L’assegnazione provvisoria è un movimento che trova il suo fondamento in una delle motivazioni previste dal CCNI, tra le quali rientra la richiesta di ricongiungimento.
Diversamente dalla mobilità, il ricongiungimento può essere richiesto indifferentemente:
- ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- al genitore, a prescindere dalla sua età;
- per l’assistenza a un soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che il docente abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 oppure del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.
Nelle assegnazioni provvisorie, diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile. È infatti possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore, anche qualora il docente abbia figli e/o sia coniugato. Per ricongiungersi al coniuge, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.
RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. È quindi possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti e affini, come lo zio o la suocera, nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari. In questi casi è però richiesto il requisito della convivenza.
GRAVI ESIGENZE DI SALUTE DEL RICHIEDENTE
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche senza ricongiungimento quando l’aspirante presenti gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria.
PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE
Per il ricongiungimento al familiare spettano 6 punti.
In particolare, il punteggio spetta per il ricongiungimento:
- al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016;
- ai figli minori;
- ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità;
- ai minori affidati;
- ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità;
- ai genitori che abbiano compiuto 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
Il punteggio per il ricongiungimento ai genitori è riconosciuto esclusivamente quando almeno uno di essi abbia compiuto 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
Pertanto, per le assegnazioni provvisorie relative al 2026, il punteggio spetta anche se il genitore non ha ancora compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda, purché li compia entro il 31 dicembre 2026.
Esempio: se il genitore compie 65 anni il 20 novembre 2026, il punteggio per il ricongiungimento viene comunque riconosciuto. Non spetta, invece, se il genitore compirà 65 anni il 1° gennaio 2027.
Attenzione: con riferimento al solo requisito anagrafico, nell’assegnazione provvisoria il punteggio per il ricongiungimento ai genitori è riconosciuto soltanto se almeno uno di essi compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Nella mobilità, invece, non è previsto un requisito minimo di età dei genitori, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite dalla relativa disciplina.
I 6 punti spettano per tutte le scuole ubicate nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che la stessa vi risieda effettivamente e che l’iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande.
Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla dichiarazione relativa alla pregressa iscrizione anagrafica.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016, trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini dell’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
In assenza di istituzioni scolastiche con posti richiedibili, cioè che comprendano l’insegnamento del richiedente, nel comune in cui risiede il soggetto al quale ricongiungersi, il suddetto punteggio viene riconosciuto:
- per il comune viciniore a quello di residenza del soggetto, nel quale siano presenti posti richiedibili;
- per una scuola con sede di organico in un altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede o un plesso nel comune di residenza del soggetto.
Il punteggio non spetta, invece, per le altre sedi richieste dall’aspirante.
PUNTEGGIO PER I FIGLI
Per ciascun figlio o affidato spettano:
- 5 punti, se non ha compiuto 6 anni;
- 4 punti, se ha un’età superiore a 6 anni, ma non ha superato il diciottesimo anno di età;
- 4 punti, senza limiti di età, per ciascun figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.
L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
Il punteggio previsto per la relativa fascia di età è attribuito anche ai figli che compiono 6 anni o 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.
Pertanto, per le assegnazioni provvisorie del 2026:
- un figlio che compie 6 anni in qualsiasi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 continua a essere considerato nella fascia dei figli fino a 6 anni;
- un figlio che compie 18 anni in qualsiasi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 continua a essere considerato nella fascia dei figli fino a 18 anni.
Esempi:
- un figlio nato il 20 novembre 2020, che compie 6 anni il 20 novembre 2026, rientra ancora nella fascia prevista per i figli fino a 6 anni;
- un figlio nato il 15 ottobre 2008, che compie 18 anni il 15 ottobre 2026, rientra ancora nella fascia prevista per i figli fino a 18 anni;
- un figlio che ha compiuto 6 anni entro il 31 dicembre 2025 rientra, invece, nella fascia successiva;
- un figlio che ha compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2025 non rientra più nella relativa fascia, salvo il caso di totale o permanente inabilità a proficuo lavoro.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A PUNTEGGIO ZERO
Può verificarsi il caso che l’assegnazione provvisoria venga disposta anche con punteggio zero. Ciò può avvenire essenzialmente nei seguenti casi:
- l’aspirante chiede il ricongiungimento al genitore che non compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non dispone di altri punteggi previsti per le esigenze di famiglia;
- l’aspirante chiede l’assegnazione provvisoria per gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria e non dispone di altri punteggi per esigenze di famiglia;
- l’aspirante ottiene l’assegnazione provvisoria in una scuola per la quale non spetta il punteggio di ricongiungimento e non dispone di ulteriori punteggi per esigenze di famiglia.
I punteggi previsti per il ricongiungimento, per i figli e per le altre esigenze di famiglia sono infatti cumulabili tra loro.
ANZIANITÀ ANAGRAFICA
In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
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Obiettivo Scuola
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