La Legge 18 luglio 2025 n. 106 ha ampliato dal 1° gennaio 2026 il perimetro delle tutele per chi è affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche gravi, introducendo per i lavoratori autonomi la sospensione dell’attività fino a 300 giorni l’anno.
Non ha però colmato il divario che separa il lavoro dipendente da quello autonomo sul versante dell’assistenza ai familiari disabili: i permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 restano riservati ai soli dipendenti, pubblici e privati.
Di seguito il quadro aggiornato al 2026, distinto per le due situazioni più frequenti: il lavoratore autonomo che è egli stesso affetto da patologia grave, e quello che assiste un familiare con disabilità.
1) Lavoratore autonomo con malattia oncologica o invalidante
L’articolo 1, comma 3, della Legge 106/2025 stabilisce che il lavoratore autonomo che svolge la propria attività in via continuativa per un committente, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in presenza di malattia oncologica o di malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un’invalidità pari o superiore al 74 per cento.
La sospensione si applica senza che il rapporto continuativo con il committente si estingua, ampliando significativamente la tutela rispetto al regime ordinario dello Statuto del lavoro autonomo. La certificazione è rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. È possibile avvalersi dei dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico.
Si precisa che la disposizione si applica ai soli lavoratori autonomi con prestazione continuativa verso un committente: non riguarda i professionisti che esercitano esclusivamente con una pluralità di clienti occasionali né, in via generale, coloro iscritti a casse previdenziali private che non operino in regime di collaborazione continuativa.
Sul piano previdenziale, il lavoratore autonomo iscritto alla gestione INPS (artigiani, commercianti, Gestione Separata) con un’invalidità accertata pari o superiore al 74 per cento può accedere all’APE Sociale con almeno trentotto anni di contributi.
Con invalidità pari o superiore all’80 per cento, i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con soli venti anni di contributi, a 56 anni per le donne e a 61 per gli uomini.
Chi è iscritto a casse previdenziali private deve verificare il proprio regolamento, che disciplina autonomamente i requisiti di accesso alle prestazioni per invalidità.
2) Lavoratore autonomo caregiver di familiare con disabilità
Per il lavoratore autonomo che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, il quadro normativo al 2026 non ha subìto variazioni sostanziali rispetto agli anni precedenti. I principali istituti di tutela lavorativa rimangono strutturalmente preclusi.
I tre giorni di permesso mensile retribuito coperti da contribuzione figurativa previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 sono riconosciuti al «lavoratore dipendente, pubblico o privato»: il lavoro autonomo ne è escluso per ragioni strutturali, poiché il meccanismo della retribuzione e della contribuzione figurativa presuppone l’esistenza di un datore di lavoro obbligato agli adempimenti.
Allo stesso modo sono riservati ai dipendenti il congedo straordinario retribuito di due anni previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, le dieci ore annue di permesso aggiuntivo introdotte dall’articolo 2 della Legge 106/2025, il diritto alla sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e la priorità nell’accesso al lavoro agile.
Le agevolazioni concretamente disponibili per l’autonomo caregiver al 2026 sono di natura fiscale e previdenziale.
Sul piano fiscale, spettano indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro:
- la detrazione IRPEF del 19% sulle spese mediche e di assistenza sostenute per il familiare disabile;
- la deduzione integrale delle spese per gli addetti all’assistenza (badanti e assistenti familiari) entro i limiti previsti dal TUIR;
- le agevolazioni per l’acquisto di veicoli adattati: IVA al 4%, detrazione IRPEF del 19% nel limite stabilito, esenzione dal bollo auto;
- l’IVA al 4% sull’acquisto di ausili tecnici e strumenti informatici.
Quanto al bonus barriere architettoniche, l’aliquota del 75% è scaduta il 31 dicembre 2025: dal 2026 gli interventi di abbattimento delle barriere rientrano nel regime ordinario del bonus ristrutturazioni, con aliquota al 36% per la prima casa e al 30% per le seconde case.
Sul piano previdenziale, il lavoratore autonomo iscritto all’INPS che assista da almeno sei mesi un familiare con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 può accedere all’APE Sociale con almeno trent’anni di contributi e un’età minima di 63 anni e 5 mesi.
Anche il beneficio del lavoratore precoce (Quota 41) prevede la categoria dei caregiver tra i lavoratori anticipabili, per gli iscritti all’INPS con almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni. I lavoratori iscritti a casse previdenziali private rimangono esclusi da entrambi gli istituti, salvo regolamenti di categoria più favorevoli.
3) Quadro riepilogativo delle tutele al 2026
Dipendenti e lavoratori autonomi non hanno lo stesso accesso alle tutele previste dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 106/2025.
I dipendenti, che siano malati o assistano un familiare disabile, possono contare su permessi retribuiti, congedi e agevolazioni fiscali.
I lavoratori autonomi, invece, hanno diritto solo alle agevolazioni fiscali e, se iscritti all’INPS, a quelle previdenziali. L’unica novità operativa dal 2026 riguarda chi è egli stesso malato e può sospendere la collaborazione continuativa fino a 300 giorni l’anno. Chi assiste un familiare disabile, in partita IVA, non ha diritto ad alcun permesso o congedo.
La tabella riepiloga nel dettaglio cosa spetta a ciascun profilo.
| Tutela | Dipendente invalido / malato | Dipendente caregiver | Autonomo invalido / malato (≥74% o oncologico) | Autonomo caregiver |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni permesso mensile retribuito (art. 33 co. 3 L. 104/1992) | ✔ Sì | ✔ Sì | ✘ No | ✘ No |
| 2 ore permesso giornaliero retribuito per genitori di minori disabili fino a 3 anni (art. 33 co. 2 L. 104/1992) | ✔ Sì (se genitore) | ✔ Sì (se genitore) | ✘ No | ✘ No |
| Congedo straordinario retribuito 2 anni (art. 42 co. 5 D.Lgs. 151/2001) | ✘ No | ✔ Sì | ✘ No | ✘ No |
| Congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto (L. 106/2025 art. 1 co. 1) | ✔ Sì | ✘ No | ✘ No | ✘ No |
| Sospensione attività fino a 300 giorni/anno (L. 106/2025 art. 1 co. 3) | ✘ No (ha istituti propri) | ✘ No (ha istituti propri) | ✔ Sì (collaborazioni continuative) | ✘ No |
| 10 ore permesso annuo retribuito per cure (L. 106/2025 art. 2) | ✔ Sì | ✔ Sì (se genitore di figlio minorenne malato) | ✘ No | ✘ No |
| Priorità lavoro agile (art. 33 co. 6-bis L. 104/1992) | ✔ Sì | ✔ Sì | ✘ No | ✘ No |
| Scelta sede più vicina al proprio domicilio o a quello dell’assistito (art. 33 co. 5-6 L. 104/1992) | ✔ Sì | ✔ Sì | ✘ No | ✘ No |
| Agevolazioni fiscali (IVA 4%, detrazione 19%, esenzione bollo, deduzione badante) | ✔ Sì | ✔ Sì | ✔ Sì | ✔ Sì |
| Bonus barriere architettoniche | 36% prima casa / 30% seconda casa | 36% prima casa / 30% seconda casa | 36% prima casa / 30% seconda casa | 36% prima casa / 30% seconda casa |
| APE Sociale (solo iscritti INPS) | ✔ Sì (≥74% invalidità, ≥38 anni contributi) | ✔ Sì (caregiver ≥6 mesi, ≥30 anni contributi) | ✔ Sì (≥74% invalidità, ≥38 anni contributi) | ✔ Sì (caregiver ≥6 mesi, ≥30 anni contributi) |
| Pensione vecchiaia anticipata (solo INPS, settore privato, ≥80% invalidità) | ✔ Sì (20 anni contributi, 56/61 anni) | ✘ No | ✔ Sì (20 anni contributi, 56/61 anni) | ✘ No |
| Quota 41 lavoratori precoci (solo iscritti INPS) | ✔ Sì | ✔ Sì | ✔ Sì | ✔ Sì |
Nota bene: le agevolazioni previdenziali (APE Sociale, pensione anticipata, Quota 41) si applicano esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. I professionisti iscritti a casse previdenziali private devono fare riferimento ai regolamenti dei rispettivi enti di previdenza.
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