Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, facendo seguito alla nota prot. DGPER 11814 del 6 maggio 2026 (c.d. circolare supplenze) ha emanato la nota n. 16054 del 19 giugno 2026 con la quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alla gestione degli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria.
Ciò tenuto conto dell’innovata disciplina rappresentata dall’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e della conseguente complessità gestionale che investe diverse responsabilità amministrative.
Premesso che la gestione di tutte le tipologie di spezzone orario è finalizzata alle operazioni di cui ai punti
- 2 (“Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027”
- 3 (“Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”) della nota sulle supplenze,
si sintetizzano di seguito le fasi operative relative agli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria, indicandone contestualmente la competenza e le relative tempistiche di svolgimento.
FASE 0 (Acquisizione della disponibilità dei docenti e comunicazione all’Ufficio scolastico)
a) Competenza: dirigenti scolastici
b) Procedura
- Il dirigente scolastico, interpellati tutti i docenti titolari nella istituzione scolastica per l’a.s. 2026/2027, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità in ingresso, ne acquisisce formalmente la disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 6 nelle classi di concorso (ovvero sul sostegno) per le quali sono in possesso dell’abilitazione (o della specializzazione). L’acquisizione della disponibilità dei docenti deve riguardare tutte le classi di concorso presenti nell’istituzione scolastica, a prescindere dall’esistenza, all’atto della rilevazione, di spezzoni orari inferiori a 7 ore.
- Il dirigente scolastico comunica all’Ufficio territorialmente competente, attraverso strumenti tecnici che saranno messi a disposizione dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, per quali classi di concorso/tipi posto e per quante ore (fino a un massimo di 6) abbia acquisito la disponibilità di cui al punto 1. In caso di mancata comunicazione entro le scadenze previste, si intenderà che non sia stata manifestata alcuna disponibilità in tal senso.
c) Tempistica:
1. Per il punto b) 1: procedura da terminare entro il 15 luglio;
2. Per il punto b) 2: procedura da terminare entro il 20 luglio.
FASE 1 (Gestione dell’organico di fatto)
a) Competenza: Uffici territoriali.
b) Procedura: gli Uffici territoriali, nell’ambito della gestione dell’organico e delle disponibilità di fatto, nonché della relativa mobilità (operazioni di assegnazione provvisoria\utilizzazione), utilizzano tutti gli spezzoni orari disponibili, ivi compresi tutti gli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria. Non rilevano, per la gestione della presente fase, le comunicazioni ricevute dai dirigenti scolastici all’esito della Fase 0.
c) Tempistica: procedura da terminare entro il 24 agosto.
FASE 2 (Assegnazione alle scuole della gestione degli spezzoni sulla base delle comunicazioni della Fase 1)
a) Competenza: Uffici territoriali.
b) Procedura: all’esito delle operazioni di cui alla Fase 1, qualora sussista la disponibilità di spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria, gli Uffici territoriali, sulla base delle comunicazioni di cui alla fase 0, assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti scolastici abbiano comunicato, entro il 20 luglio, la possibilità di riassorbimento interno, ai fini dell’assegnazione come ore aggiuntive ai docenti titolari.
c) Tempistica: procedura da terminare entro il 25 agosto.
FASE 3 (Creazione dei Posti Orario)
a) Competenza: Uffici territoriali.
b) Procedura: completata la Fase 2, tutti gli spezzoni residui che si trovano nelle disponibilità dell’Ufficio (ivi compresi gli spezzoni inferiori a 7 ore al netto delle restituzioni operate in Fase 2) vengono utilizzati al fine della creazione dei posti orario di cui all’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza. Infatti, l’OM ha previsto che tutte le disponibilità orarie che residuino dopo le operazioni precedenti e che non costituiscono posto intero o cattedra sono aggregate tra loro a livello territoriale per formare posti-orario, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria, nei limiti dell’orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola; è privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, di aggregazioni con la maggior entità oraria possibile.
c) Tempistica: la procedura deve essere terminata prima delle operazioni finalizzate alla verifica di nominabilità relativa ai docenti confermabili su posto di sostegno di cui al punto B.3.1 a) della nota prot. DGPER 7766 del 26 marzo 2026.
FASE 4 (Spezzoni che residuano ulteriormente)
a) Competenza: Uffici territoriali.
b) Procedura: completata la Fase 3, tutti gli spezzoni residui inferiori a 7 ore che non sono stati utilizzati per la costituzione dei posti orario, vengono restituiti alle scuole ai fini delle assegnazioni interne.
c) Tempistica: procedura da terminare entro il 31 agosto.
FASE 5 (Gestione degli Spezzoni che residuano o delle disponibilità sopravvenute)
a) Competenza: dirigenti scolastici.
b) Procedura: a decorrere dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo nell’ambito della Fase 0, tutte le disponibilità orarie inferiori a 7 ore residuate dalle fasi di competenza degli Uffici territoriali, ovvero sopravvenute per qualsiasi ragione dopo l’inizio dell’anno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:
- attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:
- docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
- docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;
- attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;
- attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:
- docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
- docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;
- attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.
Tempistica: procedura da svolgere a decorrere dal 1°settembre, non oltre il 31 dicembre.
Nel raccomandare il rigoroso rispetto delle concatenazioni delle fasi sopra indicate e delle relative tempistiche, si coglie l’occasione per rammentare che, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, tutti gli spezzoni orari superiori a 6 ore nella scuola secondaria e tutti quelli di qualsiasi entità oraria nella scuola primaria e dell’infanzia rientrano nelle disponibilità degli Uffici territoriali anche dopo l’inizio dell’anno scolastico, fino al 31 dicembre.
Per quanto attiene ai posti orario, le aggregazioni formalizzate dagli Uffici, sulla base della procedura di cui al punto 3.1 della nota sulle supplenze, saranno gestite unitariamente sia nella fase di attribuzione degli incarichi a tempo determinato mediante lo scorrimento delle graduatorie provinciali sia, in caso di esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto e, in caso di ulteriore incapienza, nelle fasi successive.
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