La legge n. 137 del 28 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2026 è in vigore dal 16 agosto 2026. Cosa cambierà dunque nell’ordinamento forense e cosa dovrà fare ogni Avvocato e operatore nel settore legale per conformarsi alle novità previste?

Al momento, materialmente, nulla: come già ampiamente spiegato, la legge delega non modificherà immediatamente la legge professionale forense ma contiene una delega legislativa con la quale il Parlamento ha affidato al Governo il compito di riscrivere in maniera organica l’ordinamento della professione di Avvocato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. La legge n. 247/2012 e i regolamenti attuativi vigenti, che oggi governano incarichi, compensi, formazione, tirocinio, esame di Stato, società tra Avvocati e tenuta degli albi, continueranno quindi ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi e delle relative disposizioni transitorie.

Il testo della legge delega contiene tuttavia indicazioni molto dettagliate e, in alcuni passaggi, descrive già con notevole precisione il futuro assetto proposto. Pur non essendo quindi una norma immediatamente applicabile al rapporto professionale, come Avvocati  e operatori del diritto siamo chiamati ad analizzarne ugualmente il contenuto, anche al fine di comprendere verso che direzione sta andando la nostra professione e in che modo possiamo prepararci alle imminenti novità che potrebbero attenderci.

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un Avvocato di Roma e questa è la mia personale analisi delle effettive novità previste nella legge delega di riforma dell’Ordinamento Forense e delle conseguenze pratiche che le indicazioni ivi contenute potrebbero portare alla professione forense, con suggerimenti concreti per ogni Collega Avvocato.

Il mercato della consulenza legale

Nel campo della consulenza stragiudiziale, sono sempre più frequenti gli operatori economici, le piattaforme e le società di servizi che offrono assistenza giuridica senza essere iscritti all’albo.

Rispetto alla legge vigente, che riconosce all’Avvocato la competenza per la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale quando connesse all’attività giurisdizionale, se svolte continuativamente, sistematicamente e in forma organizzata (salve le competenze di altre professioni regolamentate), la legge delega ha perciò ampliato la definizione delle attività esclusive riservate all’Avvocato comprendendo espressamente l’arbitrato rituale, la negoziazione assistita e le mediazioni obbligatorie o demandate (vedi in particolare l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), punti 3.1)-3.3), e n. 4), legge n. 137/2026; confrontato con l’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 247/2012).

Fermo quanto chiarito, mi pare che la consulenza legale resterà un ambito professionale non ancora integralmente riservato agli Avvocati, a meno che il Governo (visto l’ampio spazio di manovra offerto dalla delega) non ritenga di allargare il numero di atti giuridici nulli o annullabili se compiuti senza assistenza legale.

A livello pratico, il mio consiglio per i Colleghi Avvocati che lavorano molto nel settore della consulenza è quello di individuare e mappare con precisione tutti i servizi stragiudiziali offerti, distinguendo sin da ora quali riguardano la consulenza preventiva, quali riguardano attività connessa al contenzioso e quali invece sono offerti in collaborazione con altri professionisti. In questo modo, l’intera attività di consulenza dello studio potrà essere gestita in modo preciso e analitico e le novità introdotte dai decreti legislativi potranno essere recepite più facilmente.

Segreto professionale, assicurazione e informazione al pubblico

Tra le richieste contenute nella legge delega, c’è quella di rafforzare l’inviolabilità e l’indisponibilità del segreto professionale, confermare l’obbligo assicurativo (prevedendo l’aggiornamento quinquennale delle condizioni essenziali e dei massimali minimi) e demandare la disciplina della pubblicità alla protezione della collettività e del segreto (vedi l’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), legge n. 137/2026 e confronta con gli artt. 6, 10 e 12 legge n. 247/2012 e artt. 13, 17, 18, 28, 35 e 37 Codice deontologico forense).

Proprio in relazione al segreto professionale e al rapporto fiduciario con il cliente, mi pare che uno degli aspetti pratici della riforma da tenere d’occhio sarà soprattutto per gli studi che comunicano attraverso siti internet periodicamente aggiornati, newsletter e social network.

É vero che la delega non ha previsto la reintroduzione di un modello di pubblicità autorizzatoria né ha descritto nuovi divieti specifici, ma l’uso di casi concreti, dei risultati effettivamente conseguiti, di recensioni rilasciate da clienti, dei dati relativi alla clientela e dei contenuti generati con strumenti automatizzati dovrà essere necessariamente riesaminato alla luce delle nuove regole deontologiche.

Incarico personale e strutture collettive di Avvocati

Interessante è anche il passaggio in cui viene richiesto che ogni pratica, pur arrivata allo studio attraverso la conoscenza del nome della società, dell’associazione o del network, debba sempre essere affidata ad un professionista identificabile, che resterà personalmente responsabile delle scelte compiute (confronta l’art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 137/2026; art. 14 legge n. 247/2012 con l’art. 4-bis, commi 3 e 4, legge n. 247/2012).

Se dunque è vero che, secondo quanto richiesto dalla legge delega, l’incarico dovrà essere personale anche se conferito ad un Avvocato inserito in un’associazione, rete o società e che, con l’accettazione, il professionista assumerà responsabilità personale illimitata (solidalmente con la società di appartenenza), è chiaro che questo aspetto cambierà inevitabilmente l’organizzazione interna di ogni realtà professionale.

Leggendo tra le righe della delega, più che aziendalizzare la professione, l’intento mi sembra allora quello di rendere più efficiente l’organizzazione degli studi senza attenuare il principio della responsabilità personale dell’avvocato.

Per gli studi organizzati, a livello interno, si suggerisce dunque di prevedere sin da ora alcuni accorgimenti pratici, soprattutto nella fase di conferimento di ciascun incarico professionale, che consentiranno di evitare contestazioni in tema di ripartizione della responsabilità professionale. Si consiglia, in particolare:

Conferimento dell’incarico e della procura alle liti

La quotidianità porta talvolta a sovrapporre il contratto professionale, la designazione del professionista, la procura alle liti e l’autorizzazione all’impiego di sostituti. Leggendo la riforma appare invece con evidenza l’intento di ritenerli momenti autonomi e distinti del rapporto: mentre infatti il contratto regola prestazioni, compenso, spese, soggetti obbligati, trattamento dei dati, organizzazione del lavoro e condizioni di recesso, la procura attribuisce unicamente il potere processuale (leggi l’art. 2, comma 1, lett. h), nn. 2), 3) e 5), legge n. 137/2026 e confronta con gli artt. 13 e 14 legge n. 247/2012 e l’art. 83 c.p.c.).

Sebbene per la lettera d’incarico professionale la delega non preveda un nuovo contenuto minimo generale, l’intero sistema conduce verso una maggiore tracciabilità nell’individuazione del professionista incaricato, nel rilascio del consenso dell’assistito quando il mandato proviene da un terzo, nel compenso pattuito e nelle modalità di sostituzione. Se quindi da una parte c’è il rischio di vedere aumentare gli adempimenti formali e di complicare le fasi iniziali del rapporto professionale, mi sembra che al contempo la delega assicuri maggiore certezza dei ruoli, trasparenza verso il cliente e migliore tutela sia dell’assistito sia dell’Avvocato in caso di contestazioni.

Dopo aver provveduto all’identificazione del cliente, il consiglio pratico è quindi quello di predisporre sempre, al conferimento di ogni incarico, almeno quattro distinti documenti:

  • la lettera d’incarico ove, oltre ad essere individuati – come detto – il professionista responsabile, i collaboratori e i professionisti autorizzati alla sostituzione, andrebbe indicato con precisione l’oggetto della prestazione e tutte le attività ricomprese; in tal senso, eviterei formule generiche ed incarichi omnicomprensivi, oltre che l’utilizzo della stessa lettera per ogni procedimento, pendente e futuro. Prevederei piuttosto l’opportunità di verificare, aggiornare ed integrare il contratto professionale nel corso del rapporto;
  • il preventivo, che non è più un tema eventuale ma diventa parte integrante della corretta instaurazione del rapporto professionale (considerato che, peraltro,  la produzione di un preventivo sottoscritto per accettazione semplificherà notevolmente il recupero del compenso in caso di inadempimento del cliente);
  • l’informativa sul trattamento dei dati personali e la raccolta dei consensi per la privacy;
  • la procura alle liti.

Compensi: l’importanza del preventivo

Considerati gli spunti dettati dalla delega in tema di compensi, mi pare evidente che l’obiettivo della riforma sia quello di conferire valore prioritario alle pattuizioni intervenute tra il difensore e l’assistito e, in particolare, al preventivo predisposto prima del conferimento di incarico. É chiaro, in tal senso, che un preventivo chiaro e facilmente comprensibile consente sempre una maggiore trasparenza nei rapporti tra assistito e Avvocato, riducendo al contempo la ricorrente incertezza nella successiva liquidazione e nel recupero del credito professionale.

A livello pratico, si suggerisce quindi ad ogni Collega Avvocato di non acquisire alcun incarico senza aver prima predisposto un preventivo accurato e facilmente leggibile, nel quale siano specificamente chiariti (o comunque ben prevedibili):

  • il compenso legato ad ogni fase (necessaria o, anche, eventuale);
  • le spese che il Cliente dovrà sostenere;
  • quali siano le conseguenze in termini di compensi in caso di intervenuta transazione tra le parti;
  • l’identità di tutti i soggetti che saranno obbligati al pagamento.

Considerato il fatto che, in materia di recupero dei crediti professionali, la delega usa una formula meno vincolante, chiedendo al Governo di valutare la possibilità di razionalizzare i pareri di congruità, la predisposizione di disciplinari di incarico e preventivi più chiari consentirà certamente ad ogni Collega Avvocato di potersi conformare più facilmente ai procedimenti che saranno introdotti con i decreti attuativi.

La rete tra Avvocati: consigli pratici di gestione

Come noto, la delega riconosce tre modalità di esercizio collettivo della professione forense: associazioni professionali, reti professionali e società tra avvocati. La rete può essere costituita tra avvocati o in forma multidisciplinare (purché sia prevista la partecipazione di almeno due avvocati perché il contratto possa avere ad oggetto attività proprie della professione forense) (confronta l’art. 2, comma 1, lett. h), nn. 1), 4), 6) e 7), della legge n. 137/2026 con l’art. 4 legge n. 247/2012 e l’art. 3, commi 4-ter e ss., d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge n. 33/2009, per il contratto di rete).

Consiglio: il nuovo volume  “Le reti tra Avvocati”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre una guida teorico-pratica al contratto di rete tra avvocati, illustrandone disciplina, funzionamento e vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione professionale.


Le reti tra Avvocati


Le reti tra Avvocati

l mercato della professione forense è in profonda trasformazione. La crescente competizione e la richiesta di servizi multidisciplinari e ad alto contenuto tecnologico impongono nuovi modelli organizzativi, capaci di coniugare collaborazione, efficienza e autonomia professionale, che si inseriscono nel rinnovato quadro normativo delineato dalla riforma dell’ordinamento forense.
Il volume offre una guida teorico-pratica al contratto di rete tra avvocati, illustrandone disciplina, funzionamento e vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione professionale. Attraverso un’analisi comparativa con associazioni professionali, STA e STP, evidenzia le peculiarità della rete sotto il profilo giuridico, fiscale, organizzativo e deontologico.
Ampio spazio è dedicato agli aspetti operativi, dalla governance alla gestione delle spese comuni, dal fondo patrimoniale alla codatorialità e al distacco del personale, fino al recesso del retista.
Il volume affronta inoltre il ruolo dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione nello sviluppo delle reti professionali, con particolare attenzione alla compliance GDPR e alla condivisione dei dati nel rispetto del segreto professionale.

Leonarda D’Alonzo,
Avvocato e mediatore, già Giudice
Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Alla luce di quanto già evidenziato sulla personalità dell’incarico, è chiaro che la rete non dovrà diventare un modo per nascondere la provenienza dell’incarico o confondere la responsabilità del professionista. Ecco allora che, se da una parte – soprattutto per gli studi di dimensioni contenute – la rete continuerà ad offrire vantaggi concreti (consentendo la partecipazione ad incarichi complessi, la condivisione di tecnologia e procedure, una maggiore copertura territoriale e lo sviluppo di servizi multidisciplinari), dall’altra renderà necessaria una maggiore formalizzazione dei rapporti.

In attesa di vedere ciò che prevederanno i decreti legislativi, ritengo dunque che, concretamente, i Colleghi Avvocati coinvolti in una rete professionale debbano iniziare (ove non l’abbiano già fatto) a prevedere una precisa ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e delle opportunità, nonché una chiara disciplina per la gestione di eventuali conflitti interni alla rete, per l’uso del marchio, per la gestione del segreto professionale, per la raccolta e l’utilizzo dei dati, per la remunerazione dei professionisti e per le modalità di uscita dalla rete.

Con particolare riferimento alle STA, alle quali – come già ampiamente rilevato in una precedente analisi della legge delega – è stato dedicato ampio spazio nella riforma, è stato previsto che almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto debbano appartenere ad avvocati, oppure ad avvocati insieme ad altri professionisti iscritti in albi. I non professionisti sono ammessi per prestazioni tecniche o investimento e la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati. É stata altresì proposta una disciplina degli utili particolarmente complessa, che dovrà seguire criteri di proporzionalità rispetto agli utili generati, senza interferire con l’indipendenza e il principio dell’equo compenso (rispetto alle prestazioni effettivamente rese) (confronta l’art. 2, comma 1, lett. h), n. 9), legge n. 137/2026).

Ciò chiarito, si suggerisce ai Colleghi Avvocati che fanno parte di STA già esistenti di predisporre una verifica dello statuto e di meditare sin da ora in quali punti sarà necessario prevedere una eventuale integrazione e/o modifica del capitale, dei diritti di voto, della governance e della distribuzione degli utili.

Considerato inoltre che, secondo la riforma, la scelta del professionista incaricato appartiene al cliente e che, se manca una designazione, la STA dovrà comunicare previamente per iscritto il nominativo (confronta al riguardo l’art. 2, comma 1, lett. h), nn. 12) e 13), legge n. 137/2026 e l’art. 10 legge 12 novembre 2011, n. 183), si consiglia di rivedere la procedura di designazione dell’incaricato, adempimento che dovrebbe entrare nella procedura di apertura della pratica, insieme alla verifica dei conflitti e alla lettera d’incarico.

Collaborazione continuativa e monocommittenza

Come noto, la delega è intervenuta per richiedere una disciplina organica della monocommittenza e della collaborazione continuativa (che si verifica ogni volta che un Avvocato lavora stabilmente per un altro Avvocato, un’associazione professionale, una rete o una STA, fatturando un compenso periodico e organizzando la propria attività dentro la struttura del committente).

É stato già chiarito che gli obiettivi della riforma sono quelli di garantire, agli Avvocati coinvolti in tali rapporti, l’accesso al mercato, l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale nell’esercizio della professione, oltre che il diritto a un compenso congruo e proporzionato.

A livello materiale, il consiglio per i titolari di studi che utilizzano tali rapporti professionali nella gestione della propria attività è quello di censire sin da ora i collaboratori in monocommittenza, ipotizzando una formalizzazione del rapporto che preveda, più chiaramente possibile:

  • quale sia l’oggetto della prestazione;
  • quali sono i margini di autonomia e la disponibilità richiesta;
  • l’uso delle risorse tecniche e digitali dello Studio;
  • le modalità di trattamento dei dati personali;
  • i profili di responsabilità nella gestione di ogni pratica affidata;
  • quali sono i periodi di ferie o di indisponibilità;
  • come dovrà avvenire la cessazione del rapporto e con quanto preavviso dovrà essere comunicato l’eventuale recesso dalla collaborazione;
  • quale sia il compenso (fisso e/o variabile) riconosciuto (specificando se il corrispettivo remunera il tempo, le pratiche assegnate, i risultati o una combinazione di questi elementi).

Formazione annuale e sospensione amministrativa

Il sistema vigente della formazione e dei cd. crediti formativi è organizzato su base triennale dal regolamento CNF n. 6/2014, con distribuzione minima annuale, crediti obbligatori e regole su esoneri e recuperi. Al riguardo, la delega ha proposto una modifica piuttosto sostanziale: l’obbligo dovrà essere assolto su base annuale e il mancato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo comporterà la sospensione amministrativa immediata dall’albo (confronta l’art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), legge n. 137/2026 con l’art. 11 legge n. 247/2012 e il regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6, e successive modifiche).

Considerato l’aggiornamento in arrivo, consiglio quindi ad ogni Collega Avvocato di iniziare a verificare il numero di crediti formativi ottenuti e a pianificare le attività di formazione e aggiornamento anno per anno (non riducendosi più alla fine del triennio di competenza), avendo cura di fissare altresì un controllo interno in merito al 30 giugno e al 30 novembre di ogni anno.

La pratica forense

Come noto, in materia di pratica forense, la delega ha mantenuto il tirocinio a diciotto mesi, aggiungendo alla pratica presso un avvocato con anzianità adeguata anche la frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi professionali organizzati dalle scuole forensi, da soggetti accreditati o dalle scuole di specializzazione accreditate (confronta l’art. 2, comma 1, lett. aa), nn. 1) e 2), legge n. 137/2026 con gli artt. 40-45 legge n. 247/2012, il d.m. 17 marzo 2016, n. 70 e il d.m. 9 febbraio 2018, n. 17).

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La delega ha inoltre eliminato in linea generale le modalità equipollenti diverse, salvando il tirocinio presso Avvocatura dello Stato o uffici legali pubblici, un semestre nell’Unione europea e fino a sei mesi durante gli studi universitari dopo il completamento degli esami. Resterà possibile conciliare tirocinio e lavoro subordinato, se gli orari e l’assenza di conflitti consentono una pratica effettiva. Per il resto, il praticante potrà chiedere il patrocinio nei limiti che saranno fissati e avrà diritto al rimborso delle spese autorizzate sostenute per lo studio.

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A livello pratico, in vista di quanto previsto nella delega, il suggerimento per i Colleghi Avvocati che svolgono il ruolo di dominus è quello di assumere con maggiore serietà ed entusiasmo questo servizio, prevedendo un programma serio ed organizzato nella gestione del praticante ed evitando di ridurre il tirocinio alla sua mera presenza nello studio.

In attesa di leggere i requisiti del praticantato fissati dalla riforma, si consiglia quindi di prevedere processi ricorrenti e costanti di verifica dell’effettiva crescita professionale del praticante, affidando a quest’ultimo attività concretamente osservabili, revisionando gli elaborati da lui prodotti, favorendo la sua partecipazione alle udienze ed insegnandogli anche la gestione economica e organizzativa di uno studio legale.

In sintesi: cosa modificare subito e cosa lasciare fermo

Come anticipato, la legge n. 137/2026 offre una direzione abbastanza definita di come dovrà essere riorganizzata la professione forense senza tuttavia imporre alcuna scelta giuridicamente vincolante, per la quale dovrà attendersi l’arrivo dei rispettivi decreti legislativi.

Vista la prospettiva di molteplici nuovi adempimenti, il modo più prudente di affrontare la riforma è allora quello di distinguere gli interventi organizzativi reversibili dalle modifiche giuridiche che devono attendere il decreto.

In altre parole, il consiglio definitivo per tutti i Colleghi Avvocati non è di aggiungere subito nuove procedure a quelle esistenti ma di usare il periodo della delega per conoscere i punti deboli del proprio studio nella gestione dell’attività professionale: vengono assunti incarichi poco chiari? Come vengono gestite concretamente le collaborazioni con gli altri Avvocati che operano nello Studio? Di solito, i crediti formativi vengono controllati all’ultimo momento? Viene predisposto un preventivo prima del conferimento di ciascun incarico? I preventivi sono in grado di governare l’eventuale sopravvenienza di transazioni e risultati?

Uno studio legale ben gestito può arrivare pronto al momento in cui entrerà effettivamente in vigore la riforma annunciata solo avendo già ordinato dati, ruoli e contratti. Senza confondere la preparazione con l’anticipazione della disciplina normativa, ogni verifica e analisi eseguita oggi, consentirà di accogliere con maggiore consapevolezza e facilità le novità che ci attendono domani.




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Gabriele Voltaggio

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