L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 131/2026, ha chiarito che, ai fini dell’imposta di successione, il saldo attivo del conto corrente deve essere ridotto dell’importo impiegato per l’acquisto dei Titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso del de cuius, anche se contabilizzato dall’istituto di credito in data successiva.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025
La legge “semplificazioni 2025” ridisegna in modo profondo l’equilibrio tra tutela dei legittimari, autonomia privata e sicurezza dei traffici, con effetti immediati sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Il volume offre un percorso chiaro, tecnico e operativo: dal quadro previgente alle nuove regole su riduzione, trascrizione e tutela dei terzi, con focus sulle ricadute pratiche per chi opera ogni giorno.
Perché acquistarlo
– Capisci cosa cambia davvero con la riforma 2025 e dove impatta (donazioni, riduzione, circolazione dei beni, trascrizione).
– Gestisci il “rischio provenienza donativa” con una lettura orientata al mercato e alla stabilità degli acquisti, anche in chiave notarile e contrattuale.
– Approccio pratico-operativo: tecniche applicative, snodi interpretativi e implicazioni per atti, contenzioso e prassi.
– Focus su tutela dei terzi e credito ipotecario: cosa cambia e come incidono le nuove regole sulla certezza dei traffici.
– Regime transitorio e casi applicativi per affrontare situazioni reali e decisioni operative.
Contenuti in evidenza
– Riforma delle donazioni e legittima come diritto di credito
– Nuova disciplina degli artt. 561–563 c.c. e ricadute sulla reintegrazione
– Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
– Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
– Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
– Disciplina transitoria e riflessi processuali
Autrice
Ivana Panella, Notaio in Cesenatico, esperta in contratti, diritto societario, successioni e donazioni.
Se lavori su successioni, donazioni o trasferimenti con “provenienza donativa”, questo è il manuale che ti permette di orientarti subito nelle nuove regole e scegliere le soluzioni operative più sicure nel 2025.
Leggi descrizione
Ivana Panella, 2026, Maggioli Editore
24.00 €
22.80 €
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Quesito
Gli Istanti, eredi di Tizia, deceduta alle ore 22:00 del 22 aprile 2025, chiedono se, ai fini della determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario – con specifico riferimento alle giacenze di un c/c bancario, debba ritenersi rilevante:
- il saldo effettivo risultante al momento del decesso del de cuius, che tiene conto di un BOT regolarmente eseguito dall’istituto bancario il 22 aprile 2025 alle ore 9:34, ma contabilizzato solo in data 24 aprile 2025;
- il maggiore saldo contabile indicato dalla banca nella certificazione di consistenza bancaria rilasciata ai fini successori, nella quale non è stato considerato l’acquisto del predetto titolo – in quanto non regolato contabilmente alla data di apertura della successione.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
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Interpretazione del contribuente
Secondo i contribuenti, ai fini dell’imposta sulle successioni, il saldo attivo del conto corrente bancario intestato alla de cuius doveva essere determinato sulla base del saldo effettivamente esistente alla data del decesso.
In questa prospettiva, occorreva tenere conto di tutte le operazioni già perfezionate ed eseguite prima della morte di Tizia.
Non rilevava, quindi, il fatto che tali operazioni fossero state contabilizzate dalla banca solo in data successiva al decesso.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Prima di rendere il parere ha chiarito i principi che regolano la materia.
- Ai sensi dell’ 1, comma1, del TUSD “l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da latri vincoli di destinazione“.
- La determinazione dell’imposta in esame è disciplinata dall’art. 7 del TUSD, come modificato dall’ 1, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 139/2024. La norma prevede, infatti, al comma 1, prevede che “i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti […]”.
- A seguire, l’ 9, comma 1 del TUSD, dispone poi che “l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli artt. 2, 3, 12 e 13“.
Tra i beni non compresi nell’attivo ereditario, l’art. 12 del TUSD elenca, in particolare:
- i titoli di debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (lett. h);
- gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge (lett. i).
Quanto ai crediti compresi nell’attivo ereditario, l’art. 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile “è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati […]“.
Dunque, per i saldi attivi di c/c postali o bancari, rileva l’importo del credito esistente alla data di apertura della successione.
Saldo del conto corrente ereditario: rileva il momento dell’operazione, non la contabilizzazione
A seguire, nella risposta ad interpello n. 318/2025 l’AdE ha chiarito, con riferimento alla determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell’attivo ereditario, che:
“Per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all’identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel c/c bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile”.
Da ultimo, l’Agenzia richiama anche una recente pronuncia della giurisprudenza tributaria di merito, che esclude la rilevanza del momento di contabilizzazione dei titoli ai fini della ricostruzione dei cespiti successori:
“il ricavato della vendita dei titoli avvenuta prima della morte del de cuius [è] confluito nel conto corrente intestato a quest’ultimo, seppure in data successiva al suo decesso, ”per ragioni meramente di tempistiche di contabilizzazione”.
È corretta quindi l’impostazione dell’Ufficio erariale che:
“ha provveduto pertanto a tassare non i suddetti titoli, ma la somma ricavata dalla vendita stessa che necessariamente doveva essere inserita come cespite nella denuncia di successione” (Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza n. 953/2023).
Conclusioni
Ciò posto, alla luce del quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale sopra descritto, si ritiene che, anche per l’acquisto di titoli di Stato, occorra far riferimento al momento di perfezionamento dell’operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul c/c attiene al solo regolamento contabile del controvalore (data valuta).
Ne consegue che, ai fini della determinazione del saldo del c/c alla data di apertura della successione, deve aversi riguardo al perfezionamento dell’operazione di acquisto del titolo, a nulla rilevando la contabilizzazione successiva sul c/c.
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Giulia Ferraro
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