Sport dilettantistico, Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove regole


Nuove indicazioni fiscali per associazioni e società sportive dilettantistiche. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione della Circolare 7/E, dedicata all’applicazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo 36/2021 su sport e lavoro sportivo. Le indicazioni riguardano compensi fino a 15.000 euro, rimborsi ai volontari, Irap, Iva, statuti e raccolte fondi.

Il documento affronta diversi dubbi emersi dopo la riforma e chiarisce come applicare le agevolazioni a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, volontari e soggetti che operano all’interno di ASD e SSD.

Come funziona la soglia fiscale dei 15.000 euro

Per i lavoratori sportivi dilettantistici, la soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui opera prima della determinazione della base imponibile.

L’Agenzia precisa che il meccanismo si applica indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro. Non riguarda quindi soltanto collaborazioni o lavoro autonomo sportivo, ma anche i rapporti di lavoro subordinato.

Per la quota che supera i 15.000 euro tornano invece ad applicarsi le regole ordinarie previste per il lavoro dipendente.

Il chiarimento interessa direttamente gli enti che devono gestire compensi con formule contrattuali diverse. La soglia non cambia in funzione del contratto scelto: ciò che conta è l’ammontare dei compensi fiscalmente rilevanti percepiti nell’anno.

Quando i rimborsi ai volontari diventano imponibili

La Circolare 7/E interviene anche sui rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi per eventi e manifestazioni.

Il limite indicato è di 400 euro mensili. Queste somme, però, non restano separate dal calcolo complessivo previsto per la soglia fiscale di 15.000 euro.

I rimborsi concorrono infatti al raggiungimento e all’eventuale superamento del limite.

Se un volontario ha già superato i 15.000 euro nell’anno solare attraverso altri compensi di lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario successivamente ricevuto diventa interamente imponibile.

In quel caso si applica anche la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Voce Soglia o limite Effetto indicato
Compensi sportivi 15.000 euro annui Non imponibilità entro il limite
Rimborsi forfetari volontari 400 euro mensili Concorrono alla soglia dei 15.000 euro
Co.co.co. dilettantistiche ai fini Irap 85.000 euro annui Esclusione dalla base imponibile
Raccolte fondi e proventi connessi 51.645,69 euro Detassazione entro il limite previsto

Quali clausole devono mantenere le SSD nello statuto

Un altro passaggio riguarda le Società Sportive Dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative.

Le SSD che introducono nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato”, previste dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 36/2021, devono comunque conservare il divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili.

La prescrizione deriva dall’articolo 148, comma 8, del Tuir.

Il requisito è necessario per continuare a beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini Ires e Iva.

La riforma, quindi, non consente di eliminare dallo statuto ogni riferimento al divieto di distribuzione indiretta. Le due previsioni devono convivere quando l’ente intende accedere al trattamento fiscale previsto.

Chi beneficia dell’esclusione Irap fino a 85.000 euro

La Circolare chiarisce anche l’applicazione della soglia Irap per le collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito dello sport dilettantistico.

L’esclusione dalla base imponibile fino a 85.000 euro annui riguarda tutti i rapporti di co.co.co. dell’area dilettantistica.

Sono compresi anche i collaboratori che svolgono mansioni amministrativo-gestionali.

Il chiarimento amplia l’individuazione dei rapporti interessati e consente agli enti di applicare la soglia anche a figure che non svolgono direttamente attività sportiva, ma operano nella gestione amministrativa dell’organizzazione.

Quando le prestazioni possono essere esenti da Iva

Sul versante Iva, l’Agenzia affronta gli obblighi di fatturazione e registrazione per le prestazioni esenti rese dagli enti sportivi dilettantistici.

Le prestazioni rientranti nell’articolo 36-bis del decreto legge 75/2023 possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972.

Per accedere alla dispensa è però necessaria una comunicazione all’Ufficio.

Il trattamento agevolato non si applica indistintamente a tutte le operazioni effettuate da ASD e SSD.

Perché la cessione del contratto di un atleta resta soggetta a Iva

Una distinzione specifica riguarda la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD o SSD a una società professionistica.

In questa ipotesi non si applica l’esenzione Iva.

L’operazione viene qualificata come finanziaria e commerciale e rimane quindi soggetta all’imposta con aliquota ordinaria.

La natura dell’operazione prevale sulla qualifica dilettantistica del soggetto che effettua la cessione.

Come funziona la detassazione delle raccolte fondi

La Circolare conferma anche l’applicazione delle agevolazioni previste per le raccolte pubbliche di fondi e per i proventi commerciali connessi.

Il beneficio riguarda gli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime previsto dalla legge 398/1991.

L’agevolazione è riconosciuta fino a due eventi all’anno e nel limite complessivo di 51.645,69 euro.

La possibilità viene confermata anche per gli enti costituiti in forma societaria, non soltanto per le associazioni.

Cosa devono controllare ora ASD e SSD

Le indicazioni dell’Agenzia incidono su più livelli della gestione ordinaria.

Gli enti devono verificare il cumulo dei compensi dei lavoratori, considerare i rimborsi dei volontari nel calcolo della soglia fiscale, controllare le clausole statutarie e distinguere correttamente le operazioni esenti da quelle soggette a Iva.

Anche la forma dell’ente assume rilievo. Le società sportive devono coordinare le clausole previste dalla riforma con quelle necessarie per mantenere determinati benefici tributari.

Per le raccolte fondi, infine, contano sia il numero degli eventi sia il tetto economico annuale.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione

Source link