Prata Sannita (di Fra.Man.) – Una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, la n° 2626/2026 destinata a fare precedente: utenze non domestiche tassate come se la pandemia non fosse mai esistita. Ora si valuta anche la Corte dei Conti.
La TARI 2020 al centro dell’attenzione a Prata Sannita, con riferimento alle utenze non domestiche: attività commerciali, ristoranti, bar, negozi, artigiani e imprese che, nel 2020, hanno subito chiusure, restrizioni, limitazioni operative e gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta è destinata a creare un precedente importante sul tema delle riduzioni TARI COVID per le attività economiche. Una pronuncia da tenere bene a mente, perché affronta un punto molto concreto: se un’attività è stata chiusa o fortemente limitata, non può essere trattata come se avesse lavorato normalmente.
Gli avvisi di accertamento sono arrivati nel gennaio 2026, ma riguardano la TARI dell’anno 2020: proprio l’anno delle chiusure, delle restrizioni e della drastica riduzione delle attività economiche.
A distanza di anni, quindi, agli operatori economici è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti per uno dei periodi più difficili della pandemia, ma senza che negli avvisi risultassero applicate le riduzioni COVID che il Comune conosceva e aveva già riconosciuto nei propri atti amministrativi.
La vicenda nasce dal ricorso proposto da una contribuente, assistita dall’Avv. Ivana Russo, contro un avviso di accertamento TARI 2020 per € 6.800,00, emesso dal Comune di Prata Sannita. Il giudice ha rilevato innanzitutto un grave difetto di motivazione dell’avviso. La sentenza parla di atto “assolutamente carente sotto il profilo motivazionale”, perché non consentiva al contribuente di comprendere in modo chiaro come fosse stata calcolata la tassa. Mancavano elementi essenziali: la categoria tariffaria applicata, la quota fissa, la quota variabile, la tariffa unitaria, i coefficienti, il periodo effettivo di tassazione, il metodo tariffario utilizzato, i criteri di calcolo, la superficie imponibile e, soprattutto, l’indicazione della riduzione COVID applicata o della ragione per cui non fosse stata applicata. Un avviso tributario non può essere un semplice ordine di pagamento.
Quando la pubblica amministrazione chiede soldi al cittadino deve spiegare perché li chiede, come li ha calcolati e quali riduzioni ha applicato. Senza questi elementi, il contribuente non può controllare la correttezza della pretesa e non può difendersi in modo effettivo. Il passaggio più importante della sentenza riguarda però le riduzioni COVID.
Il giudice ricorda che la necessità di intervenire sulla TARI era stata affermata negli stessi atti comunali. La ragione delle riduzioni era chiara: evitare che un’attività rimasta chiusa o limitata fosse gravata della tassa come se avesse prodotto rifiuti secondo il regime ordinario.
Questo è il cuore della questione.
Il Comune sapeva che il 2020 non era stato un anno ordinario. Sapeva che le utenze non domestiche avevano subìto restrizioni. Sapeva che le riduzioni erano state previste. Eppure, negli avvisi individuali, la riduzione non è stata tradotta concretamente.
La sentenza lo dice con chiarezza: negli avvisi notificati è stato richiesto “l’intero importo ordinario del tributo”, “senza alcuna riduzione” per le attività economiche temporaneamente chiuse o limitate dalla pandemia. In parole semplici: le riduzioni erano previste, il Comune ne era consapevole, ma ai commercianti è arrivato il conto pieno. Non bastava scrivere le riduzioni nelle delibere.
Bisognava applicarle davvero.
La vicenda assume un rilievo ancora maggiore perché riguarda un Comune in dissesto finanziario, nel quale opera anche l’Organo Straordinario di Liquidazione.
Questo dato non può essere ignorato. In un contesto di dissesto, la formazione dei ruoli e la riscossione delle entrate assumono un peso particolare, perché da un lato vi è l’esigenza dell’ente di recuperare risorse, dall’altro vi è il diritto dei contribuenti a non subìre pretese non correttamente calcolate.
Nella vicenda si discute anche del Verbale di Deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione relativo all’approvazione del ruolo TARI 2020.
Senza anticipare in alcun modo eventuali giudizi di responsabilità in capo ai singoli organi, resta un fatto: il ruolo TARI avrebbe dovuto tenere conto non solo della necessità di recuperare il tributo, ma anche delle riduzioni COVID già riconosciute negli atti dell’ente.
Il dissesto finanziario non può trasformarsi in una giustificazione per chiedere somme piene senza applicare abbattimenti dovuti. Al contrario, proprio in una situazione così delicata, l’amministrazione e gli organi coinvolti devono garantire il massimo rigore nella formazione degli atti, nella verifica delle delibere applicabili e nella corretta traduzione delle riduzioni nelle singole posizioni dei contribuenti.
C’è poi il passaggio che pesa di più.
La sentenza evidenzia che il Comune aveva beneficiato di trasferimenti statali destinati alle riduzioni TARI COVID, con “funzione compensativa”. Proprio per questo, la formazione del ruolo avrebbe dovuto trasformare tariffe e riduzioni nelle “singole posizioni individuali”.
Detto senza tecnicismi: lo Stato aveva previsto risorse per consentire le riduzioni TARI alle attività colpite dal COVID. Il Comune ha beneficiato di quelle risorse. Ma negli avvisi ha chiesto agli utenti l’importo ordinario per intero.
Questo è il punto che fa più male.
Perché se l’ente ha ricevuto somme pubbliche per applicare riduzioni e poi ha preteso dagli utenti il pagamento pieno, la questione non è più soltanto tributaria. Diventa anche una questione di corretta gestione delle risorse pubbliche.
Per questa ragione potrà essere valutata la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, affinché vengano verificati eventuali profili di responsabilità contabile legati alla gestione dei fondi destinati alle riduzioni COVID e alla mancata applicazione concreta degli abbattimenti nelle singole posizioni TARI.
Il punto non è formulare accuse generiche. Il punto è verificare dove siano finite le riduzioni che lo Stato aveva finanziato e che le attività economiche non si sono viste riconoscere negli avvisi.
La decisione apre ora una strada anche per le altre utenze non domestiche.
Chi ha pagato la TARI 2020 come attività commerciale, artigianale, imprenditoriale o comunque come utenza non domestica, senza vedersi applicare la riduzione COVID, può far valutare la propria posizione per verificare se vi siano i presupposti per chiedere il ricalcolo della tassa, il rimborso di quanto eventualmente versato in più e/o la compensazione con le annualità ancora da pagare.
Per questo, chiunque voglia controllare la propria situazione può rivolgersi all’Avv. Ivana Russo per una valutazione della posizione e per verificare, caso per caso, se sussistano i presupposti per agire a tutela dei propri diritti.
Resta ora da vedere quale sarà la scelta dell’ente.
L’auspicio è che il Comune, sulla scorta di questa sentenza, non attenda l’avvio di ulteriori giudizi da parte dei singoli contribuenti, ma proceda d’ufficio a riesaminare gli avvisi TARI 2020 emessi nei confronti delle utenze non domestiche interessate dalle restrizioni COVID.
Sarebbe opportuno che l’ente verificasse autonomamente le posizioni di chi ha pagato l’importo pieno senza beneficiare delle riduzioni, procedendo al ricalcolo della tassa e riconoscendo eventuali rimborsi o compensazioni in favore dei contribuenti che hanno versato più del dovuto.
Non si dovrebbe costringere ogni singolo commerciante, artigiano o imprenditore a promuovere un ricorso per ottenere ciò che avrebbe dovuto essere applicato correttamente sin dall’origine.
Un intervento in autotutela rappresenterebbe un segnale concreto di correttezza amministrativa, trasparenza e rispetto verso cittadini e attività economiche che, nel 2020, hanno già sopportato il peso durissimo delle chiusure e delle restrizioni.
Non si tratta di non pagare le tasse.
Si tratta di pagare il dovuto.
Non c’è alcuna volontà polemica nel commentare questa sentenza, prosegue l’avvocato Russo. Al contrario, pronunce come questa sono importanti perché richiamano tutti, amministrazioni e cittadini, al rispetto delle regole.
La pubblica amministrazione ha il diritto e il dovere di recuperare i tributi, anche per tutelare tutti i cittadini che pagano regolarmente. Ma proprio perché il recupero delle tasse è una funzione pubblica essenziale, deve essere esercitato con rigore: atti motivati, calcoli chiari, delibere applicate correttamente e riduzioni effettivamente riconosciute quando spettano.
Il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione passano anche da qui: dalla trasparenza, dalla correttezza e dalla coerenza tra ciò che l’ente delibera e ciò che poi pretende dai cittadini.
Questa sentenza, tra le più significative sul tema delle riduzioni TARI COVID per le utenze non domestiche, merita attenzione. Perché chiarisce un principio semplice ma fondamentale: l’emergenza sanitaria non può essere riconosciuta sulla carta e poi ignorata quando si chiede il pagamento agli utenti.
La TARI si paga. Ma si paga quella correttamente calcolata.
E se il Comune sapeva delle riduzioni COVID, le aveva riconosciute nei propri atti e aveva ricevuto risorse statali per applicarle, non poteva poi chiedere agli utenti il conto pieno come se la pandemia non ci fosse mai stata.
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