Donazione a causa di morte: cos’è, com’è regolata


Definizione legale

La donazione a causa di morte è un atto di liberalità con cui il disponente attribuisce a un terzo un diritto patrimoniale, subordinando però l’efficacia — o addirittura il perfezionamento — del trasferimento alla propria morte.

La figura non trova una disciplina autonoma nel codice civile italiano, che definisce la donazione come il contratto con cui una parte arricchisce l’altra disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione verso di essa per spirito di liberalità (art. 769 c.c.), e che al contempo vieta, sotto pena di nullità, qualsiasi convenzione con cui taluno disponga della propria successione (art. 458 c.c.).

Il punto nevralgico è proprio questo: a seconda della struttura concreta dell’atto, la donazione che fa riferimento alla morte del donante può essere perfettamente lecita oppure radicalmente nulla. La distinzione non è terminologica, ma sostanziale.


La distinzione che conta: si moriar versus mortis causa in senso proprio

Il diritto italiano conosce due figure che spesso vengono confuse nella pratica.

La donazione si moriar è il contratto con cui il donante trasferisce un diritto attualmente e irrevocabilmente, limitandosi a subordinare la produzione degli effetti alla condizione della propria morte. Il contratto è perfetto fin dalla stipula: crea obbligazioni, vincola le parti, e la morte del donante funge semplicemente da condizione sospensiva — un evento futuro e incerto al cui verificarsi l’atto già concluso dispiega la sua efficacia. Questa struttura è valida e non ricade nel divieto dei patti successori [Cass. n. 2619/1976].

La donazione a causa di morte in senso tecnico è, invece, quella in cui la morte rappresenta l’elemento causale dell’attribuzione: il contratto non è perfetto né vincolante finché il donante è in vita, l’oggetto è il residuo patrimoniale al momento del decesso, e il beneficiario acquista un diritto solo in quanto sopravviva al disponente. In questo caso la morte non è semplice condizione, ma assurge a presupposto costitutivo del negozio. Un atto così strutturato produce gli effetti tipici di una disposizione mortis causa e cade nel divieto dell’art. 458 c.c., con conseguente nullità assoluta.

La Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo una serie di criteri per distinguere i due casi: occorre verificare se il vincolo giuridico creato miri a costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti su una successione non ancora aperta; se l’oggetto sia considerato dalle parti come parte della futura eredità; se il promittente intenda provvedere alla propria successione privandosi dello ius poenitendi; se il trasferimento debba avvenire a titolo di eredità o legato [Cass. n. 14110/2021].

Più di recente, la Corte ha precisato che la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione — che deve riguardare l’id quod superest — sia sul soggetto beneficiario, che deve essere individuato solo in quanto sopravviva all’apertura della successione [Cass. n. 722/2024].

Forma e requisiti

Una donazione si moriar valida deve rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali della donazione ordinaria. Ciò significa atto pubblico notarile con presenza di due testimoni, pena la nullità (art. 782 c.c.). L’accettazione può avvenire nell’atto stesso o con atto pubblico separato, nel qual caso la donazione si perfeziona solo dal momento in cui l’accettazione viene notificata al donante.

Poiché il contratto deve essere irrevocabile sin dall’origine, il donante non può riservarsi la facoltà di riprendere il bene semplicemente perché è ancora in vita: se lo fa, la struttura dell’atto tende a trasformarsi in una disposizione mortis causa vera e propria, con tutti i rischi di nullità che ne derivano.

La linea di confine, nella pratica notarile, passa proprio dalla redazione delle clausole: la formulazione dell’atto è determinante.

Conseguenze della nullità

Quando l’atto viene qualificato come patto successorio istitutivo, la nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento, senza limiti di prescrizione.

Fa eccezione il caso previsto dall’art. 799 c.c.: gli eredi o aventi causa del donante che, conoscendo la causa di nullità, abbiano dopo la morte del donante confermato la donazione o vi abbiano dato volontaria esecuzione, non possono più far valere tale nullità.

Va tenuto presente che, anche per le donazioni valide, i legittimari conservano sempre il diritto di esperire l’azione di riduzione qualora la donazione leda la quota loro riservata dalla legge (art. 555 c.c.): la validità della donazione si moriar non mette al riparo da questa eventualità.

Profili di diritto internazionale privato

Sul piano europeo, la distinzione tra donazione inter vivos e atto mortis causa rileva ai fini del Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni transfrontaliere.

La Corte di Giustizia ha chiarito che un contratto con cui una persona prevede il trasferimento futuro della proprietà di un bene immobile alla sua morte costituisce un “patto successorio” ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. b) del Regolamento, con conseguente applicazione della disciplina successoria e non di quella sulle donazioni.

Questo significa che, in presenza di elementi di internazionalità, la qualificazione dell’atto assume rilievo diretto sulla legge applicabile e sulla competenza giurisdizionale.

Donazione a causa di morte - Definizione legale

Domande frequenti

Una donazione che si perfeziona solo alla mia morte è sempre nulla?

Non necessariamente: dipende dalla struttura dell’atto. Se il contratto è irrevocabile e vincolante già al momento della stipula e la morte funge solo da condizione sospensiva degli effetti, la donazione è valida. È nulla solo se la morte costituisce il presupposto causale dell’attribuzione, cioè se il negozio non produce alcun effetto — nemmeno prodromico — finché il donante è in vita.

Qual è la differenza pratica tra una donazione si moriar e un legato testamentario?

Con la donazione si moriar il beneficiario acquisisce un’aspettativa giuridicamente protetta già al momento della stipula, mentre con il legato testamentario il testatore può sempre revocare la disposizione fino all’ultimo. Inoltre, la donazione si moriar si perfeziona con il contratto e richiede l’accettazione del donatario, mentre il legato opera automaticamente all’apertura della successione.

La donazione a causa di morte (nulla) può essere “sanata” dopo la morte del donante?

Gli eredi o aventi causa del donante che, a conoscenza della causa di nullità, abbiano confermato la donazione o vi abbiano dato volontaria esecuzione dopo la morte del donante, non possono più impugnarne la nullità (art. 799 c.c.). Si tratta però di una preclusione soggettiva, non di una sanatoria in senso tecnico: i terzi interessati conservano la legittimazione ad agire.

La donazione si moriar è soggetta all’imposta sulle donazioni?

Sì: trattandosi di un contratto di donazione a tutti gli effetti, è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni al momento in cui produce i suoi effetti traslativi, cioè alla morte del donante. L’aliquota e le franchigie applicabili dipendono dal rapporto di parentela tra donante e donatario, secondo le regole ordinarie del D.Lgs. n. 346/1990.

I legittimari possono contestare una donazione si moriar che lede la loro quota?

Sì: la validità dell’atto non impedisce ai legittimari di agire in riduzione se la donazione eccede la quota disponibile del patrimonio del donante, calcolata al momento dell’apertura della successione. L’azione di riduzione segue le regole ordinarie (art. 555 c.c.) e si esercita dopo la morte del donante.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Art. 458 c.c. (divieto di patti successori), R.D. 16 marzo 1942, n. 262
  • Art. 769 c.c. (definizione di donazione), R.D. 16 marzo 1942, n. 262
  • Art. 782 c.c. (forma della donazione), R.D. 16 marzo 1942, n. 262
  • Cass. civ., Sez. II, n. 2619 del 9 luglio 1976 (donazione si moriar e patti successori)
  • Cass. civ., n. 14110/2021 (criteri per qualificare il patto successorio)
  • Cass. civ., n. 722 del 9 gennaio 2024 (atto mortis causa: incidenza causale della morte)

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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