Il braccio di ferro è giunto alle battute decisive. Arriva oggi al voto finale di approvazione la riforma europea dei diritti dei passeggeri che punta a riscrivere le regole del gioco ferme al Regolamento CE 261/2004. La nuova norma per ridefinire radicalmente i rapporti tra viaggiatori, compagnie aeree e intermediari. Un passaggio normativo delicatissimo che si inserisce nel più ampio pacchetto UE sulla mobilità e sui servizi digitali di trasporto. Il gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) ha confermato ufficialmente il via libera al nuovo testo, sancendo la vittoria della linea del rigore a tutela dei consumatori rispetto alle richieste di deregolamentazione avanzate dalle compagnie aeree.
A rimarcare la portata politica del compromesso è Andrey Novakov, eurodeputato e capo negoziatore dell’Aula di Strasburgo sui diritti dei passeggeri aerei: “Il Parlamento Europeo ha promesso ai passeggeri che i loro diritti non sarebbero stati compromessi e noi non ci siamo arresi. La decisione degli Stati membri dell’Ue lo conferma. La soglia delle tre ore è mantenuta. Il risarcimento è mantenuto. Sono stati aggiunti nuovi diritti rispetto allo status quo“.
Il testo modernizzato non si limita a proteggere le conquiste storiche del vecchio ordinamento, ma introduce una serie di tutele inedite che spaziano dalla gestione dei bagagli all’assistenza a terra, fino alla semplificazione burocratica per i reclami. Vediamo cosa prevede esattamente il testo, quali sono i nodi politici ed economici dello scontro tra compagnie e istituzioni, e soprattutto: cosa cambierà concretamente per chi viaggia?
Cosa prevede la riforma: i pilastri del testo
L’obiettivo di Bruxelles è colmare i vuoti normativi emersi nell’ultimo ventennio (esasperati dai blocchi della pandemia) e proteggere i viaggiatori in un mercato sempre più digitalizzato e frammentato. I punti chiave includono:
- Trasparenza sui bagagli e costi nascosti: Uniformità dei criteri per i bagagli a mano e stop alle commissioni “sorpresa” a fine prenotazione.
- Biglietti multimodali protetti: Regole chiare per chi acquista un unico viaggio combinando treno, aereo o bus. Se il primo mezzo ritarda e fa perdere la coincidenza successiva, scattano tutele di riprotezione standardizzate.
- Gestione centralizzata dei rimborsi: Obblighi stringenti per accelerare le restituzioni di denaro in caso di cancellazione, eliminando i rimpalli di responsabilità tra vettori e agenzie di viaggio online (OTA).
- Tutela per i passeggeri a mobilità ridotta (PRM): Standard di assistenza gratuiti obbligatori e sanzioni severe per il danneggiamento di sedia a rotelle o ausili medici.
Lo scontro: cosa chiedevano le compagnie aeree e cosa hanno ottenuto
Il vero terreno di scontro politico ha riguardato la soglia oraria per i risarcimenti monetari in caso di ritardo.
Cosa chiedevano i vettori
Le compagnie aeree (sia le Major rappresentate da IATA, sia i colossi low-cost) hanno esercitato forti pressioni sul Consiglio dell’UE per innalzare la soglia minima del ritardo che dà diritto all’indennizzo cash (attualmente fissata a 3 ore). La richiesta era di portarla a 5 o addirittura 9 ore per i voli a lungo raggio, lamentando perdite miliardarie dovute a fattori spesso indipendenti dalle loro responsabilità immediate (come gli scioperi del controllo del traffico aereo o il maltempo).
Cosa hanno ottenuto (e le “Linee Rosse” del Parlamento)
Il Consiglio dell’UE ha parzialmente appoggiato una linea di flessibilità sui ritardi, ma ha trovato il duro sbarramento del Parlamento Europeo, che ha blindato i diritti acquisiti dai consumatori.
Nel compromesso finale:
- Le compagnie non hanno ottenuto la cancellazione dei risarcimenti per i ritardi brevi sulle tratte standard.
- Hanno ottenuto però una maggiore precisione nella definizione di “circostanze eccezionali” (es. problemi tecnici non strutturali o restrizioni improvvise dello spazio aereo), riducendo le zone grigie che prima portavano a infiniti contenziosi legali.
- È stato confermato il principio di limitazione della responsabilità sui viaggi multimodali: un vettore risponde finanziariamente solo per la propria tratta, a meno che non sia stato venduto un biglietto integrato nativo, sollevando parzialmente le compagnie aeree dai costi causati dai ritardi del trasporto ferroviario locale.
Cosa prevede la riforma sui diritti dei passeggeri in 6 punti
1. Pilastri storici confermati (Nessun passo indietro)
- Soglia del ritardo a 3 ore: Resta invariato il limite temporale oltre il quale il passeggero ha diritto al risarcimento economico per i ritardi subiti.
- Indennizzi monetari garantiti: Respinta la proposta dei vettori di sostituire sistematicamente i risarcimenti cash con forme di compensazione alternative obbligatorie.
2. Riprogrammazione e voli in coincidenza
- Ricerca attiva di alternative: In caso di cancellazione, le compagnie aeree sono obbligate a cercare attivamente mezzi di trasporto alternativi, inclusa la riprotezione su voli di altri vettori concorrenti.
- Fai-da-te tutelato: Se la compagnia non provvede tempestivamente, i passeggeri hanno il diritto di organizzare autonomamente la riprogrammazione del viaggio ottenendo il successivo rimborso.
- Coincidenze perse: Vengono introdotti diritti e tutele chiaramente sanciti dalla legislazione europea per chi perde un volo di collegamento a causa del ritardo della tratta precedente.
- Declassamento: Maggiori diritti di risarcimento economico nel caso in cui il passeggero venga spostato in una classe inferiore rispetto a quella prenotata.
3. Trasparenza, burocrazia e rimborsi
- Scadenze certe per i reclami: Fissati termini temporali perentori entro i quali le compagnie devono elaborare e liquidare le richieste di risarcimento.
- Giro di vite sui voucher: Norme molto più rigorose e vincolanti per l’utilizzo dei buoni, che non potranno essere imposti arbitrariamente al posto del denaro.
- Correzione del nome gratuita: Introdotta la possibilità di correggere gratuitamente piccoli errori di battitura del nome sul biglietto aereo.
- No all’obbligo di App o Account: I passeggeri mantengono il diritto di viaggiare e ottenere la carta d’imbarco senza essere obbligati a scaricare applicazioni digitali o a creare account online.
- Istruzioni trasparenti: Obbligo di informazione elettronica chiara sui diritti del passeggero e sulle modalità esatte per presentare una richiesta di indennizzo.
4. Bagagli ed effetti personali
- Miglioramento generale delle tutele: Maggiore protezione e garanzie di rimborso per lo smarrimento o il danneggiamento degli effetti personali.
- Strumenti musicali: Viene regolamentata la possibilità di trasportare strumenti musicali direttamente in cabina, a patto che vengano rispettate determinate condizioni di sicurezza e spazio.
5. Persone con esigenze specifiche e mobilità ridotta (PRM)
- Assistenza e posti garantiti: Diritto all’assistenza prioritaria e alla riprogrammazione del viaggio con la garanzia di avere posti assegnati accanto ai propri accompagnatori o familiari.
- Attrezzature mediche protette: Incrementata la tutela e le sanzioni per il danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità.
- Indennizzo per disservizi: Previsto un risarcimento specifico in caso di assistenza inadeguata o non prestata secondo gli standard previsti.
6. Gestione delle emergenze e vita a terra
- Regolamentazione dei ritardi in pista: Nuove regole e limiti orari per garantire comfort, aerazione e protezione ai passeggeri bloccati a bordo dell’aeromobile prima del decollo o dopo l’atterraggio.
- Piani di emergenza aeroportuali: Gli scali devono adottare requisiti di pianificazione specifici per assicurare un’assistenza logistica dignitosa (cibo, acqua, informazioni) in caso di disservizi di massa.
- Canali di comunicazione diretti: Obbligo per i vettori di predisporre canali di contatto facilmente accessibili per consentire ai passeggeri di esercitare i propri diritti in tempo reale direttamente in aeroporto.
Cosa cambia concretamente per il viaggiatore?
| Situazione | Prima della Riforma | Con la Nuova Riforma |
| Prenotazione tramite agenzie/OTA | In caso di cancellazione, la compagnia rimborsava l’agenzia e il cliente attendeva mesi il rimpallo dei soldi. | Canale diretto e standardizzato. Il rimborso deve essere elaborato entro tempistiche certe, indipendentemente da dove si è acquistato il titolo. |
| Viaggio Treno + Aereo | Se il treno ritardava e perdevi il volo, dovevi ricomprare il biglietto aereo a tue spese. | Copertura e assistenza obbligatoria se il biglietto è stato acquistato tramite un servizio multimodale integrato (MDMS). |
| Regole Bagaglio a mano | Tariffe e dimensioni caotiche, variabili da compagnia a compagnia, spesso scoperte solo al gate. | Criteri di trasparenza armonizzati a livello UE per evitare balzelli ingiustificati sui bagagli standard. |
Quando si vota e tempi di entrata in vigore
La complessa macchina legislativa europea prevede step precisi prima che i passeggeri possano effettivamente far valere i nuovi diritti:
Negoziati di Trilogo – Fine 2025 – Inizio 2026
Fase di armonizzazione dei testi e compromesso politico definitivo tra Parlamento Europeo, Consiglio dell’UE e Commissione.
Voto di Approvazione Formale – Metà 2026
Oggi, 15 giugno, il testo definitivo viene sottoposto al voto in sessione plenaria al Parlamento Europeo e all’adozione formale da parte del Consiglio.
Pubblicazione e Vacatio Legis – Fine 2026
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Di norma, i regolamenti entrano in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.
Piena Applicazione, 2027 – 2028
Periodo di transizione (solitamente dai 12 ai 24 mesi) per consentire alle compagnie aeree, agli aeroporti e ai sistemi di distribuzione dei biglietti (GDS) di adeguare i propri software e le policy interne.
L’impatto sul turismo organizzato: Per i tour operator e le agenzie di viaggio italiane, la riforma rappresenta un’arma a doppio taglio. Se da un lato semplifica la gestione dei rimborsi aerei per i pacchetti turistici, dall’altro impone standard di trasparenza digitali (regolamento SDBTR e servizi MDMS) che costringeranno anche i canali di vendita intermediati ad adeguare rapidamente i propri sistemi di prenotazione.
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Domenico Palladino
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