Il DL 22 maggio 2026 n. 89 riduce le accise sui carburanti, proroga crediti d’imposta per agricoltura e autotrasporto e differisce le scadenze fiscali ISA con maggiorazione
Forma Giuridica: Normativa – Decreto Legge
Numero 89 del
22/05/2026
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Il Governo ha adottato il 22 maggio 2026, con effetto immediato, un nuovo decreto legge per fronteggiare le ricadute economiche del perdurante aumento dei prezzi energetici sui mercati internazionali.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, si inserisce in una sequenza di interventi d’urgenza già avviata nei mesi precedenti e risponde a una pluralità di esigenze:
- contenere il costo dei carburanti per famiglie e imprese,
- sostenere i settori dell’autotrasporto e dell’agricoltura duramente colpiti dal rincaro delle materie prime,
- e alleggerire il carico fiscale immediato sulle piccole e medie imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità.
Scarica il testo del Decreto legge n. 89 del 22.05.2026
Il decreto si compone di otto articoli e mobilita risorse complessive pari a oltre 620 milioni di euro per il solo anno 2026, attingendo a una pluralità di fondi statali già stanziati. Accanto alle misure di carattere emergenziale sui carburanti e sul fisco, il testo interviene anche sulla vicenda industriale dell’ex ILVA, sul rinnovo dei contratti del trasporto pubblico locale e sull’istituzione di un nuovo centro di assistenza tecnica del FMI con sede a Roma.
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1) Proroga versamenti ISA: novità 2026, scatta la maggiorazione dello 0,80%
Per la prima volta, chi versa entro il 30° giorno successivo al 20 luglio 2026 deve applicare una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Negli anni scorsi la proroga era completamente gratuita. Chi paga entro il 20 luglio non subisce alcuna maggiorazione.
L’art. 6 differisce al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA che ordinariamente scadono entro il 30 giugno 2026.
La proroga si rivolge ai contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi entro la soglia fissata dal relativo decreto ministeriale.
La proroga si estende inoltre ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014, nonché ai soci di società di persone, associazioni professionali e società di capitali trasparenti ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, quando la società partecipata possiede i requisiti ISA.
I versamenti dei soggetti ISA interessati dalla proroga sono i seguenti:
| Versamento | Scad. ordinaria | Proroga senza magg. | Con magg. 0,80% |
|---|---|---|---|
| Saldo IRPEF / IRES |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| 1° acconto IRPEF / IRES |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| Saldo IRAP |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| 1° acconto IRAP |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| IVA annuale a saldo (da dichiarazione) |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| Addizionali regionali e comunali IRPEF |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| Contributi INPS (artigiani, commercianti, gestione separata) |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
| Diritto annuale Camera di Commercio aggiunto |
30.06.2026 |
20.07.2026 |
entro il 19.08.2026 |
La maggiorazione dello 0,80% si calcola sull’intero importo da versare ed è dovuta a titolo di interesse corrispettivo, non di sanzione: non è quindi cumulabile con ulteriori penali per ritardo.
È escluso qualsiasi rimborso per chi ha già provveduto al versamento entro i termini ordinari del 30 giugno.
Si precisa che la proroga non riguarda i versamenti periodici IVA mensili o trimestrali in corso d’anno, né le ritenute operate dai sostituti d’imposta, che rimangono soggetti alle scadenze ordinarie.
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2) Taglio delle accise sui carburanti: misure temporanee fino al 6 giugno
Il provvedimento interviene con urgenza sul caro-carburanti, riducendo temporaneamente le aliquote di accisa dal 23 maggio al 6 giugno 2026.
In base all’art. 4 del DL 89/2026:
- la benzina scende a 622,90 €/1.000 litri,
- e il gasolio a 572,90 €/1.000 litri;
- Per il GPL il nuovo livello è 242,77 €/1.000 kg,
- mentre il gas naturale carburante è portato a zero.
La stessa aliquota ridotta si applica all’HVO e al biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti. Il costo stimato per l’Erario è di 133,8 milioni di euro per il 2026.
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3) Crediti d’imposta per autotrasporto, agricoltura e fertilizzanti
L’art. 2 proroga il credito d’imposta sul gasolio per autotrasporto estendendo il periodo agevolato da marzo a giugno 2026, con un plafond portato a 300 milioni di euro.
Le imprese del settore pesca beneficiano di un credito ampliato nei mesi da marzo a maggio 2026, con dotazione salita a 90 milioni di euro.
Per contrastare il rincaro dei fertilizzanti è introdotto un nuovo contributo straordinario, nella forma di credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta per acquisti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite di 40 milioni di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.
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