A sei giorni dal via, la COVIP ha pubblicato la Deliberazione del 19 giugno 2026 con le direttive operative sull’adesione automatica introdotta dalla legge n. 199/2025. Il documento, che abroga le precedenti direttive del 24 aprile 2008, risolve le questioni pratiche che la sola lettura della norma lasciava aperte:
quale fondo riceve il TFR quando ce ne sono più d’uno, che succede con i contratti brevi, come funziona la rinuncia, cosa deve fare il datore di lavoro prima di iniziare a versare.
Leggi: TFR e silenzio-assenso 2026: cosa succede con le nuove regole
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1) Chi è il “lavoratore di prima assunzione”: definizione tecnica – Le esclusioni
La COVIP chiarisce che per “lavoratore di prima assunzione” si intende chi viene assunto per la prima volta in qualità di lavoratore dipendente , indipendentemente dal settore o dalla qualifica. Il perimetro è quindi strettamente anagrafico-contrattuale, non reddituale né contributivo.
Si ricorda che sono esclusi dall’adesione automatica i lavoratori domestici, che restano fuori dall’ambito del D.Lgs. 252/2005.
Le Direttive individuano tre situazioni in cui il meccanismo non produce effetti:
- Contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni: a questi lavoratori non si applica l’adesione automatica, poiché il periodo di prova e riflessione minimo non sarebbe garantito.
- Rapporto di lavoro cessato prima dei 60 giorni: se il contratto si conclude entro il termine di riflessione, l’adesione automatica non esplica effetti.
- Retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale: la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria in questo caso. Il lavoratore può dichiarare, entro i 60 giorni, di non voler destinare la propria quota contributiva alla previdenza complementare. Il TFR, tuttavia, confluisce ugualmente al fondo.
2) Quale fondo riceve il TFR in automatico: la gerarchia dei criteri
Quando in azienda si applica più di un contratto collettivo che rimanda a fondi pensione diversi, le Direttive stabiliscono una gerarchia precisa:
- Accordo aziendale: se esiste un accordo aziendale che individua la forma pensionistica di destinazione, prevale su tutto.
- Fondo con più iscritti in azienda: in assenza di accordo aziendale, l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Il conteggio si effettua alla data di assunzione.
- COMETA come fondo residuale: se non esistono accordi collettivi di alcun tipo (nazionali, territoriali, aziendali), il TFR confluisce in COMETA — il Fondo nazionale pensione complementare per i metalmeccanici e affini. In questo caso, l’adesione automatica comporta solo la destinazione del TFR: non sono dovute contribuzioni datoriali né del lavoratore, poiché non vi sono accordi che le definiscano.
Attenzione per i datori di lavoro: prima di avviare i versamenti, il datore è tenuto a verificare che il fondo di destinazione sia stato adeguato alle nuove Istruzioni COVIP sui criteri minimi di investimento (art. 8, comma 9, D.Lgs. 252/2005). Se il fondo non è ancora adeguato, i versamenti non possono essere effettuati verso di esso.
3) La rinuncia entro 60 giorni: efficacia retroattiva e come presentarla
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare all’adesione automatica. La COVIP precisa tre aspetti operativi rilevanti:
- Efficacia ex tunc: la rinuncia non opera dalla data in cui viene presentata, ma retroattivamente dalla data di assunzione. L’adesione automatica viene cancellata come se non fosse mai avvenuta.
- Forma e destinatario: trattandosi di atto unilaterale recettizio, la manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro. Non è sufficiente comunicarla al fondo pensione.
- Sospensioni dell’attività: periodi di sospensione dell’attività lavorativa (es. malattia, maternità) non interrompono il decorso dei 60 giorni.
Con la rinuncia, il lavoratore può scegliere tre percorsi alternativi:
- mantenere il TFR in azienda ai sensi dell’art. 2120 c.c.;
- aderire esplicitamente a un fondo pensione diverso da quello dell’adesione automatica (anche uno al quale è già iscritto);
- destinare al fondo dell’adesione automatica una percentuale del TFR maturando anziché l’intero importo, se gli accordi collettivi lo consentono.
4) Nuove assunzioni per lavoratori con fondo già attivo: regole specifiche
L’art. 8, comma 9-bis introduce un secondo scenario di adesione automatica, distinto dal primo: riguarda chi, già iscritto a un fondo pensione con versamento di TFR, attiva un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026.
Il meccanismo scatta solo se il lavoratore ha in essere un’adesione che comprende il conferimento del TFR (anche parziale). Chi ha aderito a un fondo versando solo i contributi — senza destinare il TFR — non è soggetto all’automatismo.
Due casi limite chiariti dalle Direttive:
- Chi ha riscattato integralmente la posizione individuale nel rapporto precedente non rientra nel comma 9-bis. L’adesione automatica non scatta perché non ha “in essere” alcuna posizione.
- Chi ha perso i requisiti di partecipazione al fondo precedente (es. cambio di settore), ma non ha riscattato la posizione individuale, rientra invece nell’automatismo: risulta ancora formalmente iscritto a una forma pensionistica complementare.
Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire dichiarazione scritta dal lavoratore circa l’esistenza o meno di un’adesione attiva con TFR al momento dell’assunzione.
5) FAQ OPERATIVE – Check list adempimenti datori di lavoro
I versamenti partono subito dal 1° luglio?
No. I versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall’assunzione e comprendono retroattivamente quanto dovuto dalla data di prima assunzione.
Cosa succede se il contratto collettivo prevede un periodo di prova senza contribuzione?
Il datore versa comunque il TFR dal giorno dell’assunzione. I versamenti contributivi previsti dagli accordi partono solo al superamento del periodo di prova.
Le direttive si applicano a chi era già assunto prima del 1° luglio 2026?
No. Chi ha un rapporto di lavoro in corso e non avvia una nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026 resta soggetto alla disciplina previgente. Non sono previsti adempimenti informativi specifici per questi lavoratori.
I dipendenti pubblici sono interessati?
No. La disciplina del D.Lgs. 252/2005 sull’adesione automatica non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, che restano soggetti al D.Lgs. 124/1993.
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