Con il Regolamento (UE) 2026/382 il Consiglio riforma il trattamento doganale delle piccole spedizioni e‑commerce da Paesi terzi, ha come noto introdotto, in via temporanea, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro. La misura, in vigore dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, si inserisce in un più generale quadro di rafforzamento dei controlli e di progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID) ed è stata oggetto di un paper della Commissione, pubblicato il 3 giugno scorso, nella versione draft datata 2 giugno reperibile sul sito della DG Taxud.
In concreto, il documento è teso ad illustrare le peculiarità applicative di questa fase della riforma, che appunto comporta il superamento dell’esenzione per i beni di valore trascurabile prevista dagli artt. 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 (Duty Relief Regulation – DRR): l’art. 2 del Reg. (UE) 2026/382 stabilisce infatti che, per le importazioni in “distance sale” entro la soglia di 150 euro, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici.
Il “relief eliminated” riguarda non solo i dazi ad valorem, ma anche i dazi compensativi e antidumping e le misure adottate ai sensi dell’art. 133 TFUE; le condizioni dell’art. 23 DRR non devono più essere verificate, poiché il dazio di 3 euro si applica automaticamente al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti.
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1) Vendite a distanza e ambito di applicazione
Osserva la Commissione che il dazio di 3 euro è strettamente collegato al concetto di “distance sale” delineato dall’art. 14, par. 4, punto 2, della Direttiva IVA 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo paese, ad un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.
Perché si possa parlare di “distance sale” rilevante ai fini del dazio forfettario di 3 euro devono essere presenti, allo stesso tempo, quattro condizioni.
- Chi vende è un soggetto passivo IVA.
- Il cliente si trova nel territorio doganale dell’Unione e non è un soggetto che fa acquisti intracomunitari imponibili.
- Al momento della cessione i beni si trovano fuori dal territorio doganale dell’UE.
- Il trasporto è organizzato dal fornitore o per suo conto.
I nuovi mezzi di trasporto e i beni forniti dopo installazione o montaggio sono esclusi dal perimetro delle distance sales, anche se le altre condizioni fossero soddisfatte.
In ambito logistico, la disciplina presta particolare attenzione ai depositi doganali: l’utilizzo del deposito per vendite dirette ai consumatori è di regola escluso, poiché le merci destinate al consumo finale devono prima essere dichiarate in libera pratica.
In parallelo, una specifica clausola anti‑abuso consente alle autorità doganali di riqualificare come distance sales determinate operazioni strutturate tramite vendite successive o raggruppamenti di spedizioni, quando l’assetto è volto ad aggirare il nuovo regime.
In attesa della pubblicazione dei regolamenti unionali che introdurranno tali modifiche si segnalano sin d’ora gli ambiti di particolare interesse, come anche segnalati dall’Agenzia Dogane e Monopoli in un recentissimo comunicato:
− misure di integrazione in TARIC per il tracciato H7 e H1;
− adeguamento della garanzia per gli operatori economici titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO;
− richiesta di un’autorizzazione DPO per gli operatori economici che non ne sono titolari;
− modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.
Si evidenzia altresì che il nuovo dazio costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) ed è pertanto soggetto ad IVA.
In linea generale, si preannuncia che nell’ambito degli adeguamenti dichiarativi connessi alle nuove disposizioni, sarà ovviamente prevista l’eliminazione del codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore, in coerenza con il superamento della relativa esenzione doganale. Continueranno ad essere utilizzati, secondo i casi, i codici procedura aggiuntiva F48 (IOSS) ed F49 (regime speciale), mentre verrà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni di specie assoggettate ad IVA ordinaria.
Così come fa il comunicato, anche la Commissione Ue osserva, con espressione forse non proprio puntuale, visto che sovrappone vari piani di tassazione, che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7, seppure per le spedizioni non postali il riferimento sia allo IOSS di cui all’art. 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE.
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2) Valore intrinseco, spedizione e item
Osserva il paper della Commissione, poi, che il valore intrinseco è il valore da considerare per verificare se una spedizione rientra nella soglia dei 150 euro. Per i beni commerciali, esso corrisponde al prezzo dei beni in sé quando sono venduti per l’esportazione verso l’UE, escludendo i costi di trasporto e assicurazione (se indicati a parte in fattura) e qualsiasi altra tassa o onere calcolato sul valore dei beni. Per i beni di natura non commerciale il criterio è analogo: è il prezzo che si sarebbe pagato per i soli beni, sempre al netto di costi e imposte accessorie.
La “consignment” è invece la singola spedizione: beni inviati dallo stesso mittente allo stesso destinatario, dallo stesso Paese terzo, con lo stesso mezzo e lo stesso contratto di trasporto. Se lo stesso mittente spedisce allo stesso destinatario più pacchi ordinati e spediti separatamente, anche se arrivano lo stesso giorno, ciascun pacco è considerato una spedizione distinta ai fini del calcolo del valore intrinseco.
Sul piano dichiarativo, l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine. Per effetto di vincoli informatici, il dazio doganale di 3 EUR si applicherà automaticamente per riga di dichiarazione indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli) in tale riga di dichiarazione, a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 EUR.
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3) Tipi di dichiarazione e luogo di insorgenza del debito
L’introduzione del dazio forfettario si accompagna alla ridefinizione dell’uso dei tracciati H1, H6 e H7:
- H7 è riservato alle spedizioni fino a 150 euro nell’ambito di distance sales prive di divieti, restrizioni o accise;
- H6 può essere utilizzato, su base volontaria, per spedizioni fino a 1.000 euro, non soggette a divieti/restrizioni;
- H1 resta lo strumento per casi complessi (preferenze tariffarie, accise, misure di politica commerciale, ecc.).
Il debito doganale è determinato dall’autorità competente non appena dispone delle informazioni necessarie. Quando è utilizzato il regime IOSS, il debito sorge nello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica; in assenza di IOSS, nello Stato membro di consumo, coerentemente con le regole IVA sulle vendite a distanza.
4) Dichiaranti, garanzie e resi
La disciplina individua una vera e propria “cascata” di possibili dichiaranti per le distance sales: in primo luogo il titolare IOSS, in subordine il titolare degli special arrangements, quindi il rappresentante indiretto dell’importatore e, solo in ultima istanza, altri soggetti in grado di fornire le informazioni richieste. Il dichiarante è il principale debitore del dazio ai sensi dell’art. 77 del CDU; in caso di rappresentanza indiretta è co‑debitore anche il soggetto rappresentato.
Per lo svincolo delle merci, il debito deve essere pagato o coperto da garanzia, con ampia valorizzazione delle garanzie globali e del relativo importo di riferimento, che deve tenere conto anche del dazio di 3 euro. In tema di resi, la modifica dell’art. 148 Reg. delegato (UE) 2015/2446 esclude, per le distance sales fino a 150 euro, la possibilità di invalidare la dichiarazione in caso di restituzione delle merci dopo lo svincolo: il dazio di 3 euro non è quindi recuperabile tramite questa facilitazione, restando solo le ipotesi ordinarie di rimborso o remissione ex art. 116 CDU.
5) Product identifiers e tracciabilità dei prodotti
Elemento innovativo della riforma è l’introduzione, per le distance sales di beni importati, dell’obbligo di comunicare alle dogane specifici “product identifiers” (PID), con una fase volontaria dal 1° luglio 2026 e obbligo generalizzato dal 1° novembre 2026. La misura nasce dall’evidenza, emersa in un’operazione di controllo UE, di un’elevata quota di prodotti di basso valore non conformi ai requisiti di sicurezza. In tal senso, sono previsti tre livelli di PID:
- M‑PID (merchant product identifier), assegnato dal venditore online o dal marketplace e utilizzato per identificare l’offerta sul canale e‑commerce;
- NS‑PID (non‑standardised manufacturer product identifier), codice interno del produttore o fornitore, dovuto in tutti i casi;
- l’eventuale S‑PID (standardised manufacturer product identifier), fondato su standard riconosciuti (EAN, UPC, ISBN, ecc.).
Online seller, marketplace e piattaforme sono responsabili dell’assegnazione dell’M‑PID e della sua diffusione agli altri soggetti interessati; produttori e fornitori devono attribuire NS‑PID (e, se del caso, S‑PID) e trasmetterli lungo la catena di fornitura. I dichiaranti, a loro volta, sono tenuti a fornire PID completi e accurati, rientrando tali dati a pieno titolo nell’ambito di responsabilità fissato dall’articolo 15 UCC.
L’integrazione a livello TARIC avviene tramite nuovi codici documento (C127, C128, C129, Y081), quali etichette standardizzate per comunicare che tipo di PID stai indicando, da inserire nel data element “Supporting document” delle dichiarazioni, inizialmente in ottica volontaria e, dal novembre 2026, come condizione richiesta dal sistema.
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