Mondragone – Una nuova decisione da parte del Consiglio di Stato boccia ancora l’operato dell’amministrazione comunale in merito alla vicenda delle assunzioni di diverse decine di Poliziotti municipali mai stabilizzati e attualmente sospesi. La nuova decisione del Consiglio di Stato in sostanza conferma che quei caschi bianchi non potranno mai essere stabilizzati ed ora la Corte dei conti metterà mano alle responsabilità degli amministratori che hanno causato un danno erariale.
LA SENTENZA:
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9467 del 2025, proposto da Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16055/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Eleonora Marzano;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Mondragone, a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, è stato qualificato “ente strutturalmente deficitario” ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente applicazione dell’art. 243 TUEL, che assoggetta tali enti a controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL).
2. Con delibera di Giunta comunale n. 44 del 22.06.2020, il Comune adottava il Piano triennale dei fabbisogni 2020–2022, nel quale erano già previste – tra l’altro – assunzioni di vigili stagionali di Polizia Municipale, finanziate mediante i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 285/1992. Il piano veniva trasmesso al Ministero dell’Interno per il controllo ex art. 243 TUEL.
3. Con nota prot. n. 14226 del 22.10.2020 il Ministero formulava richieste di chiarimenti, tra cui (punto 14) proprio in ordine alle assunzioni di agenti di P.M. stagionali ex art. 208 C.d.S., chiedendo il progetto e la certificazione delle somme introitate. Il Comune riscontrava con nota prot. 68173 del 5.11.2020, fornendo i dati sugli incassi per contravvenzioni (per gli anni 2019 e 2020) e certificando le somme destinate alle finalità di cui all’art. 208 del C.d.S.
4. Seguiva la comunicazione dell’esito della seduta della COSFEL con la quale il Ministero rappresentava, sinteticamente, che la Commissione aveva approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022; quindi, con nota prot. n. 725 del 20.01.2021 veniva trasmessa al Comune di Mondragone la decisione della COSFEL n. 174 dalla quale risultavano approvate tutte le assunzioni previste per il 2020. Nulla veniva rilevato con riferimento alla programmazione delle assunzioni degli agenti stagionali.
5. Sulla scorta della programmazione già approvata e delle esigenze del servizio di Polizia Locale, con determina n. 78 del 26.01.2021, il Responsabile dell’Area IV – Polizia Locale prorogava fino al 31.01.2022 i contratti in essere di n. 15 agenti di Polizia Locale a tempo determinato, richiamando:
a) le precedenti delibere comunali di destinazione dei proventi ex art. 208 C.d.S.;
b) lo schema di bilancio di previsione 2020–2022 ex d.lgs. n. 118/2011;
c) le intervenute cessazioni di personale di ruolo;
d) il rispetto dei limiti assunzionali e le “eccezionali esigenze organizzative” richiamate dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, comma 993).
6. Con delibera di Giunta n. 17 del 31.03.2021 veniva approvato il riparto dei proventi ex art. 208 C.d.S.; con successiva delibera n. 19 del 14.04.2021, il Comune approvava il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021–2023, prevedendo, tra l’altro, per l’anno 2021, l’assunzione di n. 20 Agenti di Polizia Locale – cat. C – a tempo pieno e determinato, interamente finanziati con le risorse dell’art. 208 C.d.S. Il piano, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario circa il rispetto dei limiti di spesa e della regola dei dodicesimi in esercizio provvisorio, veniva trasmesso al Ministero dell’Interno per la verifica COSFEL, con relazione prot. n. 41018 del 13.05.2021.
7. Con nota ministeriale prot. n. 7930 del 19.05.2021 venivano chiesti ulteriori chiarimenti, tra cui – al punto 16 – ancora in ordine all’ammontare della spesa e alla documentazione delle somme ex art. 208 C.d.S. Il Comune rispondeva con nota prot. n. 44381 del 24.05.2021, ribadendo:
a) il numero di 20 vigili stagionali, cat. C, a tempo pieno e determinato;
b) la copertura integrale tramite le risorse da sanzioni stradali ex art. 208;
c) il rispetto dei limiti finanziari e numerici;
d) la spesa complessiva pari a € 716.500,00.
8. Seguiva ulteriore interlocuzione su altri profili del piano, ma non venivano più richiesti chiarimenti specifici sugli agenti stagionali. Nel frattempo, con deliberazione della Giunta n. 83 del 28 ottobre 2021 il Comune impartiva al Comandante della Polizia Locale l’indirizzo per procedere all’assunzione degli agenti per la durata di un anno, con orario di trentasei ore settimanali. In tale atto l’Amministrazione ribadiva non soltanto la sussistenza delle “eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia” ma evidenziava anche che nel Bilancio di previsione 2021 risultava stanziata una copertura finanziaria pienamente idonea a sostenere l’assunzione di venti operatori di Polizia Locale per dodici mesi a tempo determinato, con un impegno di spesa pari a € 716.000,00.
9. Con nota prot. n. 28797 del 16.12.2021, il Ministero dell’Interno comunicava al Comune che la COSFEL, nella seduta del 15.12.2021, aveva approvato la deliberazione di G.C. n. 19/2021, indicando tra le assunzioni a tempo determinato: “n. 5 operatori di PM “C” (vigili stagionali e l. 178/2020 finanziati con le risorse dell’art. 208) € 716.500,00 a tempo parziale (18 ore settimanali)”. Nella stessa nota si dava atto che la Commissione aveva disposto la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti della determina n. 78/2021, con cui erano stati prorogati n. 15 vigili stagionali fino al 31.01.2022 “senza preventiva autorizzazione COSFEL”. A seguito di tale comunicazione che, seppure rispetto alle assunzioni a tempo determinato dei vigili indicava il numero di 5 unità di personale ma prevedeva, correttamente, la spesa di € 716.500,00, in data 21.12.2021 il Comune provvedeva a contrattualizzare il personale di polizia municipale.
10. Successivamente, veniva trasmessa al Comune la Decisione COSFEL n. 191 del 15.12.2021, nella quale:
a) veniva autorizzata, nell’ambito del piano 2021 2023, solo l’assunzione di n. 5 vigili stagionali, a tempo parziale (18 ore settimanali);
b) non veniva indicata la spesa autorizzabile per tale voce (a differenza delle altre);
c) veniva deliberata la trasmissione alla Procura della Corte dei conti della “notizia” della determina n. 78/2021, ritenuta adottata senza previa autorizzazione.
11. Con ricorso notificato il 31.01.2022, il Comune impugnava la Decisione n. 191 della COSFEL, la nota ministeriale prot. n. 28797/16.12.2021 e ogni atto presupposto.
12. Nel corso del giudizio il Comune proponeva un primo ricorso per motivi aggiunti, volto a censurare la Decisione COSFEL n. 50 del 20 aprile 2023, adottata con riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 2 marzo 2023 (avente il seguente oggetto: “Piano triennale del fabbisogno di personale adottato con deliberazione della Giunta n. 137 del 6 dicembre 2022 – modifiche e ulteriori determinazioni”), trasmessa al Comune attraverso la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 14194 dell’11 maggio 2023.
13. Con tale decisione la Commissione, da un lato, non approvava l’assunzione di un istruttore amministrativo categoria C ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, prevista fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e dall’altro reiterava la segnalazione alla Procura della Corte dei conti della determina del Comando di Polizia municipale n. 2463 del 30 dicembre 2022, con la quale erano stati prorogati venti agenti stagionali fino al 31 gennaio 2024, per un costo complessivo di € 613.224,20, assumendo nuovamente la mancanza della preventiva autorizzazione della COSFEL quale elemento di criticità. Il Comune estendeva pertanto l’impugnazione anche a tale decisione, alla relativa nota ministeriale e agli atti presupposti, deducendo l’erroneità del diniego all’assunzione ex art. 90 TUEL e delle valutazioni in materia di lavoro flessibile. Il Comune contestava inoltre la nuova trasmissione degli atti alla Procura contabile, rilevando che anche tale segnalazione si fondava esclusivamente sul dato formale della mancata autorizzazione preventiva, senza alcuna valutazione sulla piena legittimità sostanziale della spesa e sulla sua integrale copertura da fondi vincolati.
14. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il Comune impugnava anche la Decisione COSFEL n. 63 del 20 marzo 2024, trasmessa all’Ente a mezzo e-mail il 5 aprile 2024, adottata in relazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2024 concernente l’approvazione della Sezione n. 03 del PIAO e del fabbisogno triennale del personale per gli anni 2024 2025–2026.
15. Tale delibera è stata sottoposta alla COSFEL la quale la approvava e, tuttavia, ribadiva le contestazioni sollevate con le proprie precedenti decisioni rispetto alla già intervenuta assunzione di n. 20 vigili urbani stagionali. La decisione n. 63 del 20 marzo 2024 veniva pertanto impugnata in parte qua.
15. In pendenza di giudizio, la COSFEL adottava la Decisione n. 18 del 22.01.2025, con la quale: approvava senza rilievi la delibera di G.C. n. 1 del 14.01.2025, recante “Rideterminazione della dotazione organica e approvazione Sezione 3 del PIAO – Fabbisogno triennale del personale 2025–2026–2027”; tra le assunzioni a tempo determinato di Polizia Locale, prendeva atto di un assetto profondamente diverso: programmazione di personale per periodi più brevi (ad es. 3 mesi) e con oneri complessivi inferiori rispetto alla piena annualità e al numero di 20 unità originariamente previste.
15. Con sentenza n. 16055/2025, il TAR:
a) ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nella parte in cui miravano alla rimozione dei limiti assunzionali, ritenendo che la Decisione n. 18/2025 “superasse” la limitazione dei 5 vigili rispetto ai 20 e che tale limitazione riguardasse anni ormai passati, privi di utilità attuale;
b) quanto alle censure relative alla trasmissione alla Procura della Corte dei conti, ha ritenuto che si trattasse di una mera notitia damni e che la COSFEL avrebbe, comunque, il potere–dovere di segnalare ogni ipotetica irregolarità contabile; pertanto le doglianze del Comune sarebbero, in parte, inammissibili per difetto di interesse (non essendo l’Ente soggetto passivo della responsabilità erariale, ma i singoli amministratori) e, in ogni caso, infondate.
16. Di tale sentenza, il Comune di Mondragone ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure, così rubricate: “I. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34, 35 E 105 C.P.A. TRAVISAMENTO DEL FATTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ. OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA NATURA DUREVOLE E RETROATTIVA DELLE DECISIONI COSFEL; II. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA TRASMISSIONE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI COME MERA “NOTITIA DAMNI” NON LESIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, L. 20/1994 E DELL’ART. 53 R.D. 1214/1934. TRAVISAMENTO DELLA NATURA DELL’ATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE APPARENTE; III. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI 90 GIORNI PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO, FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE DELL’ART. 208 C.D.S., NONCHÉ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (ART. 1, COMMA 993, L. 178/2020); IV. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. INCOMPETENZA DELLA COSFEL A VALUTARE E CENSURARE LE ASSUNZIONI STAGIONALI FINANZIATE EX ART. 208 C.D.S., VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS L. 241/1990, NONCHÉ ILLEGITTIMITÀ DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI; V. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEITÀ DEL DINIEGO ALL’ASSUNZIONE EX ART. 90 TUEL CONTENUTO NELLA DECISIONE COSFEL N. 50/2023; VI. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEITÀ DELLA DECISIONE COSFEL N. 63/2024 E PERMANENZA DEGLI EFFETTI DELLE PRECEDENTI CONTESTAZIONI”.
17. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero dell’Interno.
18. Alla udienza pubblica del 23 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
19. Il Comune di Mondragone contesta la conclusioni cui è giunto il primo Giudice, sulla scorta di argomenti che si possono così sintetizzare:
a) (primo motivo di appello) contrariamente a quanto affermato dal TAR, le Decisioni n. 191/2021, n. 50/2023 e n. 63/2024 non hanno affatto “esaurito” i loro effetti poiché queste producono effetti retroattivi sugli atti comunali cui si riferiscono, determinando l’invalidazione parziale della programmazione assunzionale (riduzione da 20 a 5 vigili; diniego dell’assunzione ex art. 90 TUEL; contestazioni sui rinnovi) e incidendo in modo sostanziale anche sulla spesa effettuata; inoltre, si riflettono sui rinnovi successivi, poiché la COSFEL continua, nelle decisioni del 2023 e 2024, a richiamare e “trascinare” le medesime contestazioni (mancata preventiva autorizzazione, superamento del tetto del lavoro flessibile, ecc.); sono poi state poste a fondamento della trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti, che la sentenza impugnata reputa legittima e conforme ai poteri della Commissione; da ciò discende un pericolo permanente di contestazioni di responsabilità amministrativa, che l’appellante ha pieno interesse a neutralizzare mediante l’annullamento degli atti presupposti da parte del Giudice naturale, cioè il Giudice Amministrativo;
a.1.) l’aver approvato, nel 2025, un PIAO relativo a un assetto assunzionale diverso, più ristretto temporalmente e finanziariamente, non sana né rimuove le contestazioni pregresse; inoltre, le decisioni COSFEL non si limitano a negare alcune assunzioni; esse contengono giudizi negativi sulla legittimità delle proroghe dei vigili stagionali, tanto da determinare la trasmissione alla Corte dei conti; il TAR ha espressamente avallato la legittimità di tali segnalazioni, aggravando l’effetto pregiudizievole per il Comune;
b) (secondo motivo di appello) nelle decisioni n. 191/2021 e n. 50/2023 (cui si collega la n. 63/2024), la COSFEL nell’inoltrare documenti alla Procura della Corte di conti, ha espresso un giudizio negativo sulla condotta del Comune all’esito di un ragionamento affermando che: la determina n. 78/2021 sarebbe stata adottata “senza preventiva autorizzazione COSFEL”, idem per la determina PM n. 2463/2022; e che le assunzioni e proroghe dei vigili stagionali avrebbero violato i limiti di spesa del lavoro flessibile e, in genere, le regole di coordinamento della finanza pubblica; nel momento in cui il provvedimento COSFEL venga ad assumere definitività in quanto non esaminato nel merito, i fatti ivi contestati potrebbero ritenersi circostanza acquisita ai fini di una contestazione di responsabilità amministrativa, in contrapposizione all’interesse del Comune ricorrente; ne deriva che la trasmissione non è neutra, ma è accompagnata da una valutazione di palese irregolarità contabile e, pertanto, è idonea ex se a prospettare alla Procura un quadro di potenziale responsabilità erariale per gli amministratori e i dirigenti;
b.1.) la segnalazione è fondata su un presupposto giuridico errato, cioè sulla presunta necessità di preventiva autorizzazione COSFEL per assunzioni stagionali finanziate con art. 208 C.d.S. e sul loro indebito computo nei limiti del lavoro flessibile; il Comune ha quindi interesse ad ottenere una pronuncia che accerti l’erroneità di tale presupposto e rimuova la base stessa della notitia damni;
b.2.) la sentenza è affetta da motivazione apparente e da omessa pronuncia sulle questioni sostanziali che avrebbero dovuto essere esaminate alla luce del quadro normativo di settore e degli effetti durevoli delle decisioni della Commissione; ai fini della piena devoluzione al Consiglio di Stato dell’intera controversia, vengono riproposte integralmente, ai sensi degli artt. 101 c.p.a. e 346 c.p.c., tutte le censure proposte nel ricorso introduttivo e nei due ricorsi per motivi aggiunti, ivi compresi quelli che il TAR ha ritenuto assorbiti e non esaminati;
c) (terzo motivo di appello) quanto alla Decisione n. 191/2021 e alla nota ministeriale prot. n. 28797 del 16.12.2021, il Comune ha già dedotto, e qui integralmente ripropone, la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e del d.P.R. 8 novembre 2013 n. 142, sotto il profilo sia del mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 6, sia del difetto assoluto di istruttoria e motivazione in relazione alla riduzione delle assunzioni dei vigili stagionali da 20 a 5 unità;
c.1.) il Comune aveva trasmesso il piano triennale del fabbisogno 2021 2023, aveva riscontrato tutte le richieste istruttorie del Ministero e, decorso inutilmente il termine di legge, aveva maturato un legittimo affidamento sulla formazione del silenzio-assenso e dunque sull’approvazione dell’intero piano, comprese le venti assunzioni di agenti di polizia municipale finanziate con i proventi delle sanzioni al codice della strada ex art. 208 d.lgs. n. 285/1992; la violazione del termine non determina soltanto un vizio procedurale, ma integra anche una grave lesione dell’affidamento legittimo dell’Ente, che aveva predisposto la propria programmazione del personale confidando nell’avvenuta approvazione e sulla base di una condotta amministrativa coerente con il principio di certezza delle situazioni giuridiche;
c.2.) la decisione COSFEL è intervenuta tardivamente, senza alcuna motivazione puntuale sulla drastica riduzione del numero dei vigili, senza indicare l’ammontare della spesa autorizzabile per tale voce (come invece fatto per altre), e soprattutto senza confrontarsi con la disciplina speciale dell’art. 208 C.d.S. e con l’abbondante prassi ministeriale e contabile che esclude tali spese dal computo della spesa di personale rilevante ai fini dei limiti di finanza pubblica; la mancata considerazione di tali elementi integra altresì un eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di proporzionalità e sviamento, atteso che la Commissione ha valutato la spesa come “ordinaria” e gravante sul bilancio comunale, in aperto contrasto con la sua natura vincolata e con la chiara destinazione imprescrittibile stabilita dal legislatore;
c.3.) la disciplina recata dall’art. 208 del Codice della Strada costituisce una normativa speciale – sotto il duplice profilo della destinazione vincolata delle risorse e della loro estraneità strutturale rispetto all’aggregato della spesa di personale – che impone un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale sul contenimento della spesa per lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010;
c.4.) ulteriore profilo completamente ignorato dalla COSFEL è la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), art. 1, comma 993, che escludeva espressamente – per l’anno 2021 – le maggiori spese sostenute per il personale della Polizia Locale, strettamente necessarie all’attuazione delle misure emergenziali Covid, dal computo dei limiti finanziari; il Comune aveva fatto applicazione proprio di tale disposizione: anche sotto questo diverso e autonomo profilo, la riduzione da 20 a 5 unità è viziata per violazione di legge e erronea interpretazione del quadro normativo vigente; inoltre, come ricordato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 10/2012/PAR, e dalla Sezione Emilia-Romagna, n. 130/2015/PAR – tali spese presentano un carattere non ordinario e, se incluse nell’aggregato della spesa di personale rilevante ai fini del calcolo dei limiti finanziari, produrrebbero un “turbamento della serie storica”, in evidente contrasto con la logica che informa la disciplina del contenimento della spesa;
d) (quarto motivo di appello) l’intervento della COSFEL sulla materia è stato non solo giuridicamente infondato, ma anche viziato da incompetenza rispetto alle finalità del controllo previsto dagli artt. 242 e 243 TUEL;
e) (quinto motivo di appello) con motivi aggiunti avverso la Decisione n. 50/2023 della COSFEL, poi, si è anche censurato il diniego dell’approvazione dell’assunzione di un istruttore amministrativo categoria C, previsto ai sensi dell’art. 90 TUEL, oltre alle reiterate censure relative alle proroghe dei vigili stagionali;
e.1.) tale diniego si è basato su un unico presupposto: l’inclusione, nel calcolo della spesa di personale rilevante ai fini dei limiti di finanza pubblica, della spesa sostenuta dal Comune per i vigili stagionali finanziati con i proventi del Codice della strada; da ciò la Commissione ha dedotto un superamento del limite per il lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e, conseguentemente, l’impossibilità di autorizzare ulteriori assunzioni a tempo determinato, ivi compresa quella ai sensi dell’art. 90 TUEL;
e.2.) questo ragionamento è viziato all’origine in quanto è frutto della più generale contestazione relativa ai rinnovi assunzionali dei vigili stagionali; l’inclusione della spesa per i vigili stagionali nell’aggregato del lavoro flessibile rilevante, è giuridicamente scorretta, perché si tratta di spesa integralmente finanziata da fondi vincolati che non possono essere utilizzati per altre finalità; l’intera struttura della Decisione n. 50/2023 poggia dunque su un presupposto erroneo sotto il profilo normativo, e da ciò discende l’illegittimità anche del diniego all’assunzione ex art. 90 TUEL: poiché la spesa dei vigili stagionali non avrebbe dovuto essere computata, il limite non è risultato affatto superato e la Commissione non avrebbe avuto alcuna ragione per non autorizzare il nuovo contratto;
e.3.) è significativo, inoltre, che la COSFEL non abbia minimamente considerato la documentazione prodotta dal Comune in sede procedimentale, dalla quale risultava la piena copertura finanziaria dell’assunzione e la sua limitata incidenza sugli equilibri di bilancio; l’atto si presenta dunque privo di un’istruttoria adeguata, basato su un automatismo che svuota di contenuto il potere di controllo centrale, trasformandolo in un rigido riscontro formale totalmente scollegato dalla reale situazione finanziaria dell’ente;
e.4.) a ciò si aggiunge che la Commissione ha omesso ogni valutazione sulla disciplina propria dell’art. 90 TUEL, che consente all’Ente di dotarsi di personale fiduciario di supporto politico-amministrativo sottratto alle ordinarie limitazioni assunzionali: l’inosservanza di tale quadro speciale integra un ulteriore vizio di eccesso di potere per ignoranza e travisamento della normativa applicabile; anche la Decisione n. 50/2023 deve essere quindi annullata nella parte relativa al diniego dell’assunzione ex art. 90 TUEL, sia per difetto dei presupposti, sia per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, sia per erronea interpretazione e applicazione del quadro normativo;
f) (sesto motivo di appello) la Decisione n. 63/2024 COSFEL è stata impugnata con secondo ricorso per motivi aggiunti in parte qua, in relazione alle contestazioni della Commissione sull’assunzione dei vigili stagionali rispetto alla quale essa disponeva, con le precedenti decisioni pure impugnate, la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei conti (mancando, a suo dire, la sua preventiva autorizzazione); con la precisazione che l’impugnato provvedimento, nel deliberato conclusivo, ha approvato senza riserve la delibera di G.C. del Comune di Mondragone n. 1 del 4.01.2024 in relazione alle assunzioni a tempo determinato senza nulla disporre con riferimento all’assunzione dei vigili urbani stagionali, essendosi limitata a effettuare tale richiamo esclusivamente nel corpo della decisione; tuttavia la COSFEL, pur non ribadendo pedissequamente le contestazioni sollevate in precedenza, ha continuato a fondare la propria decisione sul medesimo presupposto erroneo: l’assunto che la spesa dei vigili stagionali finanziata ex art. 208 C.d.S. rientri nel lavoro flessibile da sottoporre ai limiti dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010; anche in questo caso, la Commissione non ha considerato la normativa speciale, la natura vincolata dei fondi, né le indicazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
20. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Esse possono essere trattate congiuntamente vista la manifesta infondatezza.
21. Il primo Giudice ha anzitutto ricordato che l’art. 243 comma 1 del d.lgs. 267 del 2000 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti) dispone: “Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria”.
21.1. Ha poi rilevato quel che era evidente e cioè che il ricorso di primo grado era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nella parte in cui era finalizzato ad ottenere la rimozione del limite assunzionale posto dalla Commissione atteso che, “da ultimo con la decisione n. 18 del 22 gennaio 2025 la Commissione ha approvato senza alcuna riserva il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) con il fabbisogno di personale 2025-2027 adottato dal Comune, per cui la limitazione assunzionale lamentata è ormai stata superata e comunque era riferita ad anni ormai passati, per cui nessuna utilità potrebbe ormai trarre l’Ente, a tali fini, da un eventuale accoglimento del ricorso”. Per le medesime considerazioni il primo Giudice ha dichiarato improcedibili anche i ricorsi per motivi aggiunti nella parte in cui essi miravano sempre alla rimozione del limite assunzionale posto per gli anni 2023 e 2024.
21.2. Tutto il complesso argomentare del Comune appellante è volto a trarre un’utilità specifica che è, nella sostanza, quella di accertare l’illegittimità della trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti. Ma la segnalazione è un atto del procedimento che non può certo essere annullato poiché, si tratta di una mera notizia di danno. La notizia di danno non deve presentare fin dall’origine un quadro probatorio completo; è sufficiente che sia connotata da un minimo fumus di lesione erariale, idoneo ad attivare il potere istruttorio del Pubblico Ministero contabile. L’attività investigativa può legittimamente svilupparsi nel tempo, ampliandosi a fatti collegati o successivi rispetto a quelli inizialmente segnalati (tra le altre, Corte dei Conti Abruzzo, Sez. giurisdiz., 17 giugno 2026, n. 214). Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. Il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni (Corte dei Conti, Sez. I App., 21 ottobre 2024, n. 236). Si tratta di elementi tutti presenti nella notizia di danno inviata dalla COSFEL alla Corte dei Conti. Notizia, legata all’evidenza della mancanza della preventiva autorizzazione della stessa COSFEL.
21.3. Va peraltro osservato che la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, lungi dall’essere viziata da incompetenza si poneva come doverosa da parte della Commissione. Ne segue che le conclusioni cui è giunto il TAR, secondo cui le doglianze in questione sono in ogni caso palesemente infondate, sono da condividere. Esse mirano ad ottenere un utilità non ottenibile in questa sede, utilità per giunta esplicitamente dichiarata laddove si legge (pagina 22 del ricorso in appello): “(…) indispensabile una pronuncia giurisdizionale che chiarisca definitivamente la legittimità delle assunzioni stagionali effettuate dal Comune, eliminando il persistente rischio di ulteriori contestazioni e, soprattutto, di possibili conseguenze in sede di responsabilità amministrativa”.
21.4. Va ancora osservato che la sentenza non è per nulla affetta da motivazione apparente e da omessa pronuncia.
21.4.1. L’omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l’omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta dal compiuto esame delle censure che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza. A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
21.4.2. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l’eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31 gennaio 2025, n. 2387, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16 luglio 2020, n. 15193).
22. Per le ragioni esposte l’appello deve essere essere respinto e la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 16055/2025 è integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 16055/2025.
Condanna il Comune di Mondragone alle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
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