Pensioni 2027, pubblicate le istruzioni operative


DOMANDE DAL 25 SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2026

Guida pratica (file pdf)

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il 24 settembre 2026 la Circolare prot. 24818 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n.193 del 23 settembre 2026, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2027.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2027, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 21 ottobre 2026.

Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 1° marzo 2027.

Il termine del 21 ottobre 2026 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto i 67 anni e 1 mese di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.

Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive sette istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100, quota 102, quota 103, pensione anticipata flessibile 2024, pensione anticipata flessibile 2025, opzione donna 201-2022-2023-2024) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis “Istanze on line” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece, devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2027 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 21 ottobre 2026.

Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione. (utilizzando lo SPID – CIE – CNS)
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

Per l’anno 2027 le regole da applicarsi sono le seguenti.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni e 1 mese compiuti entro il 31 agosto 2027 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2027 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 24, commi 6 e 7 , della legge 214 del 2011, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 11 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2027.

Ai sensi dell’art. 1, coma 187, lettere a) e b) della legge 199/2025, l’accesso a domanda alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti) a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni maturata entro il 31 agosto 2027, e che abbia i requisiti previsti:

  • 66 anni e 7 mesi di età al 31 dicembre 2027; addetti ad attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci (lettera a) oppure ad attività faticose e pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci o per la metà della vita lavorativa (lettera b)
  • 67 anni al 31 dicembre 2027; addetti ad attività gravose da almeno sei anni negli ultimi dieci (lettera a).

Inoltre, ai lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi e lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 1, comma 187, lett. a) e b), L. 199/2025)  non si applica l’adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2027-2028. Per questi lavoratori i requisiti per la pensione anticipata (art. 24, c.10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011) restano:

  • Uomini: 42 anni e 10 mesi
  • Donne: 41 anni e 10 mesi

Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

APE SOCIALE

Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2027.

QUOTA 100

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 102

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 103

Coloro che siano interessati all’accesso alla pensione con Quota 103 è necessario che entro il 31/12/2023 abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – articolo 14.1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 174 della L. 30 dicembre 2024 n. 207

E’ necessario avere almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni maturata nell’ anno 2025.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – articolo 1, comma 139, della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213

È necessario avere almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni maturata nell’ anno 2024.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – articolo 1, comma  283 e 284, della Legge 29  Dicembre 2022, n. 197

È necessario avere almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni maturata nell’ anno 2023.

OPZIONI DONNA – Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 94 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

OPZIONI DONNA – articolo 1, comma 292, della Legge 29 Dicembre 2022, n.197

È necessario entro il 31/12/2022 avere almeno 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni),  un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2022 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. Caregiver: assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (e, in alcuni casi, parente o affine entro il 2° grado).
  2. Invalidità civile: lavoratrice con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

OPZIONI DONNA – articolo 1, comma 138, della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213

È necessario entro il 31/12/2023 avere almeno 61 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2023 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. Caregiver: assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (e, in alcuni casi, parente o affine entro il 2° grado).
  2. Invalidità civile: lavoratrice con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

OPZIONI DONNA – articolo 1, comma 138, della Legge 30 Dicembre 2024, N. 207

E’ necessario entro il 31/12/2024 avere almeno 61 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2024 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. Caregiver: assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (e, in alcuni casi, parente o affine entro il 2° grado).
  2. Invalidità civile: lavoratrice con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:

CAF-Patronato in collaborazione con Snadir Nazionale – Tel. 0662280408 – tasto 3 previdenza@snadir.it

CAF-Patronato in collaborazione con Snadir Lazio – Tel. 06443411 cafpatronato.lazio@snadir.it

 

 

Snadir – Professione i.r. – 24 settembre 2026


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