Bonus gasolio imprese ittiche: regole per le domande


Pubblicato in GU n 138/2026 il DM 22 maggio dell’Agricoltura con le regole per il contributo  sotto  forma  di  credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle  imprese ittiche.

Il decreto reca le  disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese esercenti l’attività  di pesca di  cui all’art. 2  un contributo  straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ ittica,  fino al 20 per  cento  della  spesa  sostenuta per l’acquisto de  carburante effettuato nei  mesi  di  marzo,  aprile  e maggio  dell’anno  2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

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1) Tax credit gasolio imprese ittiche: i beneficiari

Possono beneficiare le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite  dall’art. 2  della  raccomandazione della Commissione  6  maggio   2003,   n. 2003/361/CE, attive nel settore della pesca professionale.
Possono accedere al contributo le imprese indipendentemente  dalla  forma  giuridica  e  dal  regime  contabile adottato.
Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese destinatarie  di  ordini  di  recupero  pendenti  a seguito di una precedente decisione della  Commissione  che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) le imprese che  rientrano  nei  casi  esclusi  dall’ambito  di applicazione dell’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
Ai sensi dell’art. 4  del  decreto-legge  n.  33  del  2026,  si considera  rientrante  nel  contributo  straordinario esclusivamente l’acquisto di gasolio e di benzina per l’alimentazione  del  naviglio peschereccio, con esclusione del gasolio e della benzina destinato  a ogni altro impiego.                                                    

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2) Tax credit gasolio imprese ittiche: regole per le domande

Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati presentano domanda  alla Direzione generale della pesca marittima  e dell’acquacoltura  (PEMAC) del Ministero  dell’agricoltura, della  sovranita’ alimentare  e  delle foreste, esclusivamente tramite la  piattaforma  telematica  attivata sul sito istituzionale del medesimo Ministero. 

Con  circolare  della Direzione generale  PEMAC,  da  emanarsi  entro  dieci  giorni  dalla pubblicazione  del  presente   decreto  e  pubblicata  sul  sito istituzionale del Ministero, sono comunicate le date entro le  quali, a pena di esclusione, può  essere presentata la domanda,  nonche’  le relative istruzioni operative. 

L’arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non puo’ essere inferiore a trenta giorni.
La domanda contiene le seguenti informazioni, rese  nella  forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445:

a) anagrafica dell’impresa, con  l’indicazione  delle  unita’  da pesca dalla stessa armate;

b) ammontare delle spese sostenute dall’impresa  richiedente  per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio dell’attivita’ ittica dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026;

c) eventuale fruizione di altri aiuti di  Stato  e  di  aiuti  de minimis in relazione ai medesimi costi;

d) nel caso di  fruizioni  di  ulteriori  aiuti  ai  sensi  della lettera  precedente,  dichiarazione  che  il  relativo   cumulo   non determina il superamento dell’intensita’ di  aiuto  piu’  elevata,  o dell’importo di  aiuto  piu’  elevato,  consentiti  dalla disciplina europea di riferimento;

e) dichiarazione che il gasolio  e/o  la  benzina  oggetto  della domanda  di  contributo  e’  stata   impiegata   esclusivamente   per l’alimentazione del naviglio peschereccio;

f) dichiarazione di regolarita’ fiscale;

g) dichiarazione di  non  essere  destinatari  di  un  ordine  di recupero  pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto  illegale  e  incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un  conto bloccato l’importo totale  dell’aiuto  illegittimo  e  incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

h) dichiarazione di non rientrare nei casi di esclusione  di  cui all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
Il richiedente allega alla domanda:

a) copia delle fatture di acquisto del gasolio  e  della  benzina effettuate nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026;

b) quietanza di pagamento delle fatture o altro documento  idoneo a comprovare il pagamento delle stesse;

c) estratto, in copia, del «libretto di controllo» del carburante per il periodo oggetto di contribuzione.
Nello stesso termine i  soggetti  interessati possono:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione  validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d’imposta precedentemente richiesto.                                                     

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