Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 14 al 20 settembre 2026



Decreto Carburanti 2026: aumento accisa sul gasolio ed esenzione bollo auto


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il Decreto Legge 17 settembre 2026 n. 162. Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2026


In breve sintesi, il decreto stabilisce:


Rimodulazione dell’l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante che viene rideterminata in 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e in 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Rispetto all’aliquota ordinaria, il beneficio complessivo per il consumatore, IVA inclusa, è pari a 12,2 centesimi al litro nella prima fase e 6,1 centesimi al litro nella seconda. Nel primo periodo l’agevolazione è estesa anche ai gasoli paraffinici HVO e al biodiesel conformi alla normativa europea.


Proroga di un mese (a ottobre) del credito d’imposta per l’autotrasporto;


Esenzione bollo auto 2027 per un veicolo, con requisiti di potenza (auto fino a 80 kW) o di tipologia (moto/ciclomotori a benzina);


Nuovi criteri di riparto del fondo frontalieri italo-svizzeri per Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Bolzano;


Differimento al 1° dicembre 2026 di un contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2026;


288 milioni di euro in più per le borse di studio universitarie 2026;


incremento di 288 milioni di euro per il 2026 il Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie, a sostegno degli interventi regionali in materia


150 milioni di euro alla Fondazione Milano-Cortina 2026 per l’equilibrio di bilancio.


Il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione (entro il 16 novembre 2026), termine entro il quale il testo potrà subire modifiche in sede di conversione.


 


 


INPS


Permessi Legge 104: superamento limiti e fruizione contestuale


L’INPS, con circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha reso noto le istruzioni per la gestione, da parte dei datori di lavoro, dei permessi retribuiti per l’assistenza a persone con disabilità certificata ex L. 104/1992 (cd. Legge 104) nei casi in cui sono più lavoratori a chiedere contestualmente il permesso in relazione al medesimo soggetto disabile.


Nelle ipotesi di fruizione contestuale, la Circolare chiarisce che l’indebito non viene attribuito a un solo lavoratore, ma riferito in parti uguali a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio. L’INPS procede dunque al recupero della prestazione indebita nei confronti di ciascun dipendente coinvolto, applicando un criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito suddiviso in quote paritetiche.


A titolo esemplificativo, la Circolare analizza l’ipotesi di due lavoratori (A e B), entrambi autorizzati ai permessi per assistere lo stesso familiare:


5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal solo A;


18 marzo 2026: giornata di permesso fruita contestualmente sia da A che da B;


25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal solo B.


Nel caso prospettato, la giornata del 18 marzo 2026 risulta indebita nella misura del 50% per A e del 50% per B. Di conseguenza, l’INPS procederà al recupero dell’indebito pari al 50% rapportato all’orario di lavoro contrattualmente previsto per ciascun dipendente.


 


Prestazioni di accompagnamento alla pensione: nuove indicazioni


L’INPS, con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, n. 2829, comunica che, a seguito della legge di bilancio 2025, sono state previste le seguenti misure in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente:


una “somma non imponibile” (c.d. Bonus aggiuntivo) per i redditi di importo complessivamente non superiori a 20.000 euro annui;


un’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui superiori a 20.000 euro, la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.


I benefici fiscali descritti sono riconosciuti anche per le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico.


Si precisa che tali disposizioni prevedono espressamente l’esclusione per coloro che percepiscono “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.


In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali.


La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché queste, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Nuovi codici tributo per successione e donazioni


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, ha istituito una serie di nuovi codici tributo da utilizzare nel Mod. F24 per il versamento delle somme dovute in specifiche fattispecie legate alle dichiarazioni di successione, all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.


La risoluzione interviene, in particolare, su due ambiti:


– versamenti connessi a ravvedimento operoso e revoca della dichiarazione d’intenti in relazione alla dichiarazione di successione e all’imposta sulle donazioni, comprese le imposte ipotecarie, catastali, di bollo, tributi speciali e relative sanzioni;


– versamenti dovuti a seguito di attività di controllo e conciliazione relativi all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, sia in relazione alla dichiarazione di successione sia alla registrazione di atti (definizione per pagamento o acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione).


I nuovi codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” del Mod. F24, esclusivamente in corrispondenza degli “importi a debito versati”, riportando i dati dell’atto (codice ufficio, codice atto, anno di riferimento). Per alcuni codici, quando il versamento riguarda successioni, è previsto l’inserimento del codice fiscale dell’erede e del de cuius, con il codice identificativo “08”.


Per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, la risoluzione conferma l’utilizzo del codice tributo già vigente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.


 


Win for Italia Team. Pronti i codici tributo


Con la risoluzione n. 31 del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate ha istituito su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (Gntn) “Win for Italia Team”, che partirà il prossimo 28 settembre. Il gioco è stato introdotto dall’articolo 1, commi 151-152, della legge n.199/2025 (legge di Bilancio 2026) per sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 175 del 17 settembre – Colocation in private cage: IVA dovuta ma detraibile


Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva.


 


Risposta n. 174 del 16 settembre – DURF: chiarimenti sulla verifica dei requisiti


Ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (Durf) assumono rilievo anche prelievi tributari economicamente riferibili all’impresa e idonei a dimostrarne la capacità di adempiere agli obblighi fiscali, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti per ogni specifica situazione


 


Risposta n. 173 del 15 settembre – Trattamento accessorio PA: soglia di 50.000 euro sul reddito 2026


Il limite di reddito di 50.000 euro per fruire dell’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio del personale pubblico va verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026, anno di vigenza dell’agevolazione. Inoltre, l’Agenzia precisa che il tetto di 800 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva è da intendersi come limite complessivo annuo per ciascun lavoratore, riferito sempre al solo 2026.


In concreto, i datori di lavoro pubblici potranno applicare nel 2026 l’imposta sostitutiva del 15% ai compensi riconducibili al “trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa”, entro l’importo massimo di 800 euro annui, a favore dei dipendenti non dirigenti che, nello stesso anno, risultino titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro. Resta ferma la valutazione, rimessa alle singole amministrazioni, circa la riconducibilità dei singoli emolumenti al trattamento accessorio agevolabile.


 


Risposta n. 172 del 15 settembre – Fusione inversa: ok al riporto perdite e ACE per il veicolo in equity


Ai fini della valutazione della disciplina limitativa del riporto delle perdite volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali, non trovano applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i test di vitalità economica e il limite patrimoniale, di cui al comma 7 dell’ art. 172 del  TUIR, poiché nel caso concreto nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto.


 


 


ISTAT


TFR – Coefficiente di rivalutazione


L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di agosto che è pari a 103,07.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di luglio è di 3,710988.


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