Riconoscimento facciale, quale parte del decreto italiano “non è coerente” con l’Ai Act



“Non vogliamo che con l’Ai ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto”. Così, un portavoce della Commissione ha commentato lo schema di decreto legislativo del governo italiano in materia di riconoscimento facciale. Parlando del “caso specifico italiano”, il portavoce ha precisato: “non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo”.

Nelle scorse ore il voto della commissione Affari europei della Camera sul provvedimento è stato rinviato, ma il dibattito non si placa. Al vaglio delle commissioni di Camera e Senato c’è il testo che traduce in norme operative, per le forze dell’ordine e la magistratura, la legge delega sull’Ai approvata dal parlamento nel settembre 2025 per adeguare le norme nazionali all’Ai Act europeo.

Il provvedimento non convince Bruxelles per le disposizioni su sorveglianza biometrica e riconoscimento facciale coadiuvate dall’intelligenza artificiale. Il Garante della privacy ha dato parere favorevole, ma ha chiesto alle commissioni di intervenire sulle zone grigie del provvedimento che potrebbero trasformare una sorveglianza lecita in una sorveglianza di massa.

Cosa significa “tradurre” un volto in numeri

Per capire il rischio concreto, bisogna ricordare come funziona il riconoscimento facciale.

Il sistema utilizza algoritmi che analizzano l’immagine di un volto e la traducono in una sequenza numerica basata su tratti somatici, detti dati antropometrici: distanza tra gli occhi, forma della mandibola, posizione degli zigomi, proporzioni del naso, contorno del viso. Ogni volto diventa una stringa di numeri, un vettore che rappresenta la sua “impronta” biometrica.

Il sistema non riconosce nessuno in modo assoluto. Calcola quanto due di queste sequenze si assomigliano e restituisce un elenco di candidati con una percentuale di somiglianza. Più grande è l’archivio di partenza, più la sorveglianza diventa estesa ed efficace: ogni volto ripreso in un luogo pubblico diventa un potenziale dato da confrontare con tanti altri, in serie.

Questa natura probabilistica spiega perché il provvedimento non tocca solo la privacy, ma anche l’errore: falsi positivi, scambi di persona e ricadute concrete su chi viene associato erroneamente a un’identità sospetta.

La proposta italiana tra sicurezza e Stato di diritto

Il punto cruciale del decreto italiano è proprio la nozione di “esigenze di ordine e sicurezza pubblica” che apre la porta al trattamento automatico dei dati biometrici di tutti i presenti in certi luoghi e in determinate circostanze. Al centro del confronto istituzionale ci sono gli articoli 8 e 10 del decreto.

L’articolo 8 disciplina ammette l’identificazione in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico per due finalità:

  • prevenire una minaccia specifica e grave, come un attacco terroristico o un pericolo concreto per la vita e l’incolumità delle persone;
  • cercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale.

In queste due fattispecie, il sistema può essere utilizzato per confermare l’identità di persone già individuate o per localizzare persone ricercate. Il confronto avviene solo con banche dati proporzionate e adeguate alla finalità, costruite a partire da archivi già in uso alla polizia o da immagini e filmati acquisiti legalmente. È vietato usare archivi alimentati da grandi quantità di immagini raccolte online o da sistemi di videosorveglianza generalizzata.

L’articolo 8 può essere attivato solo con procedura formale: il questore o i responsabili delle forze dell’ordine devono presentare una richiesta motivata al pubblico ministero, che autorizza modalità, durata e perimetro dell’utilizzo. Nei casi urgenti, la polizia può iniziare ad usare il sistema informando il pm anche solo a voce, ma deve formalizzare la richiesta entro 24 ore; il pm ha altre 24 ore per decidere. Se l’autorizzazione non arriva, i dati vanno cancellati.

Nel complesso, l’articolo 8 prova a rimanere dentro la logica delle “eccezioni strettamente necessarie” per casi estremi, in linea con quanto previsto dall’Ai Act.

Articolo 10: il riconoscimento “a posteriori” e il comma che cambia tutto

Molto diverso è il terreno dell’articolo 10, che riguarda i sistemi di videosorveglianza già installati e la possibilità di dotarli di software di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale a posteriori, dopo la commissione di un reato.

Il primo comma appare compatibile con il quadro europeo: l’accensione del riconoscimento facciale è consentita esclusivamente dopo un reato e solo per identificare persone “già indiziate”. Il confronto avviene quindi su una platea mirata, non sull’intera popolazione ripresa dalle telecamere.

Il punto di rottura con Bruxelles potrebbe essere il comma 3. Qui si prevede che nei luoghi o negli eventi “rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica”, il sistema è autorizzato a trattare automaticamente i dati biometrici di tutte le persone che entrano. Significa che le forze dell’ordine possono registrare e conservare, per sette giorni, immagini e dati biometrici ottenuti da filmati che riprendono piazze, strade, stadi, manifestazioni e qualsiasi contesto ritenuto a rischio in senso lato.

Dove i posti sono numerati, come negli stadi, la scansione elettronica dei biglietti consente di abbinare i dati anagrafici e le informazioni del biglietto alle immagini dei posti occupati. Se in quei sette giorni viene commesso un reato, il confronto avviene con quell’archivio.

Il governo sostiene che ci siano due momenti distinti: la raccolta dei dati, che avviene in modo generalizzato, e il riconoscimento biometrico, che si attiverebbe solo a seguito di un reato. Il Garante della privacy, pur esprimendo un parere complessivamente favorevole, ha chiesto di modificare il testo per chiarire in modo inequivocabile che l’analisi dei dati biometrici può essere fatta solo dopo un reato, non automaticamente al momento della ripresa dei filmati. Ha inoltre segnalato che il riferimento ai luoghi è troppo generico e può di fatto aprire a una sorveglianza preventiva e di massa.

Ed è qui che la convergenza con l’Ai Act si spezza: il Garante ha scritto che il comma 3 “non è coerente” con il regolamento europeo, che legittima ricerche mirate su persone sospettate o condannate, non l’uso dei dati biometrici di tutte le persone che partecipano a un evento o attraversano un luogo.

Europa vs Cina: tra ingegneria sociale e limiti democratici

Da un punto di vista internazionale, la Cina rappresenta il caso estremo di sorveglianza biometrica e ingegneria sociale. Chongqing, con 168 telecamere ogni mille abitanti, è una delle città più controllate al mondo, seguita da Shenzhen e altre metropoli dove riconoscimento facciale, sistemi di puntamento automatico e analisi dei flussi sono parte della vita quotidiana.

Come segnalato da diverse inchieste giornalistiche, il “Panopticon” cinese sfora ampiamente le finalità di sicurezza e ordine pubblico. Le telecamere servono non solo alla sicurezza, ma a profilare minoranze, dissidenti, tossicodipendenti e migranti, fino a monitorare check-in negli hotel o visite in determinati quartieri per costruire mappe sociali di “affidabilità” politica.

Come ha descritto Edward Schwarck, studioso dell’università di Oxford, si tratta di un sistema di ingegneria sociale che punta al dominio dell’informazione: sapere dove sono le persone, con chi si incontrano, quali luoghi frequentano, incrociando dati biometrici, anagrafici e comportamentali.

Anche in Europa esiste il riconoscimento facciale ai fini di sorveglianza, ma l’impianto normativo è molto più spostato verso la tutela della privacy:

  • In Svezia, una legge già approvata consente il riconoscimento facciale in tempo reale solo per cercare persone scomparse che si sospetta siano vittime di sequestro o tratta, o per prevenire minacce imminenti, sempre con via libera di un pm o di un giudice;
  • In Germania, la riforma in discussione sulla polizia federale permette il rilevamento biometrico solo confrontando le riprese con un elenco di sospetti definito in anticipo, non con i volti del pubblico generico. Ogni corrispondenza va verificata da due funzionari e i dati non possono essere collegati ad altri database;
  • In Francia, una legge consente l’uso di algoritmi per rilevare comportamenti come movimenti anomali di folla o intrusioni, senza però attribuire identità alle persone riprese né raccogliere dati biometrici personali.

Sono tre declinazioni diverse di uno stesso principio: la tecnologia può aiutare a prevenire o investigare reati, ma non deve trasformare lo spazio pubblico in un luogo dove la semplice presenza fisica diventa automaticamente un dato identificabile e archiviato.

Il futuro del decreto italiano e la posizione di Palazzo Chigi

Nei prossimi mesi, il passaggio decisivo sarà la riscrittura – o meno – del comma 3 dell’articolo 10. Il governo potrà recepire i rilievi di Garante e Commissione europea, restringendo in modo netto il perimetro dell’uso dei dati biometrici post-evento, oppure scegliere di mantenere una formulazione ampia, assumendosi il rischio di aprire un contenzioso con Bruxelles e di spostare l’Italia verso una traiettoria più vicina ai modelli di sorveglianza pervasiva che l’Ai Act intende esplicitamente evitare.

Fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che “l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’Autorità giudiziaria”. Le stesse fonti sottolineato che “siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall’inizio, per uno sviluppo e un’applicazione dell’Ia centrata sull’uomo e governata dall’uomo“.

Il fine dell’Ai Act

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act, approvato nel 2024, nasce proprio per mettere un tetto invalicabile all’uso delle tecnologie più invasive quando toccano diritti fondamentali, a cominciare dalla sorveglianza biometrica negli spazi pubblici. Nel linguaggio del regolamento, certe applicazioni vengono classificate come “rischio inaccettabile”: sistemi che permettono un monitoraggio capillare della popolazione, un controllo continuo degli spostamenti o un profiling sistematico delle persone in luoghi accessibili al pubblico rientrano in questa categoria.

In altri termini, il regolamento non nasce per negare ogni uso investigativo della biometria, ma per impedire che il continente si avvicini a modelli in cui le telecamere non distinguono più tra sospettati e cittadini qualsiasi, trasformando lo spazio pubblico in un luogo dove la presenza fisica diventa automaticamente un dato da raccogliere, archiviare e potenzialmente utilizzare.


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