Dal periodo d’imposta 2026 cambia la definizione dei soggetti assimilati alle holding industriali. Il D.Lgs. n. 148/2026 introduce nell’articolo 162-bis del TUIR un nuovo test quantitativo: le attività finanziarie non rivolte al pubblico assumono carattere prevalente quando i relativi ricavi e altri proventi superano il 50% di quelli complessivi. Restano tuttavia da chiarire le voci da inserire nel calcolo, con particolare riguardo a dividendi e proventi finanziari. [Con allegata check list operativa]
Nel presente intervento affronteremo il tema della nuova definizione delle holding industriali. Questa nuova definizione, pur riguardando casistiche invero poco frequenti, solleva sicuramente qualche elemento di incertezza. L’intervento normativo, infatti, necessita senza dubbio di qualche chiarimento interpretativo, probabilmente da parte dell’Ufficio.
Prima di affrontare la questione è il caso di fare un veloce cenno alla definizione delle società di partecipazione non finanziaria.
Le categorie dell’articolo 162-bis del TUIR – Le società di partecipazione non finanziaria e i loro vicini di casa
L’art. 162-bis del TUIR esordisce specificando che la definizione rileva ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. La definizione, tuttavia, è utilizzata anche ai fini delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.
L’articolo 162-bis, comma 1, – articolo 161 del D.Lgs. 16/9/2026 n. 117 in vigore da 1/1/2027 – individua tre categorie:
- alla lettera A, gli intermediari finanziari;
- alla lettera B, le società di partecipazione finanziaria;
- alla lettera C, le società di partecipazione non finanziaria.
Le holding industriali e di famiglia ricadono all’interno della lettera C. La lettera A e la lettera B rappresentano i nostri “vicini di casa”, soggetti che è utile conoscere ma di cui ci si può poi dimenticare. Tuttavia, per una visione d’insieme dei soggetti ricompresi nell’articolo 162-bis, proponiamo un sintetico richiamo anche degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione ricompresi alle lettere A e B.
⏱️ Hai fretta? L’articolo in 10 secondi
🏢
Soggetti assimilati
Sono società che esercitano determinate attività finanziarie non rivolte al pubblico.
📊
Nuovo income test
Dal 2026 la prevalenza è misurata utilizzando ricavi e altri proventi.
➗
Soglia oltre il 50%
I proventi delle attività rilevanti devono superare la metà dei proventi complessivi.
💶
Attività infragruppo
Rilevano, tra l’altro, finanziamenti e garanzie esercitati nell’ambito del gruppo.
⚠️
Nessun automatismo
Una garanzia occasionale non equivale necessariamente all’esercizio di un’attività finanziaria.
Gli intermediari finanziari della lettera a)
Lettera A – Intermediari finanziari. La norma suddivide gli intermediari finanziari della lett. A in quattro sottocategorie:
- Punto 1: Banche e soggetti affini (banche italiane, capogruppo di gruppi bancari — ovvero le holding che controllano le banche —, SIM, SGR e istituti di moneta elettronica).
- Punto 2: Confidi minori.
- Punto 3: Operatori del microcredito.
Ci si potrebbe chiedere perché, a fronte di un raggruppamento generale al punto 1 (banche, holding di banche, SIM, SGR), sia stato previsto un punto specifico per soggetti più piccoli come confidi minori e operatori del microcredito. In realtà, non c’è una ragione particolare se non, probabilmente, il fatto che vi saranno altre norme li richiamano ed è quindi necessaria una loro identificazione puntuale.
- Punto 4: Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari diversi da quelli di cui al punto 1. Si tratta sostanzialmente delle holding dei confidi minori e delle holding degli operatori del microcredito.
Le società di partecipazione finanziaria della lettera b)
Lettera B – Società di partecipazione finanziaria – Nella seconda categoria, le, rientrano i soggetti che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. La definizione dei soggetti ricompresi nella Lett. B è simile a quella del punto 4, della precedente lett. A. In realtà, il punto 4 della lettera A è un sottoinsieme della lettera B, la quale ricomprende, a mero titolo di esempio:
- Le holding dei confidi minori e degli operatori del microcredito;
- Le holding degli istituti di moneta elettronica;
- Le holding che detengono partecipazioni non di controllo (ad esempio di collegamento) in banche.
Richiamati i soggetti contemplati dall’art. 162 – bis, comma 1, lett. a) e lett. b), possiamo calarci nella successiva lettera C, ovvero nel nostro mondo, quello delle holding industriali o di famiglia.
Holding industriali e soggetti assimilati alle holding
Lettera C – Società di partecipazione non finanziaria e assimilate. Anche l’ambito delle holding industriali si suddivide in sottogruppi. Vengono individuate due categorie:
– numero 1: Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti che non sono intermediari finanziari (le holding industriali che detengono partecipazioni in società operative industriali o commerciali)
– numero 2: I soggetti assimilati. Tra questi rientrano, ad esempio, le società di factoring di gruppo, le captive di gruppo, le società che rilasciano garanzie al gruppo e le finanziarie di marca (soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, ma nei confronti del gruppo di appartenenza).
Le modalità di calcolo della prevalenza – Come si calcola la prevalenza per le holding
Un soggetto ricade all’interno della lettera B o C, n. 1, se, rispettivamente, l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (per la lett. B) o l’esercizio dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti che non sono intermediari finanziari (lett. C), avviene in via esclusiva o prevalente.
E’, quindi, necessario capire quanto l’attività si può dire svolta in modo prevalente.
Asset test
Pa
Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo
Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:
- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link









