La Turchia rappresenta uno dei principali partner commerciali dell’Unione europea e costituisce un mercato di particolare interesse per numerose imprese italiane operanti nei settori manifatturiero, automotive, meccanico e tessile. I rapporti economici tra le due aree sono disciplinati dall’Unione doganale UE-Turchia che, pur non configurandosi come un accordo di libero scambio in senso stretto, consente la libera circolazione di gran parte dei prodotti industriali e garantisce importanti vantaggi economici agli operatori.
In tale contesto, il certificato di circolazione A.TR. rappresenta uno degli strumenti fondamentali per beneficiare del regime previsto dall’Unione doganale. Con la Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per riordinare e aggiornare la disciplina relativa allo status di Esportatore autorizzato A.TR., fornendo agli operatori un quadro organico dei requisiti, delle modalità di autorizzazione e delle procedure semplificate utilizzabili per il rilascio dei certificati.
La circolare non introduce un nuovo istituto, già previsto dalla normativa unionale e nazionale, ma sistematizza una disciplina che nel corso degli anni era stata oggetto di numerosi interventi interpretativi e amministrativi, offrendo alle imprese una maggiore certezza operativa e un percorso autorizzativo chiaramente definito.
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1) Il certificato A.TR. nell’Unione doganale tra Unione europea e Turchia
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, concernente l’attuazione della fase finale dell’Unione doganale tra l’Unione europea e la Turchia, nonché dalla Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006.
L’Unione doganale consente la libera circolazione della maggior parte dei prodotti industriali tra i due territori, eliminando i dazi doganali all’importazione e le restrizioni quantitative agli scambi. Per beneficiare di tale regime, le merci devono essere accompagnate dal certificato di circolazione A.TR., documento che attesta la posizione di libera pratica delle merci all’interno dell’Unione doganale.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sotto il profilo doganale. A differenza dei certificati EUR.1 o delle dichiarazioni di origine preferenziale, infatti, il certificato A.TR. non certifica l’origine preferenziale della merce ma il fatto che essa si trovi in libera pratica nell’Unione europea o in Turchia.
Ne consegue che possono beneficiare del regime previsto dall’Unione doganale anche merci originarie di Paesi terzi che abbiano assolto i dazi doganali dovuti e siano state regolarmente immesse in libera pratica prima della successiva esportazione verso la Turchia o verso l’Unione europea.
Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’Unione doganale i prodotti agricoli di base e i prodotti carbo-siderurgici, per i quali continuano ad applicarsi discipline specifiche e differenti regole preferenziali.
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2) Lo status di Esportatore autorizzato A.TR. e i requisiti richiesti
Tra gli aspetti di maggiore interesse affrontati dalla Circolare n. 15/2026 vi è la disciplina dello status di Esportatore autorizzato A.TR., ossia il soggetto autorizzato a procedere alla pre-autenticazione dei certificati di circolazione senza dover richiedere l’intervento dell’Ufficio ADM per ogni singola operazione.
L’obiettivo perseguito dal legislatore e dall’Amministrazione doganale è quello di agevolare gli operatori che effettuano esportazioni frequenti verso la Turchia, riducendo gli adempimenti amministrativi e consentendo una gestione più efficiente dei flussi commerciali.
Secondo quanto precisato dalla circolare, l’operatore interessato deve dimostrare il possesso di specifici requisiti, tra cui:
- effettuare frequentemente spedizioni per le quali possono essere rilasciati certificati A.TR.;
- offrire tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci;
- possedere adeguati sistemi di controllo e conservazione documentale;
- essere qualificabile come esportatore ai sensi della normativa doganale.
L’Allegato alla Circolare evidenzia come l’Autorità doganale debba essere posta nelle condizioni di verificare in qualsiasi momento la correttezza delle operazioni effettuate e la sussistenza dei presupposti che hanno consentito il rilascio del certificato.
Particolarmente interessante è il fatto che il possesso dello status AEO non costituisca un requisito necessario per ottenere l’autorizzazione. Ciò rende la procedura accessibile anche a piccole e medie imprese che esportano abitualmente verso la Turchia e che siano in grado di dimostrare un adeguato livello di affidabilità organizzativa e documentale.
La semplificazione assume quindi un’importanza strategica soprattutto per gli operatori che effettuano un numero elevato di spedizioni e che intendono ridurre tempi e costi connessi alla gestione amministrativa dei certificati A.TR.
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3) La procedura di autorizzazione e le modalità semplificate di rilascio
Per ottenere lo status di Esportatore autorizzato A.TR., l’operatore economico deve presentare all’Ufficio ADM competente una specifica domanda redatta secondo il modello allegato alla Circolare n. 15/2026 e debitamente sottoscritta.
L’istanza deve contenere una serie di informazioni necessarie per consentire all’Autorità doganale di valutare l’affidabilità del richiedente e la correttezza delle procedure adottate.
In particolare, devono essere indicati:
- l’ufficio responsabile della pre-autenticazione dei certificati;
- le modalità con le quali l’esportatore giustifica l’utilizzo dei certificati A.TR.;
- l’autorità responsabile dello svolgimento dei controlli successivi;
- ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.
La circolare stabilisce che l’Autorità doganale debba pronunciarsi entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Una volta rilasciata l’autorizzazione, l’Ufficio ADM individua le modalità semplificate di rilascio dei certificati scegliendo tra due differenti opzioni previste dalla normativa.
La prima consiste nell’utilizzo dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale competente e della firma del funzionario doganale preventivamente apposti sul certificato, consentendo così all’operatore di procedere autonomamente alla compilazione del documento.
La seconda modalità prevede invece l’utilizzo di un timbro speciale preventivamente autorizzato dall’Autorità doganale.
In entrambi i casi il controllo preventivo dell’Ufficio viene sostituito da un sistema fondato sull’affidabilità dell’operatore e sulla possibilità per l’Amministrazione di effettuare verifiche successive sulla corretta applicazione della procedura.
La Circolare precisa inoltre che l’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti richiesti o siano accertate irregolarità nell’utilizzo della semplificazione.
Particolare attenzione è dedicata anche alla codifica delle autorizzazioni rilasciate. Ogni provvedimento deve infatti riportare uno specifico codice identificativo composto dalla sigla “IT”, dall’identificativo “ATR”, da un numero progressivo annuale, dalla sigla dell’Ufficio ADM competente e dalle ultime due cifre dell’anno di rilascio.
La Circolare n. 15/2026 assume infine particolare rilevanza poiché sostituisce e supera le precedenti disposizioni amministrative emanate in materia negli ultimi anni, tra cui la Circolare 11/D del 2010, la Circolare 42/2020, la Determinazione direttoriale del 2021 e le successive circolari del 2021 e del 2022, fornendo agli operatori un quadro normativo più chiaro e unitario.
Per le imprese che esportano regolarmente verso la Turchia, lo status di Esportatore autorizzato A.TR. rappresenta quindi uno strumento di semplificazione di particolare interesse, in grado di ridurre gli adempimenti operativi e favorire una gestione più efficiente dei flussi commerciali all’interno dell’Unione doganale UE-Turchia.
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