Gli accordi di ristrutturazione del debito, disciplinati nel sistema del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rappresentano uno strumento negoziale finalizzato a garantire il riequilibrio dell’esposizione debitoria dell’impresa mediante un’intesa con una parte qualificata dei creditori.
Essi, favoriscono il riequilibrio finanziario dell’impresa e, nei casi in cui il risanamento sia praticabile, il mantenimento del presupposto della continuità aziendale.
Trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione
Dal punto di vista contabile, l’OIC 19 “Debiti” dedica l’appendice A alle operazioni di ristrutturazione del debito, qualificandole, lato sensu, come operazioni mediante le quali il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni di carattere economico, effettua una concessione al debitore, in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui lo stesso versa. Tale condizione di difficoltà, rappresenta, dunque, un elemento costitutivo dell’accordo. Affinché si configuri un’operazione di ristrutturazione devono ricorrere, infatti, congiuntamente due condizioni: in primo luogo, come evidenziato, uno stato di difficoltà finanziaria a carico del debitore e, dall’altro lato, l’effettuazione di una concessione da parte del creditore che, si configura come un trattamento più favorevole per il debitore. Il principio si preoccupa di circoscrivere la decorrenza degli effetti, nonché le modalità di rappresentazione contabile in caso di applicazione o meno del criterio del costo ammortizzato. Per quanto riguarda la data a partire dalla quale scaturiscono gli effetti contabili associati all’accordo, essa decorre dal momento in cui l’accordo diviene efficace tra le parti; nelle fattispecie tipiche ciò può corrispondere, a seconda dello strumento utilizzato, all’omologazione, alla pubblicazione nel Registro delle imprese o alla data di adesione dei creditori, secondo la disciplina del caso. Il trattamento contabile dell’operazione è influenzato dalla tipologia di modifica dei termini contrattuali e dall’applicazione o meno del criterio del costo ammortizzato. Se la modifica si configura come sostanziale, il debito originario viene eliminato contabilmente e sostituito con un nuovo debito, mentre in caso contrario gli effetti della rinegoziazione si riflettono sul debito esistente secondo la nuova dinamica finanziaria dell’operazione (OIC 19.73). Nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, quando interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito è rilevato secondo le ordinarie regole di iscrizione iniziale previste dall’OIC 19, quindi tenendo conto dei costi di transazione e del fattore temporale mediante attualizzazione, ove rilevante. Ne deriva che la differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare nel conto economico. In tal caso, i costi di transazione non sono imputati separatamente come oneri di periodo, ma confluiscono nel valore iniziale della nuova passività o, più precisamente, nel risultato economico che emerge dall’eliminazione del debito originario e dalla rilevazione del nuovo (OIC 19.73B). Quando non interviene l’eliminazione contabile del debito, invece, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la sua durata. Per le società che non applicano il costo ammortizzato, invece, l’OIC 19.73C prevede che i costi di transazione siano imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Se la ristrutturazione comporta una riduzione del capitale da rimborsare, la differenza genera un provento finanziario immediato; se invece l’accordo produce il beneficio soprattutto mediante la riduzione degli interessi futuri o la rimodulazione delle scadenze, il vantaggio economico viene riconosciuto lungo la durata residua del debito e i costi di transazione possono essere sospesi e ripartiti in coerenza con tale beneficio.
Profili fiscali delle operazioni di ristrutturazione
Gli effetti fiscali connessi alle operazioni di ristrutturazione sono anch’essi influenzati dalla modalità di rappresentazione contabile dell’operazione. In caso di rilevazione sulla base del criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione risultano assorbiti nella differenza da ristrutturazione e, pertanto, non sono autonomamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; al tempo stesso, la sopravvenienza attiva da esdebitamento può beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR, nei limiti e per le fattispecie previste dalla norma. Nel caso di mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato, invece, i costi di transazione iscritti a conto economico seguono il criterio di competenza contabile anche sul piano fiscale e possono quindi risultare deducibili man mano che sono imputati a conto economico.
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Abbiamo chiesto al nostro Assistente AI: Mi fornisci degli esempi sul trattamento contabile degli accordi di ristrutturazione del debito?
Trattamento contabile degli accordi di ristrutturazione del debito Distinzione fondamentale secondo OIC 19 La disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito varia significativamente a seconda che la società applichi o meno il criterio del costo ammortizzato, come disciplinato dai paragrafi 73B e 73C dell’OIC 19.
Società che applicano il costo ammortizzato (OIC 19.73B) Caso con eliminazione contabile del debito Quando la ristrutturazione comporta una variazione sostanziale dei termini contrattuali, si procede all’eliminazione contabile del debito originario e alla rilevazione di un nuovo debito. Caso Contabile 1: Riduzione del valore nominale con eliminazione contabile Situazione iniziale:
Calcolo del valore di iscrizione iniziale del nuovo debito: Il nuovo debito viene iscritto al valore attuale dei flussi finanziari futuri, attualizzati al tasso di mercato (5,5%), comprensivo dei costi di transazione. Valore attuale rata annuale interessi (700.000 × 4,5% = 31.500 €) per 6 anni al 5,5% = 157.382 € Valore attuale capitale (700.000 €) a 6 anni al 5,5% = 503.918 € Valore attuale totale = 661.300 € Valore di iscrizione iniziale = 661.300 – 15.000 = 646.300 € Scrittura alla data dell’accordo (15/01/2028):
Calcolo del tasso di interesse effettivo (TIR) del nuovo debito: Flussi: -646.300 (t0); +31.500 (t1-t6); +700.000 (t6) TIR = 6,82% Rilevazioni successive – al 31/12/2028:
Calcolo: 646.300 × 6,82% = 44.078 € Pagamento interessi contrattuali:
Valore contabile finale al 31/12/2028: 646.300 + 44.078 – 31.500 = 658.878 €
Caso senza eliminazione contabile del debito Quando la ristrutturazione non comporta una variazione sostanziale dei termini contrattuali, si applica l’OIC 19.61 con revisione delle stime dei flussi finanziari futuri. Caso Contabile 2: Dilazione dei termini di pagamento senza eliminazione Situazione iniziale:
Ricalcolo del valore attuale con nuovi flussi al tasso originario (5,2%): Nuovo valore attuale con flussi rideterminati = 765.400 € Scrittura alla data dell’accordo (10/02/2028):
Calcolo: 792.000 – 765.400 = 26.600 € Rilevazione costi di transazione (rettifica del valore contabile):
Nuovo valore contabile: 765.400 + 8.000 = 773.400 € Ricalcolo del tasso di interesse effettivo: Considerando i nuovi flussi e il valore contabile rettificato, il nuovo TIR risulta pari al 5,45%. I costi di transazione vengono ammortizzati lungo la durata residua del debito mediante applicazione del nuovo tasso di interesse effettivo.
Società che non applicano il costo ammortizzato (OIC 19.73C) Caso Contabile 3: Riduzione dell’ammontare del debito Situazione iniziale:
Scrittura alla data dell’accordo:
Rilevazione costi di transazione (imputati nell’esercizio in cui si riceve il beneficio):
Effetto economico netto: 150.000 – 5.000 = 145.000 € (provento netto)
Caso Contabile 4: Riduzione del tasso di interesse e modifica della tempistica Situazione iniziale:
Calcolo del beneficio economico: Valore economico debito ante-ristrutturazione (attualizzato al 6%): 600.000 € Valore economico debito post-ristrutturazione (attualizzato al 6%): 520.000 € Beneficio teorico: 80.000 € Rilevazione dei costi di transazione come risconti attivi:
I risconti attivi sono iscritti nei limiti del beneficio ottenuto (12.000 € < 80.000 €, quindi interamente iscrivibili). Al 31/12/2028 (ammortamento risconti proporzionale al beneficio ottenuto): Interessi risparmiati nell’anno: (600.000 × 6%) – (600.000 × 3,5%) = 15.000 € Quota risconti da ammortizzare: (15.000 / 80.000) × 12.000 = 2.250 €
Rilevazione interessi effettivi:
Calcolo: 600.000 × 3,5% = 21.000 €
Differenze operative fondamentali Società con costo ammortizzato
Società senza costo ammortizzato
Informativa in Nota Integrativa (OIC 19.81A) Indipendentemente dall’applicazione del costo ammortizzato, la Nota Integrativa deve indicare:
Fonte: Redazione Summa (elaborazione da OIC 19.73B, OIC 19.73C, OIC 19.61, OIC 19.81A)
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