Iperammortamento: avvertenze procedurali – FISCOeTASSE.com


Per gli investimenti fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028 l’art. 1, comma 427, della l. 30.12.2025, n. 199, ha introdotto la maxideduzione delle quote di ammortamento. 

In altri termini è riconosciuta la maggiorazione del costo di acquisto con l’aliquota massima del 180% subordinatamente a taluni beni nuovi, indicati negli allegati IV e  V . 

La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

Il beneficio si concretizza in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante del bene che è utilizzato soltanto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziari deducibili ai fini dell’IRPEF e dell’IRES (ma non dell’IRAP). 

In pratica, le maggiori quote di ammortamento comportano l’iscrizione di una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi che non ha alcun effetto sul bilancio redatto secondo le regole del codice civile.

L’agevolazione può essere fruita a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime contabile. 

L’AGEVOLAZIONE

Importo dell’investimento

% di maggiorazione

% di risparmio (IRES 24%)

Fino a € 2,5 milioni

180%

43,2%

Oltre e fino a € 10 milioni

100%

24,0%

Oltre e fino a € 20 milioni

50%

12,0%

I limiti quantitativi sono riferiti ad ogni singolo anno e non alla durata complessiva dell’agevolazione, cioè dal 1.1.2026 al 30.9 2028.

Il beneficio non è automatico ma sono posti vincoli procedurali precisi che devono essere rispettati, tra le quali l’obbligo di presentare ben 5 comunicazioni.

ATTENZIONE

La maggiorazione può essere applicata a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti sempre che i beni siano entrati in funzione nel medesimo periodo d’imposta. La fruizione è, in ogni  caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

L’agevolazione ha per oggetto esclusivamente:

  • i beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell’allegato IV;
  • i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell’allegato V.

Per l’autoproduzione e per l’autoconsumo di energia da fonte solare sono agevolabili soltanto gli impianti di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 9.12.2023, n. 181, cioè:

  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza  a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composta da celle bifacciali ed eteroingiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24% (lett. c). 

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1) Le modalità del riconoscimento del beneficio

In pratica, il conteggio delle quote di ammortamento va effettuato secondo le regole che sono indicate dagli artt. 102 e 103 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e nella dichiarazione dei redditi va indicata la quota di ammortamento aggiuntiva conteggiata nella misura del 180% o del 100% o del 50% a seconda dell’entità del costo dell’investimento. 

La stessa procedura va seguita nel caso di beni acquisiti in base ai contratti di locazione finanziaria.

Ad esempio, se il bene agevolato ha un costo di € 100.000 e la quota ordinaria di ammortamento è fissata nella misura del 20% (10% per il primo anno),  si ha:

anno

ammortamento

maggiorazione

Totale deduzione

1

  10.000

  18.000

  28.000

2

  20.000

  36.000

  56.000

3

  20.000

  36.000

  56.000

4

  20.000

  36.000

  56.000

5

  20.000

  36.000

  56.000

6

  10.000

  18.000

  28.000

totale

100.000

180.000

280.000

Nel caso di permute e di dazioni in pagamento, quale base imponibile ai fini dell’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il corrispettivo è rappresentato dal loro valore, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni, a decorrere dai contratti stipulati o rinnovati dal 1°.1.2026. Invece, per i contratti stipulati anteriormente si applica il criterio del valore normale (art. 1, commi 138 e 139, della l. 30.12.2025, n. 199. 

2) I soggetti interessati dall’agevolazione

Il beneficio è riservato ai soli soggetti che sono titolari di reddito d’impresa che effettuano  investimenti che sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato per cui ne sono esclusi:

  • le imprese agricole;
  • le società semplici;
  • i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
  • le imprese che non rispettano:
    • le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
    •  il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi   previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3) Le caratteristiche dell’investimento

La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari è riconosciuta per gli investimenti in:

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs.8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181, per cui sono esclusi i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno al 21,5%.

Il beneficio è escluso per personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner.

Per poter usufruire del beneficio, l’impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni.

Con il d.m. 4.5.2026 sono stabilite le modalità applicative “con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio” (art. 1, comma 433, della legge citata).

I beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo

a) Gli interventi agevolabili

L’art. 8, comma 1, del d.m. affronta la problematica degli investimenti in beni strumentali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa che sono finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che sono localizzati:

sulle medesime particelle catastali sulle quali insiste la struttura produttiva;

su particelle catastali differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di rilievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva;

nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva nei casi indicati all’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 2.11.2021, n. 199.

In tali casi sono agevolabili le spese che sono relative:

a) ai gruppi di generazione dell’energia elettrica;

b) ai trasformatori che sono posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché ai misuratori dell’energia elettrica che sono funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) agli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;

d) ai servizi ausiliari di impianto;

e) agli impianti per lo stoccaggio dell’energia che sono asserviti agli impianti indicati alla lettera a).

b) Il dimensionamento degli impianti

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, che è determinato come somma dei consumi medi annui che sono stati registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione preventiva di cui all’art. 3, comma 1, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti che sono associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili che sono utilizzai per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, conteggiati secondo le indicazioni presenti nell’allegato 1.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando esclusivamente il fabbisogno del calore di processo.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo il costo massimo ammissibile delle spese è determinato applicando i parametri dell’allegato 1.

Scarica qui la check list a commento del prossimo paragrafo con tutto l’iter da seguire per avere l’agevoalazione.

4) La procedura di accesso al beneficio

Per accedere al beneficio l’impresa deve trasmettere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura preventiva cui si riferiscono gli investimenti indicando:

  • i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati IV e V alla l. 30.12.2025, n. 199;
  • la data prevista di interconnessione;
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e per l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, la data prevista per l’entrata in funzione e i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo, riguardante ciascuna comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la relativa comunicazione di conferma dell’investimento indicando:

  • la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessaria per il raggiungimento della soglia del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene;
  • i dati identificativi delle fatture riferite ai costi agevolabili.

La comunicazione non può avere per oggetto i beni diversi da quelli che sono stati comunicati né indicare importi superiori a quelli che sono già sttai indicati.

Nel caso di locazione finanziaria, il pagamento di quote di acconto fino al limite del 20% è soddisfatto con la firma del contratto e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

La comunicazione di completamento

Dopo che sono avvenuti il completamento degli investimenti e l’interconnessione dei beni agevolabili al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso  entro il 15/11/2028, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni di completamento che devono essere riferite a uno o più beni che sono stati oggetto della comunicazione di conferma che devono essere corredate dalle attestazioni di possesso della documentazione costituita:

a) dalla perizia tecnica asseverata che attesti:

le caratteristiche dei beni che sono inclusi nei suddetti allegati IV e V;

l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

il soddisfacimento delle caratteristiche dell’art. 8 del d.m. relative ai beni materiali che sono destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che è destinata all’autoconsumo. 

Le perizie possono essere rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale che sono iscritti negli albi professionali o mediante un’attestazione, che deve essere corredata da un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Nel settore dell’agricoltura la perizia può essere rilasciata da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato;

b) dalla certificazione contabile di effettivo sostenimento delle spese che è rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al d.lgs. 27.1.2010, n. 39, dotato di idonee copertura assicurativa. Se l’impresa non è obbligata per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro indicato all’art. 8 del citato d.lgs. Nello svolgimento dell’incarico vanno osservati i principi di indipendenza che sono elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato d.lgs. e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountant (IFAC).

Il termine del 15.11.2028 è prorogato di 20 giorni qualora il GSE abbia richiesto un’integrazione documentale.

La comunicazione di avvenuto completamento:

  • non può avere ad oggetto beni diversi da quelli che sono stati indicati nella comunicazione già trasmessa né indicare importi superiori a quelli che sono già stati comunicati;
  • deve indicare la data di avvenuto completamento per ciascun bene.

La comunicazione del GSE

Dopo avere verificato il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni ricevute, il GSE, entro 10 giorni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche ovvero dei dati integrativi ricevuti.

Se i dati e la documentazione che è stata trasmessa entro i suddetti termini superano le carenze che erano state rilevate, il GSE, entro 10 giorni dal ricevimento delle integrazioni comunica l’esito positivo della verifica ovvero, in caso contrario la non ammissibilità della comunicazione.

AVVERTENZA

Se l’impresa non invia le comunicazioni e le integrazioni nei termini e con le modalità previste, ciò comporta il mancato perfezionamento della procedura per fruire dell’agevolazione.

Le comunicazioni periodiche

A decorrere dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere:

a) entro il 20.1 di ciascun anno, una comunicazione periodica relativa:

agli investimenti che sono stati effettuati;

al costo sostenuto;

alla previsione di utilizzo del beneficio;

b) entro il successivo 30.6, una comunicazione integrativa della precedente avente per oggetto:

il piano di ammortamento;

le quote di ammortamento relative all’incentivo che sono state imputate a ciascun esercizio.

Le modalità della comunicazione

Le comunicazioni indicate all’art. 3, commi 1, 2, 3 e 6 del d.m. 4.5.2026 vanno trasmesse tramite la piattaforma informatica presente nella sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it) accessibile mediante SPID/CIE utilizzando gli appositi modelli di comunicazione.

Con apposito decreto direttoriale del Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione e il made in Italy sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e sono approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni.

I provvedimenti verranno pubblicati nei siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy e del GSE e nella piattaforma Incentivi.gov.it.

Scarica qui una check list che ti accompagnerà alla procedura di accesso.

5) Iperammortamento: controlli e decadenza dal beneficio

Il GSE effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti tecnici, dei presupposti necessari per beneficiare dell’agevolazione e della conformità degli interventi che sono stati realizzati verificando le dichiarazioni, le informazioni e i dati che sono stati forniti nel corso della procedura.

L’impresa beneficiaria deve conservare e rendere disponibile la documentazione, cioè elementi tecnici, costo degli investimenti, perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e altri documenti afferenti l’acquisizione dei beni agevolati.

L’impresa decade, totalmente o parzialmente, dall’agevolazione al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto del beneficio ovvero se è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, appartenenti allo stesso soggetto, senza che il bene sia stato sostituito dall’impresa con un bene materiale nuovo, che abbia caratteristiche analoghe o superiori, nello stesso periodo di imposta;

b) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

c) mancata conservazione della documentazione sull’effettivo sostenimento e sulla corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;

d) false dichiarazioni rese nella procedura;

e) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai beneficiari;

f) altre violazioni e inadempimenti dai quali consegue la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione. 


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