Con l’ordinanza n. 19276/2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della concessione «abusiva» del credito, chiarendo che la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può fondare la responsabilità dell’istituto di credito qualora l’erogazione abbia contribuito ad aggravare il dissesto del soggetto insolvente.
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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
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Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi, 2025, Maggioli Editore
47.00 €
44.65 €
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Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
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La vicenda processuale
Un istituto di credito chiedeva l’ammissione allo stato passivo di una società, poiché quest’ultima aveva stipulato con il primo un contratto di mutuo chirografario, assistito dal Fondo Centrale di garanzia.
Tuttavia, il credito veniva escluso sul presupposto che il finanziamento fosse stato erogato in violazione della diligenza professionale richiesta all’operatore bancario, secondo il parametro del bonus argentarius, e che ricorresse una responsabilità del mutuante per abusiva concessione del credito, dalla quale veniva fatta discendere la nullità del contratto.
Inoltre, il decreto di esecutività dello stato passivo accoglieva l’eccezione di compensazione relativa al danno derivante dalla ritardata apertura del fallimento, quantificato nell’incremento dell’esposizione debitoria del mutuatario.
L’opposizione del creditore
Il creditore proponeva opposizione, insistendo per l’ammissione allo stato passivo per il titolo indicato, e spiegava anche domanda di ammissione a titolo di ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033 del codice.
La pronuncia del Tribunale di opposizione
Il Tribunale rigettava, tuttavia, l’opposizione proposta dal creditore, ritenendo che l’erogazione del finanziamento fosse avvenuta in violazione delle regole di sana e prudente gestione previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB). Secondo il giudice, tali regole continuavano a trovare applicazione anche nel contesto della normativa emergenziale adottata durante la pandemia e imponevano alla banca di evitare l’assunzione di posizioni finanziarie ad alto rischio, prive di concrete e ragionevoli prospettive di rimborso. Nel caso di specie, la società finanziata risultava, infatti, inattiva e priva di personale.
Più precisamente, il Tribunale riteneva violate le disposizioni di vigilanza bancaria già nella fase istruttoria precedente alla concessione del credito. La banca avrebbe dovuto adottare un livello di diligenza particolarmente elevato, alla luce di una serie di elementi di criticità, tra i quali il numero limitato di bilanci disponibili, il progressivo incremento dei debiti tributari e la presenza di rilevanti incongruenze contabili.
Il contratto di finanziamento nullo per illeceità della causa
Alla luce di tali considerazioni, il giudice dell’opposizione dichiarava nullo il contratto di finanziamento per illiceità della causa. Secondo il Tribunale, infatti, la causa concreta dell’operazione sarebbe consistita nell’interesse dell’istituto di credito a beneficiare della garanzia statale, sottraendosi al rischio economico derivante dall’inadempimento del mutuatario. Una simile finalità si sarebbe posta in contrasto con le regole poste a tutela della stabilità del sistema finanziario e del corretto svolgimento dell’attività economica, riconducibili anche ai principi sanciti dall’art. 47 Cost.
I motivi dell’impugnazione
L’istituto di credito ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a cinque motivi. Ai fini che qui rilevano, ci si concentrerà sui primi due motivi di impugnazione:
- Con il primo motivo, si deduceva, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art 1418 c.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha fatto discendere la nullità del contratto di finanziamento. Per il ricorrente, infatti, dalla abusiva concessione del credito discendeva una responsabilità risarcitoria del mutuante, che non si traduce in un’esclusione dallo stato passivo, ma permette alla curatela fallimentare di opporre un’eccezione di compensazione in caso di prova del danno subìto dal finanziato; inoltre, la nullità del contratto per illeceità della causa prescinde dall’inadempimento dell’obbligazione.
- Con il secondo motivo, lamentava, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’artt. 1418, 1343 e 1345 c.c., nella parte che ha ritenuto il contratto di finanziamento nullo per illeceità della causa. A parere del ricorrente, la vlautazione del merito creditizio era stata esaurita nella prognosi della restituzione del finanziamento e il rilascio di garanzie attiene alla mitigazione del rischio del credito. Inoltre, il rilascio di garanzie stesse non attiene alla causa contrattuale, ciò perché l’iter argomentatvio del decreto porterebbe ad un non prospettato motivo di illecito delle parti ex art. 1345, anziché ad un vizio causale del contratto. Infine, la violazione di regole di condotta del settore bancario costituiscono regole comportamentali, avulse al tema di validità contrattuale.
Le ragioni della decisione
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondati ed ha accolto sia il primo che il secondo motivo di ricorso.
L’intermediazione finanziaria e le regole di condotta (buona fede contrattuale)
I giudici di legittimità, nel richiamare un precedente arresto, statuiscono che la violazione di regole di semplici condotte può dare luogo a conseguenze risarcitorie. Dunque, le regole di correttezza e buona fede, seppur di carattere imperativo, non assurgono sempre a nullità testuale o a nullità virtuale per contrarietà a norme imperative; infatti, la violazione delle norme di condotta esauriscono gli effetti propri o nella fase funzionale o in quella esecutiva del contratto, pur tuttavia non attingendo a quella genetica.
Il principio della violazione di regole comportamentali o di condotta in materia di mercati finanziari
Tale principio, che non innesca una nullità «virtuale» per violazione di norme imperative del contratto stipulato, viene assunto in termini problematici, e cioè: “è possibile che una tendenza evolutiva in tale senso sia effettivamente presente in diversi settori di legislazione speciale, ma […] un conto è una tendenza altro è un’acquisizione […] il carattere sempre più frammentario e meno sistematico della moderna legislazione impone molta cautela nel dedurre da singole norme settoriali l’esistenza di nuove princìpi […]”.
La riaffermazione del suindicato principio in tema di rilascio di garanzie e di violazioni di limite di finanziabilità
La Suprema Corte, inoltre, ricorda come il principio suindicato – il quale non contrasta con il diritto dell’Ue in materia di norme comportamentali da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento, poiché spetta gli ordinamenti giuridici interni disciplinare le conseguenze del mancato rispetto di esse – sia stato riaffermato dalle Sezioni Unite sia in tema di rilascio di garanzie ad opera di soggetti vigilati, sia in caso di violazione di limite di finanziabilità del credito fondiario.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità in caso di concessione «abusiva» del credito
I giudici di legittimità ricordano che della stessa opinione è l’orientamento della giurisprudenza nostrana in materia di concessione «abusiva» di credito, perché si ricorda che la concessione di finanziamento, a dispetto di norme di vigilanza e di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, da trasmodare in un’abusiva o illecita concessione di credito in favore di un’impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, vìola una norma imperativa del sistema finanziario ed innesca profili di risarcimento a tutela dei creditori.
La stipula del contratto di finanziamento in violazione di regole di condotta e «sana e prudente gestione» bancaria
Il collegio, allo stesso modo, afferma che la stipulazione di un contratto di finanziamento, che vìola le regole di condotta e di sana e prudente gestione bancaria, con un prenditore insolvente, è un contratto che elude i diritti creditizi, aggrava il dissesto e che, non da ultimo, “in assenza di una norma che vieti in via generale di porre essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è di per se, illecito e che la sua conclusione non è […] nulla per illeceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune delle parti, apprestando l’ordinamento a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciale che comportano, in presenza di particolare condizioni l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia”.
L’eccezione del «reato-contratto»
Tuttavia, giova ricordare l’eccezione nel caso in cui si accerti l’esistenza di un comportamento predatorio del creditore, ovvero quando si riscontri la consumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula dello stesso è in contrasto con specifiche norme penali. In questo caso, il giudice di merito è chiamato ad accertare incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario; nello specifico, il giudice deve accertare l’esistenza di un fatto delittuoso (i.e. una bancarotta semplice), al quale abbia concorso, insieme al debitore, anche come extraneus il funzionario bancario nell’interesse della banca, che durante l’istruttoria per la concessione abbia agito con l’elemento soggettivo del reato, avuto riguardo al dissesto, purché vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravarsi del dissesto).
Così la stipulazione del contratto trascende la violazione di regole di prudenza e impinge invece nella violazione di norme penali “ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità” virtuale ai termini dell’art. 1418 del codice civile.
Conclusioni
In conclusione, la ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in crisi conclamata costituisce un comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per risolvere la crisi; si espone, quindi, al rischio di aggravare il dissesto in danno di creditori, come effetto di incauta prosecuzione dell’attività di impresa.
Al tempo stesso, il finanziatore che eroghi un funzionamento in un contesto del genere, oltre a esporsi al rischio di mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta ad aggravare il dissesto in danno dei creditori. Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione di regola di prudente gestione bancaria, l’effetto sarà quello di responsabilità per aver aggravato il dissesto del finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra banca e soggetto insolvente; salvo l’accertamento di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto rileva e prevede l’art. 1418, primo comma del codice civile.
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Avv. Luca De Laurentiis
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