La questione riguarda il punto B.4.1 della tabella titoli e il significato dell’espressione “specifico posto”. Tra note degli Uffici scolastici regionali e sentenze di primo grado non sempre coincidenti, diventa necessario un intervento ufficiale del Ministero.
Continua a far discutere la valutazione dei titoli nelle graduatorie del Concorso PNRR 3, con particolare riferimento alle classi di concorso accorpate dal DM 255/2023.
Il nodo riguarda il punto B.4.1 dell’Allegato B al DM 205/2023, che attribuisce 12,50 punti per l’“inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto”.
Il problema si pone per le classi di concorso accorpate, come A-12, A-01, A-48 e le classi di concorso linguistiche, nelle quali il nuovo assetto normativo ha riunito precedenti classi di concorso, mantenendo tuttavia profili distinti tra scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado.
Il punto centrale: cosa significa “specifico posto”?
La questione interpretativa ruota attorno all’espressione “specifico posto”.
Secondo una prima lettura, più restrittiva, il punteggio di 12,5 punti dovrebbe essere riconosciuto solo quando il precedente concorso ordinario sia stato superato per la stessa classe di concorso e per il medesimo grado di istruzione.
Secondo una diversa interpretazione, invece, l’espressione “specifico posto” dovrebbe essere riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno. In questa prospettiva, nelle classi accorpate il precedente concorso ordinario superato su una classe corrispondente di grado diverso potrebbe essere considerato valutabile, purché riferito alla stessa tipologia di posto.
È proprio questa doppia possibile lettura a generare incertezza tra candidati, commissioni e Uffici scolastici regionali.
La richiesta della FLC CGIL: serve un chiarimento univoco
A farsi portavoce della richiesta di un’interpretazione univoca è la FLC CGIL, che ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito un chiarimento urgente sulla corretta applicazione del punto B.4.1.
La richiesta nasce dalla necessità di evitare evidenti difformità tra commissioni e regioni.
A fronte di commissioni che ritengono che l’attribuzione del punteggio sia riferibile anche alla classe di concorso accorpata di grado diverso, ve ne sono altre che riconoscono il punteggio solo per il concorso ordinario riferito allo stesso grado e allo stesso specifico posto.
La questione non è meramente tecnica: 12,5 punti possono incidere in modo decisivo sulla posizione in graduatoria, sulla possibilità di rientrare tra i vincitori o tra gli idonei e, di conseguenza, sulle successive immissioni in ruolo.
Il DM 255/2023 e la distinzione tra i ruoli
Il DM 255/2023 ha disposto l’accorpamento di alcune classi di concorso, ridisegnando il quadro della scuola secondaria.
Tuttavia, per alcune classi accorpate, il decreto mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.
Inoltre, nelle procedure concorsuali relative a tali classi, è prevista la formazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.
Su questo dato si fonda l’interpretazione restrittiva: se i ruoli e le graduatorie restano distinti, anche il precedente concorso ordinario valutabile ai fini del punto B.4.1 dovrebbe essere quello riferito allo stesso grado e allo stesso ambito concorsuale.
D’altra parte, la FAQ ufficiale n. 34, per quanto riguarda la valutazione del servizio afferma che il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico, anche se precedente alla data di pubblicazione del D.M. 255/2024.
Resta però il dubbio interpretativo: la locuzione “specifico posto” deve essere intesa come riferimento alla classe e al grado, oppure alla distinzione tra posto comune e sostegno?
TAR Campania: “specifico posto” come posto comune o sostegno
Sul punto si è pronunciato il TAR Campania, Sezione IV, con sentenza n. 505/2026, pubblicata il 26 gennaio 2026.
Il caso riguardava una candidata che aveva partecipato al concorso per la classe AB24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado, su posto comune, e che aveva dichiarato di aver superato un precedente concorso ordinario per la classe AB25, relativa alla scuola secondaria di I grado, sempre su posto comune.
Inizialmente alla candidata era stato riconosciuto il punteggio di 12,5 punti previsto dal punto B.4.1. Successivamente, tale punteggio era stato decurtato, con conseguente esclusione dal novero dei vincitori.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della candidata.
Secondo il Tribunale, la locuzione “specifico posto” deve essere messa in relazione alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, e non necessariamente alla specifica classe di concorso.
A sostegno di questa lettura, il TAR ha evidenziato che, in altri punti della tabella titoli, quando si fa riferimento alla specifica classe di concorso, viene utilizzata espressamente la formula “per la specifica classe di concorso”. Inoltre, nella stessa tabella, le espressioni “specifico posto” e “specifica classe di concorso” risultano utilizzate come formule distinte e non sovrapponibili.
Da ciò il TAR Campania ha ricavato che la candidata, avendo partecipato alla procedura AB24 su posto comune e avendo superato un precedente concorso ordinario AB25 sempre su posto comune, aveva diritto al riconoscimento dei 12,5 punti.
TAR Calabria: orientamento restrittivo
Successivamente è intervenuto anche il TAR Calabria, con sentenza n. 459/2026, pubblicata il 16 marzo 2026.
La sentenza riguardava la graduatoria AS2B – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese.
In quel caso, il ricorrente contestava l’attribuzione del punteggio B.4.1 ad alcuni candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario nella ex classe AB25, riferita alla scuola secondaria di I grado, diversa dalla ex AB24, riferita invece alla scuola secondaria di II grado.
Il TAR Calabria ha accolto questa impostazione, valorizzando la distinzione tra i ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e la necessità di formare graduatorie distinte.
Secondo tale orientamento, l’accorpamento delle classi di concorso non comporta automaticamente il riconoscimento del punteggio per un precedente concorso ordinario superato su un grado diverso.
È bene precisare, tuttavia, che questa sentenza è successiva a quella del TAR Campania, ma resta comunque una pronuncia di primo grado. Inoltre, risulta che la decisione del TAR Calabria sia stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, con la conseguenza che la questione resta aperta in attesa di un eventuale pronunciamento del giudice d’appello.
Due sentenze di primo grado non bastano a chiudere la questione
Il dato più rilevante è proprio questo: la giurisprudenza di primo grado non appare univoca.
Da un lato, il TAR Campania ha valorizzato una lettura estensiva dell’espressione “specifico posto”, riferendola alla distinzione tra posto comune e sostegno.
Dall’altro lato, il TAR Calabria ha seguito una lettura restrittiva, collegando il punteggio al concorso ordinario superato per la specifica procedura e il medesimo grado.
La circostanza che la sentenza del TAR Calabria sia successiva non è sufficiente, da sola, a risolvere il contrasto interpretativo, trattandosi comunque di una pronuncia di primo grado e, peraltro, oggetto di impugnazione.
Proprio per questo motivo appare ancora più necessario un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.
USR Piemonte e Toscana: orientamento restrittivo
Sul piano amministrativo, alcuni Uffici scolastici regionali hanno adottato o richiamato una lettura restrittiva.
L’USR Piemonte, nell’ambito del riesame in autotutela per la classe AS12, ha ritenuto valutabile esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione, ascrivibile allo stesso posto per il quale si concorre.
Anche la nota dell’USR Toscana del 10 giugno 2026 appare orientata in senso restrittivo, considerando valutabile il precedente concorso ordinario solo se riferito alla specifica classe di concorso del medesimo grado.
Si tratta di interpretazioni coerenti con l’orientamento espresso dal TAR Calabria, ma non necessariamente risolutive della questione, proprio perché non esiste ancora una nota ministeriale generale e vincolante.
Orientamenti differenti tra regioni
L’USR Puglia con avviso del 26 giugno 2026, dopo aver richiamato le numerose richieste di informazioni e istanze di accesso agli atti pervenute in merito alle classi accorpate e dopo aver ricordato il principio della insindacabilità della
valutazione espressa delle Commissioni giudicatrici, afferma di confermare la correttezza dell’operato delle Commissioni giudicatrici, ritenendolo pienamente allineato alla recente giurisprudenza amministrativa.
Il rischio concreto: candidati valutati diversamente da regione a regione
Il quadro complessivo mostra una criticità evidente. Candidati con situazioni analoghe potrebbero ricevere valutazioni diverse a seconda della regione, della commissione o dell’orientamento seguito dall’Ufficio scolastico competente.
In alcune procedure, il precedente concorso ordinario superato su una classe accorpata di grado diverso viene considerato valutabile; in altre, invece, il punteggio viene riconosciuto solo se il concorso precedente riguarda lo stesso grado di istruzione.
Serve un chiarimento ufficiale del Ministero
Alla luce delle diverse interpretazioni emerse, appare indispensabile un intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il chiarimento dovrebbe stabilire in modo univoco se, nelle classi di concorso accorpate, il punto B.4.1 debba essere interpretato:
- in senso restrittivo, riconoscendo il punteggio solo per il precedente concorso ordinario superato sullo stesso grado e sulla stessa specifica classe di concorso;
- oppure in senso estensivo, riconoscendo il punteggio anche quando il precedente concorso sia stato superato su una classe confluita nella nuova classe accorpata, purché riferito alla medesima tipologia di posto, comune o sostegno.
Solo una presa di posizione ufficiale del Ministero può evitare ulteriori contenziosi e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
In assenza di un chiarimento dall’alto, il rischio è che la stessa voce della tabella titoli continui a essere applicata in modo differente tra regioni, con effetti rilevanti sulle graduatorie e sulle aspettative dei candidati.
Vedi la sentenza del TAR Campania
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