Il beneficio previdenziale per l’esposizione qualificata all’amianto rivaluta il periodo lavorativo, ma non consente di moltiplicare anche i contributi versati o il montante contributivo. Nel sistema retributivo, l’incremento dell’anzianità può riflettersi indirettamente sull’importo della pensione; nel sistema contributivo, invece, l’aumento del periodo lavorativo non determina di per sé una maggiorazione del rateo.
È questo il principio ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un pensionato contro l’INPS (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 3 agosto 2026, n. 24400).
Il caso
Al lavoratore era stato riconosciuto giudizialmente il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per un’esposizione ultradecennale all’amianto protrattasi dal 2 aprile 1984 al 2 ottobre 2003.
Il pensionato aveva poi contestato il calcolo effettuato dall’INPS per il periodo successivo al 1° gennaio 1996, sostenendo che, con il passaggio al sistema contributivo, l’applicazione del coefficiente 1,5 al solo periodo lavorativo non producesse alcun effetto sull’importo della pensione.
Da qui la richiesta di moltiplicare per 1,5 anche i contributi maturati durante l’esposizione e, quindi, il montante contributivo utilizzato per calcolare la quota di pensione relativa al periodo successivo al 31 dicembre 1995.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Messina aveva confermato il rigetto nel merito, compensando però le spese in ragione dei differenti orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
Il coefficiente si applica al periodo lavorativo
La Cassazione ha escluso che la normativa consenta di estendere il coefficiente al montante contributivo.
Il punto di partenza è il dato letterale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, secondo cui, per i lavoratori esposti all’amianto per più di dieci anni, “l’intero periodo lavorativo” soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente previsto dalla legge.
La disposizione, osserva la Corte, fa riferimento al periodo lavorativo e non ai contributi versati. Non esiste quindi una base normativa per moltiplicare anche le quote contributive o il montante.
La conclusione non cambia per effetto dell’art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003. La norma, a decorrere dal 1° ottobre 2003, ha ridotto il coefficiente da 1,5 a 1,25 e ha previsto che esso operi ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, non della maturazione del diritto di accesso.
Secondo la Cassazione, tale intervento non ha modificato la struttura del beneficio, che resta collegato alla rivalutazione del periodo lavorativo. Non ha dunque introdotto, per i periodi successivi al 1° gennaio 1996, un criterio più favorevole fondato sulla moltiplicazione anche del montante contributivo.
Gli effetti nei due sistemi di calcolo
La differenza tra sistema retributivo e sistema contributivo spiega perché il beneficio possa produrre effetti economici diversi.
Nel sistema retributivo, l’anzianità contributiva concorre alla determinazione della pensione insieme alla retribuzione pensionabile e agli altri parametri previsti. La rivalutazione del periodo lavorativo può quindi riflettersi indirettamente anche sull’importo del trattamento.
Nel sistema contributivo, invece, la misura della pensione dipende dal montante contributivo e dal coefficiente di trasformazione collegato all’età dell’assicurato. L’incremento dell’anzianità contributiva, se non accompagnato da un aumento del montante, non comporta automaticamente un incremento dell’importo della pensione.
La Corte considera questa diversa conseguenza un effetto delle differenti regole di calcolo introdotte dalla legge n. 335 del 1995, non una lacuna della disciplina sui benefici amianto da colmare mediante interpretazione estensiva.
Nel sistema contributivo, pertanto, il beneficio conserva in linea generale la funzione di agevolare la maturazione anticipata del diritto a pensione, ma non garantisce un generale miglioramento della posizione contributiva né l’aumento del rateo attraverso la rivalutazione del montante.
Il limite delle 2.080 settimane
In via preliminare, la Cassazione ha ricordato che il pensionato aveva già raggiunto la massima anzianità contributiva di 2.080 settimane, corrispondenti a quarant’anni di contribuzione.
Secondo l’orientamento consolidato richiamato nell’ordinanza, la rivalutazione non può produrre un concreto vantaggio quando l’assicurato abbia già raggiunto il limite massimo utile nel regime pensionistico di appartenenza. In tale situazione, il beneficio non consente né di anticipare ulteriormente la pensione né di ottenere una riliquidazione fondata su una contribuzione superiore al limite di legge.
La Corte ha tuttavia distinto questo profilo dalla questione specificamente sottoposta al suo esame: il pensionato chiedeva infatti di rivalutare il montante contributivo relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 2 ottobre 2003. Anche tale pretesa è stata respinta perché priva di fondamento normativo.
Nessuna applicazione analogica
A ulteriore conferma della propria conclusione, la Cassazione ha richiamato le ipotesi in cui il legislatore ha previsto espressamente un incremento del montante contributivo per determinate categorie, tra cui il personale delle Forze armate.
Si tratta di discipline eccezionali, che non possono essere applicate per analogia o in via estensiva ai lavoratori esposti all’amianto. In assenza di una previsione espressa, il coefficiente resta quindi limitato al periodo lavorativo oggetto di esposizione qualificata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il pensionato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.
È stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il principio affermato
In tema di benefici pensionistici derivanti dall’esposizione all’amianto, il coefficiente di moltiplicazione di 1,5 previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 si applica esclusivamente al periodo lavorativo interessato dall’esposizione e non anche alle quote contributive o al montante contributivo. La diversa incidenza economica del beneficio nei sistemi retributivo e contributivo dipende dalle rispettive regole di calcolo e non autorizza l’estensione del coefficiente al montante in assenza di una specifica previsione legislativa.
Avv. Sabrina Caporale
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link






