#Finsubito news dalla rete – Liquidazione controllata dei debiti: come funziona


Non tutte le posizioni debitorie si possono sistemare con un piano. Quando il patrimonio è poco e il reddito non basta a sostenere un pagamento rateale credibile, il Codice della crisi offre una strada diversa: la liquidazione controllata dei debiti, disciplinata dagli articoli 268 e seguenti. È la procedura che molti conoscono come l’ultima spiaggia, e che invece in diversi casi è la prima scelta sensata, perché conduce alla cancellazione dei debiti residui in un tempo definito.

Che cosa è la liquidazione controllata dei debiti

Il meccanismo è lineare: il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, un liquidatore nominato dal tribunale lo vende e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni, e al termine il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione da quanto non è stato pagato.

La differenza rispetto alle procedure di composizione — la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore — è nell’impostazione. Là si propone un piano e si cerca di conservare il patrimonio pagando una parte del debito; qui il patrimonio si liquida. Per questo il Codice la colloca in posizione residuale: prima si verifica se esista un piano sostenibile, e la ristrutturazione dei debiti del consumatore è spesso la verifica da fare per prima.

Chi può chiederla, e chi altro può chiederla al posto tuo

La domanda la presenta il debitore in stato di sovraindebitamento, con ricorso al tribunale competente. Ma l’articolo 268 prevede anche l’ipotesi inversa, quella che molti scoprono troppo tardi: se il debitore è in stato di insolvenza, può essere un creditore a chiedere l’apertura della liquidazione controllata, e può farlo anche mentre sono già in corso pignoramenti individuali.

Su questa ipotesi la legge pone due condizioni.

  • Una soglia di importo. Quando è il creditore a chiedere la procedura, questa non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori sono inferiori a 50.000 euro. La soglia è soggetta ad aggiornamento periodico.
  • L’attestazione dell’OCC sull’attivo. Se il creditore agisce contro una persona fisica, la procedura non si apre quando l’Organismo di composizione della crisi, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire alcun attivo da distribuire, nemmeno promuovendo azioni giudiziarie. Il debitore deve eccepire questa impossibilità entro la prima udienza; se dimostra di avere già chiesto l’attestazione e questa non è ancora pronta, il giudice può concedere un termine non superiore a sessanta giorni per depositarla.

Vale la pena notare la simmetria: quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre soltanto se l’OCC attesta il contrario, cioè che un attivo da distribuire si può ricavare, anche in via giudiziale. Dove non c’è nulla da liquidare la strada non è questa, ma quella dell’esdebitazione del debitore incapiente.

Cosa non finisce nella liquidazione

È la domanda che tutti pongono per prima, e la risposta è meno drastica di quanto si teme. L’articolo 268 esclude espressamente dal patrimonio liquidabile:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
  • i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari, ma soltanto entro i limiti che il giudice fissa come necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale, salvo quanto previsto dall’articolo 170 del codice civile;
  • le cose che la legge dichiara non pignorabili.

C’è poi un effetto che incide subito sui conti: dal deposito della domanda si sospende, ai soli fini del concorso, la maturazione degli interessi convenzionali e legali fino alla chiusura della procedura, con le eccezioni previste per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. In una posizione dove gli interessi corrono da anni, è una differenza che si vede.

Come si svolge e quanto dura

Aperta la procedura, il liquidatore amministra il patrimonio di liquidazione, redige ed esegue il programma di liquidazione, riferisce al giudice delegato con relazioni periodiche — ogni sei mesi — e alla fine presenta il rendiconto. Le relazioni non sono una formalità: il mancato deposito è causa di revoca dell’incarico e incide sul compenso.

Il dato più rilevante per chi valuta se intraprendere questa strada riguarda la durata dell’effetto liberatorio. L’articolo 282 del Codice stabilisce che nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura oppure, in anticipo, decorsi tre anni dall’apertura della procedura. Opera di diritto: il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, e ai creditori ammessi è riconosciuta la possibilità di presentare osservazioni entro quindici giorni. Contro il decreto è ammesso reclamo nel termine di trenta giorni.

I limiti all’esdebitazione

Il beneficio non è automatico in senso assoluto. L’articolo 282 richiede che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 280 e preclude l’esdebitazione a chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i reati indicati dall’articolo 344, nonché a chi abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’esdebitazione, inoltre, non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni liquidatorie già avviate.

Tradotto in pratica: la condotta del debitore conta, e conta la ricostruzione documentale di come l’indebitamento si è formato. È su quel terreno che le procedure si vincono o si perdono, molto più che sulla scelta nominale dello strumento.

Quale strada conviene valutare

La liquidazione controllata non è l’alternativa peggiore: è l’alternativa giusta quando non ci sono le condizioni per un piano, oppure quando il patrimonio da liquidare è comunque destinato a essere aggredito dai creditori e tanto vale che lo sia una volta sola, dentro una procedura che si chiude con la cancellazione del residuo. Diventa invece una scelta sbagliata quando un piano sarebbe stato possibile e non è stato esplorato.

La verifica si fa sui numeri: composizione del debito, natura dei creditori, beni intestati, reddito disponibile, carico familiare. Sul sito trova un quadro generale delle procedure nella pagina dedicata alla crisi da sovraindebitamento e un approfondimento sulla competenza del Tribunale di Napoli in materia di sovraindebitamento. Lo studio, che ha sede a Napoli e assiste in tutta Italia, esamina in via preliminare la documentazione e la posizione debitoria per indicare quale procedura sia effettivamente praticabile: per fissare l’esame si può scrivere dalla pagina dei contatti. Chi preferisce partire da una lettura divulgativa del tema trova materiale dedicato su Sovraindebitamento.info.

Avv. Elio Errichiello


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