Il panorama del commercio internazionale e, in particolare, il sistema di tracciabilità e certificazione dell’origine preferenziale delle merci si appresta a vivere una profonda trasformazione amministrativa e digitale. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1183, la Commissione ha infatti avviato una radicale riforma del Regolamento (UE) 2015/2447 (il testo attuativo del Codice Doganale dell’Unione), per introdurre semplificazioni e adempimenti digitalizzati per tutti gli operatori unionali.
In dettaglio, l’obiettivo dell’Esecutivo europeo è quello di archiviare definitivamente l’era dei certificati cartacei, razionalizzare le regole sull’origine preferenziale delle merci e alleggerire i costi amministrativi che gravano su dogane e imprese. Il provvedimento introduce un ecosistema digitale centralizzato e riscrive le regole per esportatori e fornitori, tracciando una roadmap che guiderà le aziende fino al 2033, data finale della completa entrata in vigore della riforma.
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1) La Ratio della Riforma: Consolidamento del Sistema REX e Nuove Definizioni
La necessità di un intervento normativo nasce dall’evoluzione degli Accordi di Libero Scambio (ALS) siglati dall’UE, soprattutto nell’ultimo periodo, con molti accordi di portata enorme ancora in fase di transizione o implementazione, e dal definitivo superamento del periodo transitorio del sistema degli Esportatori Registrati (REX) nell’ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), che ha invece concluso l’ambizioso progetto di creare una banca dati mondiale di esportatori registrati su sistemi condivisi, i quali sono gli unici soggetti legittimati a spedire merci di origine preferenziale (nell’UE e non solo).
Per rendere il quadro normativo più fluido, l’intera sezione del codice doganale dedicata all’origine preferenziale è stata ristrutturata in sottosezioni tematiche, con una trasformazione profonda e particolarmente sfidante; all’interno del testo vengono infatti introdotte definizioni armonizzate e standardizzate per concetti cardine del commercio estero: da “documento relativo all’origine” a “regime preferenziale”, passando per le figure di “fornitore”, “acquirente” e per la nozione tecnica di “carattere originario” delle merci.
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2) Dichiarazioni del Fornitore: Dati Standard e Nuovi Controlli
Una delle novità operative più rilevanti riguarda le dichiarazioni del fornitore, lo strumento con cui chi produce o commercializza beni attesta il carattere originario delle merci a favore dell’esportatore, oggi divise in quattro modelli, due singoli e due di lungo periodo, tre dei quali di fatto poco utilizzati e complessi da comprendere nelle finalità.
- Standardizzazione: le dichiarazioni non saranno più libere nella forma (attualmente, il testo è vincolato, ma la forma in concreto di rilascio è libera; si pensi al caso della firma o dell’individuazione delle merci cui la dichiarazione si riferisce), ma dovranno basarsi su un elenco di dati standardizzati e codificati (strutturati nell’Allegato 22-15 del regolamento), pensati per favorire lo scambio telematico tra i sistemi gestionali delle aziende, per confluire nelle scritture in maniera standard e con tracciati predeterminati.
- Cooperazione Doganale: viene introdotta una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa molto stringente tra le autorità doganali degli Stati membri. Se una dogana chiederà la verifica di una dichiarazione a un’autorità di un altro Paese UE, quest’ultima avrà 120 giorni di tempo per rispondere. In caso di mancato riscontro o di informazioni insufficienti, la dichiarazione del fornitore decadrà automaticamente, con il rischio di far perdere il beneficio tariffario all’esportazione.
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3) Soglie di Valore, Sistema REX e Semplificazioni per i Privati
Il regolamento interviene altresì sulle soglie monetarie e sulle formalità dichiarative, introducendo un mix di rigore e flessibilità:
- Obbligo REX: resta confermata la soglia dei 6.000 euro entro la quale un operatore non registrato può compilare una dichiarazione di origine. Se, tuttavia, un accordo commerciale preferenziale tra l’UE e un Paese terzo dispone esplicitamente che gli esportatori debbano indicare il loro numero di identificazione nel documento relativo all’origine indipendentemente dal valore delle merci esportate, non si applica il valore soglia. Inoltre, per gli esportatori già registrati nel sistema REX (sia europei che SPG), cade ogni franchigia informativa: il numero REX dovrà sempre essere indicato sulle attestazioni, a prescindere dal valore della spedizione.
- Controlli basati sul rischio: per le verifiche nel sistema SPG viene eliminata la vecchia distinzione tra controlli “a campione” e “per ragionevoli dubbi”. In linea con le moderne tecniche di compliance, l’attività doganale si baserà esclusivamente su una rigorosa analisi del rischio, che si suppone valorizzerà i soggetti AEO e quelli aventi pari certificazioni in paesi terzi.
Flessibilità ed Esenzioni: viene estesa a tutti i regimi la possibilità di accettare documenti di origine scaduti, a patto che le merci siano state presentate in dogana prima della scadenza e che la domanda sia formalizzata entro due anni dal rilascio. Per i flussi non commerciali (privati), le esenzioni dall’obbligo di presentare prove dell’origine vengono armonizzate a 500 euro per le piccole spedizioni e a 1.200 euro per i beni nei bagagli dei viaggiatori
4) La Svolta Tecnologica: Nasce la Piattaforma “e-PoC UE”
Il perno della trasformazione digitale è però rappresentato dall’istituzione del sistema e‑PoC UE (electronic Proof of Origin), una piattaforma informatica centralizzata, gestita dalla Commissione europea, destinata a dematerializzare il rilascio e la gestione delle prove di origine, sostituendo progressivamente i tradizionali certificati cartacei (come i certificati di circolazione EUR.1).
Il sistema e‑PoC UE non sarà un sistema isolato, ma opererà in totale interconnessione con le dogane nazionali dei singoli Stati membri attraverso la piattaforma di scambio EU CSW-CERTEX (lo Sportello Unico Doganale Europeo).
Questa interconnessione permetterà di effettuare controlli automatici e in tempo reale tra i certificati di origine elettronici e le dichiarazioni doganali presentate in sede di sdoganamento, aumentando l’efficienza e l’affidabilità delle verifiche.
5) Il Cronoprogramma: Le Tappe della Transizione (2026-2033)
Per consentire ad aziende e software house di adeguare i propri sistemi informatici, la Commissione ha previsto un’applicazione fortemente scaglionata nel tempo, con impatti per le imprese, tuttavia, previsti come di estremo rilievo anche con riferimento alle prime milestones (i.e. dicembre 2027, giugno 2028):
- 23 Giugno 2026: Entrata in vigore formale del Regolamento (UE) 2026/1183;
- 23 Dicembre 2027: Applicazione generale della riforma procedurale dell’origine.
- 23 Giugno 2028: Obbligo di utilizzo dei nuovi dati standardizzati per le dichiarazioni del fornitore.
- 26 Giugno 2030: Gli operatori UE e le dogane dovranno usare obbligatoriamente il sistema e-PoC UE per i certificati EUR.1 nell’ambito della Convenzione PEM (Paneuromediterranea).
- 23 Giugno 2032: Estensione dello scambio telematico tramite e-PoC UE ai Paesi terzi contraenti della Convenzione PEM.
- 29 Giugno 2033: Piena operatività dei controlli automatizzati e dell’interscambio dati totale tra e-PoC UE e sistemi nazionali.
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