Il rebus del reddito dominicale nell’affitto di terreni


Secondo l’art. 33, comma 1, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, “se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto”.

La regola è semplice, ma al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, comporta la soluzione di problematiche applicative.

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1) Le variazioni dei terreni dati in affitto

Se il terreno è stato oggetto di variazioni nel corso dell’anno 2025 (ad es., variazione della quota di possesso, stipulazione di un contratto di affitto, ecc.), il possessore (cioé il proprietario, l’usufruttuario, ecc.) deve compilare un rigo del quadro RA per ogni situazione indicando il periodo di possesso in giorni (tenendo presente che la somma dei giorni non può essere superiore a 365) e va barrata la casella di colonna 8 (“continuazione”) per indicare che si tratta dello stesso terreno.

Se solo una parte del terreno è concessa in affitto è necessario compilare due righi distinti senza barrare la casella “continuazione”. Se è variata la percentuale di possesso del reddito dominicale, è necessario compilare un rigo per ogni situazione e va barrata la casella “continuazione”. 

ATTENZIONE

Nel Quadro RA vanno indicati l’ammontare del reddito dominicale e del reddito agrario quale risultano dagli atti catastali senza procedere alla loro rivalutazione.

Nella determinazione del reddito complessivo:

a) il reddito dominicale va rivalutato nella misura dell’80% e il reddito agrario va rivalutato nella misura del 70% (art. 3, comma 50, della l. 23.12.1996), e tale risultato per entrambi va rivalutato ulteriormente del 30% (art. 1, comma 512, della l. 26.12.2012, n. 228);

b) i redditi dominicali e agrari non vanno rivalutati nella misura, rispettivamente dell’80% e del 70% se i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma  societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, le quali possono essere acquisite entro due anni dalla stipula del contratto di affitto (art. 14, comma 3, della l. 15.12.1998, n. 441); tuttavia, va applicata la rivalutazione del 30% (art. 1, comma 512, della l. 24.12.2012, n. 228);


c) i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali (art. 13, comma 3-bis, del d.l. 30.12.2023, n. 215):

  •  fino a 10.000 euro: 0%;
  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro:  50%;
  • oltre 15.000 euro: 100%

 Se il terreno è stato riportato su più righi e nella colonna 2 del Quadro RA è stato indicato il codice 2, cioè “proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)” o 3, cioè “proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime del libero mercato)”, va prestata attenzione alle modalità di determinazione del reddito dominicale se non è stata barrata la casella nella colonna 10 relativa all’esenzione fruita dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali prevista dall’art. 13, comma 3-bis, del d.l. 30.11.2023, n. 215.

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2) I casi particolari

Nel caso di affitto del terreno il proprietario deve prestare attenzione alla colonna 7 del Quadro RA “Casi particolari” che va compilata indicando uno dei seguenti codici:

  • “2”, perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se l’evento dannoso è stato denunciato all’ufficio del Territorio entro il temine di tre mesi dalla data del fatto ovvero, se la data non è esattamente determinabile almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto; in tale situazione i redditi dominicale e agrario sono azzerati;
  • “3”, terreno in conduzione associata;
  • “4”, terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 14, comma 3, della l. 15.12.1998, n. 441;
  • “6”, se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate ai codici 2 e 4.

3) La rilevanza procedurale della colonna 7 “casi particolari”

La determinazione del reddito

La quota di reddito dominicale è determinata applicando la regola indicata nella seguente tabella 

Codici presenti nella colonna “casi particolari” (colonna 7)

codice

effetti

Non presente alcun codice

4

 


2 o 6

Reddito dominicale x 1,8    x 1,3, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;

reddito dominicale x 1,3, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;

reddito dominicale uguale a zero

Successivamente vanno sommati gli importi delle quote di reddito dominicale con le seguenti avvertenze procedurali.


L’indicazione del codice 2 o del codice 3

Il semplice possessore del terreno deve verificare la propria posizione reddituale quando l’affittuario non è in regime agevolato per cui relativamente al terreno:

a) se come titolo di possesso è indicato

  • il codice 2 (canone a regime vincolistico) il canone di affitto va rapportato alla percentuale di possesso;
  •  il codice 3 (canone in regime di libero mercato), si presume come canone di affitto il reddito dominicale, come sopra indicato.

La mancata indicazione del codice 2 o 6

Se nella colonna “casi particolari” non è indicato il codice 2 (perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto) o 6 (contemporanea presenza dei codici 2 e 4), e qualora il totale dei canoni:


  • è inferiore all’80% del totale delle quote di reddito dominicale, come “reddito imponibile” (colonna 11), va indicato il totale delle quote dei canoni di affitto;
  • è superiore o uguale all80% del totale delle quote di reddito dominicale, tale importo costituisce “redditto imponibile”;

L’indicazione di uno dei codici 2 o 6

Se nella colonna “casi particolari” è presente uno dei codici 2 o 6 e il totale delle quote di affitto:

  • è maggiore all’80% del reddito dominicale, il reddito imponibile (colonna 11) corrisponde al reddito dominicale;
  • è inferiore all’80% del reddito dominicale, è  necessario:
    • determinare, per ogni singolo rigo, la quota di reddito dominicale (non considerando l’azzeramento dovuto alla perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali), rapportando il reddito dominicale rivalutato dell’80% (o non rivalutato nel caso di affitto a giovani agricoltori) e aumentato del 30%, da rapportare ai giorni e alla percentuale di possesso;
    • sommare le quote di reddito dominicale non agevolato;
    • confrontare il totale del reddito dominicale che non è agevolato con il totale delle quote dal canone di affitto per cui se queste ultime sono inferiori all’80% del reddito dominicale non agevolato”, nel primo rigo del Quadro RA va indicato il totale delle quote del canone di affitto, mentre se è superiore o uguale all’80% rileva il totale delle quote di reddito dominicale.

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4) L’affittuario in regime agevolato

Se l’affittuario, barrando la colonna 10, è indicato come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola e fruisce del regime agevolato previsto dall’art. 1, comma 44, della l. 11.12.2016, n. 232, compilazione della colonna “casi particolari” la problematica è diversa.

L’assenza di indicazione di uno dei codici “casi particolari

Se non è presente alcun codice, il reddito dominicale va rivalutato all’80% e va rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.

L’affitto a giovani agricoltori

Se è presente il codice 4, essendo stato dato in affitto a giovani agricoltori, rileva il reddito dominicale.

L’azzeramento del reddito dominicale

Se sono presenti i codici 2 e 4 il reddito è uguale a zero.

La determinazione del reddito

Successivamente è necessario considerare che:


  • se è applicato il regime vincolistico oppure il regime di libero mercato del contratto di affito rileva il canone di affitto, da rapportare alla percentuale di possesso, mentre nel caso di libero mercato il reddito dominicale corrisponde al canone di affitto;
  • se nella colonna “casi particolari” non figura la compilazione e il canone di affitto è inferiore all’80% del reddito dominicale, rileva il canone di affitto, mentre se è superiore o uguale all’80% va considerato il reddito dominicale.

Se nella colonna “casi particolari è indicato almeno uno dei seguenti casi, cioè la perdita per eventi naturali suddetta (codice 2) o il codice 6 (contemporaneità dei codici relativi alla perdita o all’affitto a giovani agricoltori) e il canone di affitto:

a) è superiore al reddito dominicale, nella colonna “reddito dominicale non imponibile” va indicato il reddito dominicale;

b) è inferiore al reddito dominicale è necessario:

  • determinare per ogni singolo rigo la quota di reddito dominicale (non considerando l’agevolazione per mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto);
  • rapportare il reddito dominicale rivalutato dell’80% o non rivalutato in presenza di casi particolari (ad es., affitto per giovani agricoltori o perdita del prodotto del 30%) ai giorni e alla percentuale di possesso;
  • sommare le quote di reddito dominicale non agevolato;
  • confrontare il totale delle quote di reddito dominicale non agevolato con le quote del canone di affitto per cui se queste ultime sono inferiori all’80% del “totale quote del reddito dominicale non agevolato”, il canone totale del canone di affitto va riportato nella colonna “reddito dominicale non imponibile”.


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