Pubblicato in GU n 138/2026 il DM 22 maggio dell’Agricoltura con le regole per il contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche.
Il decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese esercenti l’attività di pesca di cui all’art. 2 un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ ittica, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto de carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
2) Tax credit gasolio imprese ittiche: regole per le domande
Ti consigliamo anche i nostri applicativi:
Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:
Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it
1) Tax credit gasolio imprese ittiche: i beneficiari
Possono beneficiare le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite dall’art. 2 della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, attive nel settore della pesca professionale.
Possono accedere al contributo le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b) le imprese che rientrano nei casi esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 33 del 2026, si considera rientrante nel contributo straordinario esclusivamente l’acquisto di gasolio e di benzina per l’alimentazione del naviglio peschereccio, con esclusione del gasolio e della benzina destinato a ogni altro impiego.
Ti consigliamo anche i nostri applicativi:
Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:
Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it
2) Tax credit gasolio imprese ittiche: regole per le domande
Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
Con circolare della Direzione generale PEMAC, da emanarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, sono comunicate le date entro le quali, a pena di esclusione, può essere presentata la domanda, nonche’ le relative istruzioni operative.
L’arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non puo’ essere inferiore a trenta giorni.
La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) anagrafica dell’impresa, con l’indicazione delle unita’ da pesca dalla stessa armate;
b) ammontare delle spese sostenute dall’impresa richiedente per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio dell’attivita’ ittica dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026;
c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi;
d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensita’ di aiuto piu’ elevata, o dell’importo di aiuto piu’ elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo e’ stata impiegata esclusivamente per l’alimentazione del naviglio peschereccio;
f) dichiarazione di regolarita’ fiscale;
g) dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
h) dichiarazione di non rientrare nei casi di esclusione di cui all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
Il richiedente allega alla domanda:
a) copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina effettuate nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026;
b) quietanza di pagamento delle fatture o altro documento idoneo a comprovare il pagamento delle stesse;
c) estratto, in copia, del «libretto di controllo» del carburante per il periodo oggetto di contribuzione.
Nello stesso termine i soggetti interessati possono:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente richiesto.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link





