Da oggi, 1° luglio 2026, entra in vigore il nuovo dazio forfettario di 3 euro applicabile alle spedizioni e-commerce di valore intrinseco non superiore a 150 euro, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/382.
Proprio alla vigilia dell’entrata in vigore della nuova disciplina, la Commissione europea ha pubblicato un ulteriore aggiornamento delle Questions & Answers dedicate alla Guidance sul nuovo regime, completando il quadro interpretativo con tre ulteriori chiarimenti destinati ad agevolarne l’applicazione sin dal primo giorno di operatività.
Le precisazioni, pubblicate il 30 giugno 2026, non incidono sulla disciplina sostanziale del nuovo dazio, ma forniscono indicazioni operative su tre aspetti particolarmente rilevanti: la corretta individuazione della spedizione (consignment), il regime della garanzia globale per gli operatori AEO e le modalità di compilazione delle dichiarazioni H1 e H7 ai fini del calcolo del tributo.
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1) La nozione di “consignment” e il rafforzamento della clausola anti-abuso
Il primo chiarimento riguarda la definizione di consignment, elemento fondamentale per l’applicazione del nuovo dazio forfettario.
La Commissione precisa che ordini effettuati da consumatori diversi e destinati a essere consegnati separatamente devono essere sempre considerati spedizioni distinte e, conseguentemente, dichiarati mediante differenti dichiarazioni doganali. Non è pertanto consentito ricondurre ad un’unica spedizione ordini destinati a diversi acquirenti al solo fine di beneficiare di un trattamento più favorevole.
Il chiarimento richiama inoltre la clausola anti-abuso già contenuta nella Guidance, precisando che le autorità doganali potranno verificare la reale composizione della spedizione esaminando, oltre all’imballaggio, anche eventuali barcode, QR code o altri riferimenti logistici idonei a individuare differenti destinazioni finali delle merci. Viene altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 46 del Codice doganale dell’Unione, le autorità possono procedere all’esame delle scritture dell’operatore economico nell’ambito dei controlli doganali.
Si tratta di un chiarimento che rafforza gli strumenti di controllo delle amministrazioni doganali e conferma l’attenzione della Commissione verso possibili fenomeni di frazionamento o raggruppamento artificioso delle spedizioni.
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2) Confermata la riduzione della garanzia globale per gli operatori AEO
Il secondo aggiornamento interessa il sistema delle garanzie.
La Commissione chiarisce che gli Operatori Economici Autorizzati (AEO) che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa unionale possono beneficiare della riduzione del 30% dell’importo di riferimento della garanzia globale anche con riferimento alle operazioni di immissione in libera pratica delle merci oggetto di vendite a distanza.
Il documento precisa che la garanzia per le operazioni e-commerce continua a fondarsi su un importo di riferimento stimato, suscettibile di aggiornamenti dinamici tra operatore e autorità doganale. Viene inoltre evidenziata la possibilità di ricorrere a pagamenti intermedi o a depositi in contanti per ridurre gli oneri connessi all’adeguamento della garanzia.
La Commissione sottolinea, tuttavia, che la riduzione del 30% presuppone il permanere dei requisiti previsti per lo status AEO, con particolare riguardo alla solvibilità finanziaria, demandando agli Stati membri un costante monitoraggio della posizione degli operatori beneficiari.
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3) Nuove istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni H1 e H7
L’ultimo aggiornamento, probabilmente quello di maggiore interesse operativo, riguarda le modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali necessarie per il calcolo del nuovo dazio forfettario.
La Commissione chiarisce anzitutto che il tributo di 3 euro deve essere trattato come un dazio specifico, dovuto per ciascun declaration goods item presente nella dichiarazione doganale.
Per consentire un’applicazione uniforme nei sistemi dichiarativi nazionali vengono individuate due possibili modalità tecniche.
La prima prevede l’utilizzo dei data element relativi all’unità di misura (14 03 040 005) e alla quantità (14 03 040 006), valorizzando quest’ultima con il valore “1” per ogni articolo dichiarato. In assenza di un codice unionale dedicato al declaration goods item, la Commissione autorizza temporaneamente l’utilizzo del codice “EUR”, precisando espressamente che esso non identifica la valuta euro, ma costituisce esclusivamente un codice convenzionale riferito all’unità di misura utilizzata per il calcolo del dazio.
In alternativa, gli Stati membri potranno utilizzare direttamente il data element relativo all’importo (14 03 040 014), valorizzato con il valore “1”, mantenendo invariato il calcolo del tributo pari a 3 euro per ciascun articolo della dichiarazione. Entrambe le soluzioni sono applicabili sia alle dichiarazioni H1 sia alle dichiarazioni H7.
In conclusione, con gli aggiornamenti pubblicati il 30 giugno 2026, la Commissione europea completa il percorso di accompagnamento all’entrata in vigore del nuovo dazio forfettario, fornendo indicazioni operative su alcuni aspetti che avevano generato dubbi interpretativi nelle settimane precedenti.
Pur non introducendo modifiche alla disciplina sostanziale del tributo, i chiarimenti assumono particolare rilievo per l’applicazione concreta del nuovo regime, soprattutto con riguardo alla corretta individuazione della spedizione, alla gestione delle garanzie da parte degli operatori AEO e all’adeguamento dei sistemi dichiarativi nazionali. Da oggi, pertanto, operatori economici, rappresentanti doganali e amministrazioni dispongono di un quadro interpretativo pressoché completo per affrontare l’avvio della nuova disciplina.
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