaldamento, acquisto di mobili e vetture e contributi destinati al benessere della famiglia.

A tali apporti veniva collegata un’obbligazione restitutoria destinata a diventare operativa in caso di separazione.

La Cassazione ha escluso che ciò integrasse una violazione degli artt. 143 e 160 c.c., valorizzando – invece – l’autonomia negoziale dei coniugi e la funzione di riequilibrio patrimoniale concretamente perseguita dalle parti.

Ordunque, letti in successione, i tre precedenti mostrano un’evoluzione significativa:

  • n. 8109/2000 distingue l’accordo patrimoniale autonomo dalla preventiva regolamentazione del futuro assegno divorzile;

  • n. 23713/2012 ammette che il fallimento del matrimonio possa operare come condizione sospensiva lecita di un contratto patrimoniale;

  • n. 20415/2025 conferma e rafforza tale impostazione, riconoscendo ampio spazio all’autonomia negoziale nella regolazione di rapporti economici sorti durante la vita coniugale.

Non siamo tuttavia di fronte alla generale ammissione nell’ordinamento italiano dei prenuptial agreements di matrice anglosassone.

Il punto è ben più sottile.

Infatti, la giurisprudenza non afferma che i coniugi possano predeterminare liberamente ogni conseguenza economica della futura separazione o del futuro divorzio, ma piuttosto che la crisi matrimoniale non rende automaticamente illecito un accordo patrimoniale soltanto perché le parti ne abbiano previsto anticipatamente gli effetti.

Occorre guardare alla causa concreta dell’operazione: se l’accordo regola interessi patrimoniali disponibili e meritevoli di tutela, la separazione può costituirne il semplice evento condizionante; se, invece, la pattuizione mira a sottrarre preventivamente al sistema legale la disciplina di posizioni non liberamente disponibili, il limite torna a operare. Ed è esattamente in questo spazio che può inserirsi l’accordo maturato attraverso la mediazione familiare.

12. Prima i conti, poi il divorzio

L’evoluzione giurisprudenziale descritta mostra un diritto di famiglia nel quale autonomia privata e solidarietà familiare non sono più necessariamente considerate categorie contrapposte.

E la mediazione familiare può inserirsi in questo processo con una funzione peculiare, perché due persone possono essere perfettamente consapevoli che il loro matrimonio è terminato e, allo stesso tempo, non essere ancora nelle condizioni di affrontarne ordinatamente le conseguenze economiche. Sono queste spesso, non tanto la sfera sentimentale, il vero scoglio da superare.

Tra la decisione di lasciarsi e il provvedimento che formalizza la crisi esiste uno spazio.

Uno spazio nel quale occorre dividere, restituire, riconoscere, compensare e attribuire, uno spazio in cui la mediazione familiare può assumere una funzione nuova.

Non decidere se il matrimonio debba continuare.

Non conciliare.

Non riaprire canali comunicativi chiusi.

Non stabilire chi abbia avuto torto.

Non sostituire il giudice.

Ma consentire più semplicemente e concretamente alle parti di costruire consensualmente la propria uscita economica dalla comunità matrimoniale e di decidere loro, senza alcuna calata dall’alto, come comportarsi in merito a tutta una serie di questioni patrimoniali.

Insomma, non impedire il divorzio, ma – al contrario – prepararlo bene.

La coppia che entra in mediazione può uscirne avendo già stabilito tutta una serie di questioni che dovranno “solamente” essere formalizzate.

A quel punto il divorzio non rappresenta più il luogo nel quale far esplodere per la prima volta tutti i conflitti accumulati durante il matrimonio, bensì l’ultimo passaggio giuridico di una separazione economica che le parti hanno già, almeno in parte, imparato a governare.

È forse questo uno degli utilizzi più moderni della mediazione familiare.

Prima si sciolgono i nodi.

Poi si scioglie il matrimonio.

13. Perché, allora, non andare subito dagli avvocati e divorziare?

A questo punto la domanda sorge spontanea: se la decisione di separarsi è già stata presa, perché non rivolgersi immediatamente agli avvocati e procedere direttamente alla separazione e, quando possibile, al divorzio?

La domanda è legittima. E viene sempre posta dalle parti.

Il timore più grande è di “allungare il brodo” e con esso aumentare sofferenza, soldi spesi e tempo perso.

Potrebbe sembrare che il percorso appena descritto introduca un passaggio ulteriore e, almeno apparentemente, superfluo: prima il mediatore familiare, poi gli avvocati e infine la formalizzazione della separazione e del divorzio.

E allora perché aggiungere un passaggio quando si deve comunque passare per il tribunale?

La risposta sta nella diversa funzione dei professionisti coinvolti.

L’avvocato assiste il proprio cliente, ne tutela gli interessi, individua i diritti che può far valere e gli obblighi ai quali è tenuto e traduce la volontà della parte in una soluzione giuridicamente praticabile.

Il mediatore familiare non svolge questa funzione, poiché non rappresenta l’uno contro l’altro e, soprattutto, non deve stabilire quale dei due coniugi abbia giuridicamente ragione.

Il suo spazio di intervento è diverso: creare le condizioni perché siano le parti stesse a trovare un punto di equilibrio.

La differenza può sembrare teorica e talvolta retorica, ma diventa estremamente concreta quando si parla di denaro.

Si immagini proprio il caso qualche riga addietro accennato: ciascun coniuge rivendica di avere contribuito di più dell’altro alle spese familiari; che uno sostenga di avere pagato per anni il mutuo e l’altro di avere sostenuto tutte le altre spese; che entrambi pretendano determinate somme presenti sul conto comune; che nessuno voglia rinunciare alla propria quota dell’immobile. Che… Che…. Che.

Portate immediatamente sul terreno della contrapposizione giuridica, queste posizioni rischiano di trasformarsi in altrettante pretese da dimostrare, documentare e contestare.

Occorrerà allora ricostruire bonifici, estratti conto, pagamenti, fatture, provenienza delle somme, titolarità dei beni.

La domanda rischia di diventare: “che cosa posso pretendere dall’altro?”

La mediazione familiare, invece, prova a porne una diversa: “su quale soluzione possiamo essere entrambi d’accordo?”

Non è una differenza terminologica, ma di metodo.

Una persona potrebbe avere astrattamente titolo per rivendicare una determinata somma e decidere comunque di rinunciarvi in tutto o in parte in cambio dell’attribuzione di un altro bene; potrebbe accettare una determinata divisione dei risparmi perché interessata soprattutto a conservare la disponibilità dell’abitazione; potrebbe preferire chiudere immediatamente un rapporto economico piuttosto che mantenerlo aperto per anni.

La mediazione familiare consente, in altre parole, di ragionare non soltanto in termini di diritti e pretese, ma anche di interessi, priorità e reciproche concessioni, naturalmente entro il limite di ciò che è disponibile e successivamente formalizzabile secondo diritto.

Ed è proprio per questo che mediazione familiare e assistenza legale non devono essere considerate concorrenti.

L’una non elimina l’altra.

Il mediatore familiare può aiutare i coniugi a costruire l’accordo; gli avvocati possono verificarne la tenuta giuridica, correggerne eventuali criticità e utilizzare gli strumenti previsti dall’ordinamento per attribuirgli, quando possibile, gli effetti voluti.

Naturalmente non tutte le coppie hanno bisogno di questo passaggio.

Se due coniugi sono già perfettamente concordi sulla divisione del patrimonio, non esistono particolari conflitti economici e vi sono le condizioni per definire immediatamente e consensualmente la crisi, introdurre una mediazione potrebbe essere persino inutile.

Questa prospettiva idilliaca, tuttavia, c’è da ammetterlo, accade di raro.

Di solito, quando due persone vogliono lasciarsi non riescono ancora ad accordarsi su come farlo, perché già l’atto stesso di lasciarsi crea dolore, perché già si è al limite di discussioni, perché è tutto troppo grande.

In una simile situazione, andare immediatamente davanti ai rispettivi avvocati è certamente possibile; non è detto, però, che sia sempre il percorso più adatto a costruire quell’accordo che ancora manca.

La mediazione familiare non promette di evitare il giudizio né garantisce che l’intesa venga raggiunta.

Offre però ai coniugi uno spazio nel quale tentare di trasformare una serie di contrapposte rivendicazioni economiche in un progetto condiviso di separazione patrimoniale.

Ed è forse questa la risposta alla domanda iniziale.

Perché non andare subito dagli avvocati?

Perché, qualche volta, prima di chiedere al diritto di stabilire come devono essere sciolti i rapporti costruiti durante un matrimonio, può essere utile concedere alle due persone che quei rapporti li hanno costruiti la possibilità di decidere insieme come vogliono scioglierli.

Non per ritardare il divorzio, ma, ancora una volta, per arrivarci con meno questioni da dividere e meno ragioni per continuare a combattersi.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Copyrights © 2015 – ISSN 2464-9775

***




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม